C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 27/02/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Bucine in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S.di Arezzo a carico dei calciatori Giannetti Manuel, squalificato per 6 gare effettive e Brandi Samuel, squalificato per 5 gare effettive (C.U. 32 del 5.2.2025).

Reclamo proposto dalla Società Bucine in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S.di Arezzo a carico dei calciatori Giannetti Manuel, squalificato per 6 gare effettive e Brandi Samuel, squalificato per 5 gare effettive (C.U. 32 del 5.2.2025).

Reclama il Bucine A.S.D. avverso le seguenti sanzioni inflitte a carico dei propri calciatori dal G.S.di Arezzo: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE GIANNETTI MANUEL (BUCINE) Espulso per aver rivolto frase offensiva al dg, mentre si allontanava dal tdg proferiva nei suoi confronti frase minacciosa.” SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE BRANDI SAMUELE (BUCINE) Espulso per aver rivolto frase offensiva nei confronti del dg. Sanzione aggravata in quanto capitano.” La Società reclamante lamenta preliminarmente una ricostruzione confusionaria e imprecisa da parte del D.G. di quanto avvenuto negli istanti finali di gara, istanti nei quali si sono verificati anche gli episodi sanzionati dal G.S.. ed oggi impugnati. In Particolare, con riferimento al calciatore Gannetti, la Società Bucine ammette che a quest’ultimo sia “scappata” un’offesa, tuttavia, nega che lo stesso possa aver proferito una qualche minaccia all’indirizzo dell’Arbitro; infatti, subito dopo l’espulsione, il D.G. ha decretato la fine della gara e proprio in tale momento si sarebbe venuta a creare una situazione di caos per le vibranti proteste da parte di giocatori e dirigenti della squadra avversaria a causa di una decisione tecnica assunta dallo stesso D.G.. In ragione di questa situazione – sempre a detta della Reclamante – risulterebbe verosimile che la presunta minaccia possa essere stata pronunciata da un altro soggetto. Con riferimento invece al calciatore Brandi, la Società Bucine nega che le fresi dal medesimo pronunciate avessero un intento offensivo, quanto piuttosto sarebbero state pronunciate con fare ironico. Proprio a parziale attenuazione della posizione dei due tesserati la Reclamante chiede venga considerato lo stato di confusione in cui si è trovato il D.G.. Richieste dalla Corte osservazioni al D.G. in relazione al contenuto del reclamo, lo stesso, in ordine alla condotta del Giannetti, conferma la frase minacciosa pronunciata da quest’ultimo dopo la notifica del provvedimento di espulsione, precisando come il calciatore in quel momento si trovasse ancora sul terreno di gioco, mentre le “vibranti proteste” degli avversari cui fa cenno la Reclamante, sono state successive al termine della gara ovvero al momento dell’uscita dal campo. In ordine alla condotta del Brandi, il D.G. conferma che quest’ultimo ha effettivamente pronunciato le frasi refertate smentendo che siano state pronunciate in modo ironico e senza intento offensivo. Per effetto del valore probatorio privilegiato che deve essere riconosciuto agli atti degli ufficiali di gara ex art. 61 comma 1 C.G.S., la condotta posta in essere dai due calciatori deve sostanzialmente ritenersi confermata nella sua interezza, né, d’altra parte, sono rinvenibili in atti elementi che consentano di porre in dubbio la refertazione arbitrale ed il successivo supplemento. Allo stesso modo le circostanze attenuanti invocate dalla Società reclamante risultano del tutto irrilevanti. Ciò premesso, la squalifica inflitta al calciatore Brandi Samuele deve essere senz’altro confermata anche in ragione della qualifica di capitano dal medesimo rivestita al momento del fatto. Mentre, ad avviso del Collegio, appare opportuno rimodulare la squalifica del calciatore Giannetti Manuel, infatti, se è pur vero che la frase minacciosa pronunciata dopo aver offeso l’Arbitro determina sicuramente un aggravamento del minimo edittale previsto dall’art. 36 comma 1 lett. A) del C.G.S., il Collegio ritiene che tale aggravamento debba essere contenuto in una sola giornata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana: -respinge il reclamo avverso la squalifica del calciatore Brandi Samuel; -accoglie il reclamo avverso la squalifica del calciatore Giannetti Manuel riducendo la squalifica a 5 (cinque) gare effettive. Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata.

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