C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 60 del 06/03/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Mulazzo in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Bernieri Francesco, squalificato per 4 gare effettive.. (C.U. 55 del 13.2.2025).

Reclamo proposto dalla Società Mulazzo in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Bernieri Francesco, squalificato per 4 gare effettive.. (C.U. 55 del 13.2.2025).

Propone rituale reclamo la società Mulazzo avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per contegno irrispettoso verso il DG, dopo la notifica reiterava la condotta irrispettosa e tardava l’uscita dal terreno di gioco”. La reclamante con tempestivo e corposo ricorso tramite proprio legale di fiducia, chiede una revisione della sanzione, contestando che nell’occasione il calciatore avesse tenuto comportamento irrispettoso, ma si sarebbe limitato a protestare, comportamento per il quale aveva ricevuto l’ammonizione, successivamente allontanandosi senza ulteriori proteste. Secondo la difesa, a questo punto, il DG avrebbe estratto immotivatamente il cartellino rosso tra lo stupore generale e, a seguito della richiesta di chiarimenti da parte degli astanti avrebbe asserito di aver riconosciuto il Bernieri dalla voce, relativamente alla frase “che cazzo hai fischiato”. Il calciatore non avrebbe poi proferito alcuna altra frase irriguardosa limitandosi a chiedere spiegazioni sull’espulsione, in quel frangente tornando sui suoi passi posto che si trovava già ad una distanza di circa 10 metri dal DG, di poi usciva di poi senza ulteriori ritardi. La difesa, in diritto, si sofferma sulla mancanza assoluta di qualsivoglia condotta violenta, o scomposta o volutamente offensiva del Bernieri, e la dinamica dei fatti come descritti, seppur meritevole di sanzione, non sarebbe passibile di una squalifica così pesante. Argomenta altresì circa la possibilità per gli organi giudicanti possano in qualche modo andare oltre il carattere privilegiato di prova del rapporto arbitrale, anche d’ufficio senza dover ricorrere all’estrema ratio della querela di falso laddove si dovesse considerare il rapporto gara come un vero e proprio “atto pubblico”. Nel caso di specie poi, sottolinea come il calciatore non si sia mai avvicinato al DG guardandolo o insultandolo platealmente, affermando come già dalla semplice lettura del rapporto di gara emerga una “oggettiva incertezza sull’effettivo destinatario della frase in questione”, allega in proposito la decisione della Corte Sportiva d’Appello del 19\12\2023 che aveva ridotto una squalifica da quattro a tre giornate in un caso simile, con l’assistenza del medesimo difensore. Ulteriormente argomenta sulla qualificazione del gesto del calciatore affermando che, anche laddove fossero confermate, le frasi proferite non rientrerebbero tra quelle definite gravi ed ingiuriose, ed, a tal proposito, cita alcune decisioni tra cui quella in precedenza richiamata ed altra della Corte di Giustizia Federale del marzo 2023 con la quale si definivano quelle che potevano ritenersi espressioni ingiuriose. Chiede altresì la concessione delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS co. 2 così come indicate nell’art. 36 co. 1 CGS. per l’assenza di intenzionalità e capacità lesiva del gesto, e per l’assenza di recidiva non avendo il calciatore in carriera subito sanzioni per condotte violente o particolarmente disdicevoli, chiede di essere udita. All’udienza del 28 febbraio 2025, ove era stata convocata ritualmente la società reclamante, questa era presente con soggetti non aventi titolo a partecipare poiché sottoposti a sanzione di squalifica ed inibizione. La C.A.S.T. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il primo rapporto, confermando il comportamento irriguardoso ed offensivo del calciatore (la frase “non capisci un cazzo” ha sicuramente valenza offensiva più che irrispettosa, come qualificato dal GS) e di aver individuato senza dubbi il Bernieri come l’autore delle frasi riportate. Nega altresì di aver detto di aver riconosciuto il Barnieri dalla voce. Conferma altresì la reiterazione ed il ritardato abbandono del campo. Del resto anche dal primo rapporto le frasi indicate non lasciavano dubbio alcuno sul tenore offensivo ed irriguardoso delle medesime nonché del comportamento complessivo del calciatore. In diritto le argomentazioni della difesa non possono essere condivise in alcun modo. In fatto il rapporto arbitrale, laddove, come nel caso di specie, sia privo di elementi contraddittori, non può essere “d’ufficio” ignorato o interpretato, costituendo la valenza di prova privilegiata del rapporto stesso un principio fondamentale del CGS. Le frasi riportate costituiscono senza ombra di dubbio un comportamento ingiurioso ed irriguardoso, per di più reiterato ed effettuato a seguito di una prima ammonizione ricevuta per proteste. Si ricorda che l’attuale CGS parifica il comportamento irriguardoso al comportamento offensivo, almeno come sanzione, e prevede per entrambi i comportamenti un minimo edittale di quattro giornate di squalifica. Le attenuanti non hanno alcuna rilevanza nella determinazione della sanzione, ed anzi, a ben vedere il giudice di primo grado è stato magnanimo non avendo aumentato la sanzione per la reiterazione ed il ritardato nell’abbandono del terreno di gioco. La sanzione irrogata al calciatore, è pertanto congrua e va confermata, ritenendo questa Corte che l’istituto della reformatio in peius debba essere applicato solo in casi laddove la sanzione comminata risulta sproporzionata in maniera rilevante.

P.Q.M.

La C.A.S.T. respinge il reclamo e conferma la squalifica al calciatore Francesco Bernieri, ordina acquisirsi la tassa di reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it