C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 27/02/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Alleanza Giovanile in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico dell’allenatore Diotaiuti Niccolò, squalificato per 6 gare effettive. (C.U. 38 del 5.2.2025)

Reclamo proposto dalla Società Alleanza Giovanile in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico dell’allenatore Diotaiuti Niccolò, squalificato per 6 gare effettive. (C.U. 38 del 5.2.2025)

Il reclamo - avanzato dalla Società Alleanza Giovanile innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale - impugna la decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara casalinga disputata, in data 1 febbraio 2025, contro la società Limite e Capraia. Di seguito viene integralmente riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale: “Espulso per condotta non regolamentare, alla notifica offendeva il D.G. rivolgendogli al contempo frase intimidatoria.” Nel reclamo, la società sostiene che il Direttore di Gara avrebbe frainteso le parole del Mister Diotaiuti, il quale non stava fumando ma avrebbe semplicemente tenuto in mano l'iqos (una sigaretta elettronica) spenta. L'allenatore, alla notifica del rosso, avrebbe risposto: “Si sta sbagliando, non l'ho neanche accesa e poi, nel caso, mi doveva avvertire così l'avrei messa in tasca”. Il D.G. avrebbe comunque mantenuto un atteggiamento ostile nonostante le civili rimostranze e l’allenatore, nell'uscire dal campo, avrebbe solo sbottato proferendo le seguenti parole: “ma guardate se devo venire alle 18 a giocare e farmi arbitrare da gente così strana” e pertanto la reclamante conclude chiedendo la revoca e/o la sostanziale riduzione della squalifica inflitta. Il reclamo non può trovare accoglimento e deve essere rigettato. I fatti riportati nel referto di gara, che costituisce prova privilegiata, appaiono interamente confermati dal supplemento arbitrale nel quale il D.G. ribadisce che il sig. Diotaiuti stava impugnando un dispositivo elettronico da fumo in maniera visibile all'interno del recinto di gioco e che questi provava a giustificarsi affermando “che fosse spenta” quando chiaramente un dispositivo elettronico da fumo non ha lo stesso funzionamento di una tradizionale sigaretta; questa può essere spenta e riaccesa a proprio piacimento, risultando dunque sempre accesa o sempre spenta. Il D.G. conferma inoltre che il sig. Diotaiuti è stato da lui avvisato più volte, nell'arco dei primi 10 minuti di gara, nell'atto di aspirare dal suo dispositivo elettronico per poi espirare il fumo derivante dentro alla propria giacca, nel tentativo di dissimulare la nube di vapore/fumo. La gravità della condotta dell'allenatore Diotaiuti assume particolare rilevanza in considerazione del contesto giovanile in cui si è verificata ed il contenuto delle frasi, dettagliate nel rapporto e confermate nel supplemento, non è solo offensivo ma appare particolarmente allarmante nella parte in cui adombra una minaccia: “Tanto conosco gente, staremo a vedere se continui”. Quanto alla congruità della squalifica, la norma violata risulta quella contenuta nell'art. 36, titolato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara." La sanzione di 6 giornate appare dunque congrua e proporzionata nel caso di specie sia per il contenuto delle contestazioni sia perché il ruolo di allenatore è onerato nel prestare maggior attenzione all'ottemperanza di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all'esempio fornito alla sua stessa squadra, specialmente in un contesto di settore giovanile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il reclamo e conferma la squalifica di sei gare effettive inflitta all'allenatore Niccolò Diotaiuti. Si dispone l'addebito della tassa di reclamo.

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