C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 60 del 06/03/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Castiglionese in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.di Grosseto a carico del calciatore Vannetti Matteo, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. 36 del 12.2.2025).

Reclamo proposto dalla Società Castiglionese in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.di Grosseto a carico del calciatore Vannetti Matteo, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. 36 del 12.2.2025).

La società ASD Castiglionese reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 36 del 12.2.2025 di squalifica per n. 4 gare effettive comminata al giocatore Matteo Vannetti che, espulso per doppia ammonizione, successivamente alla notifica, mentre abbandonava il terreno di gioco, offendeva il DG. Nel reclamo dispiegato la società chiede l’annullamento o, in denegata ipotesi, la riduzione della sanzione inflitta al calciatore in quanto quest’ultimo non avrebbe posto in essere proteste tali da meritare la doppia ammonizione, essendo stata la sua una semplice richiesta di spiegazioni all’arbitro in merito al provvedimento preso, avendo poi egli peraltro abbandonato il tdg, educatamente, senza proteste o offese al DG. Il reclamo non merita accoglimento. L’Arbitro descrive dettagliatamente nel referto arbitrale la condotta del calciatore sanzionato che, al 13’ del secondo tempo, veniva ammonito per protesta eccessiva mentre rivolgeva al DG frase irriguardosa, e poi, continuava a protestare, meritando nuova ammonizione, abbandonando il tdg rivolgendo altresì frase offensiva all’arbitro. Anche nel supplemento pervenuto dall’Arbitro cui questa Corte ha inoltrato il reclamo della Castiglionese, parimenti, il DG ribadisce tutto quanto già indicato nel referto, precisando che il calciatore sanzionato ha subito la doppia ammonizione in quanto, dapprima, protestava a voce alta nei confronti di una sua decisione (primo cartellino giallo) e, poi, alla notifica dell’ammonizione, replicava con ripetute frasi irriguardose, cui seguiva nuovamente il cartellino giallo e poi il rosso ed abbandonava il tdg pronunciando ulteriore frase offensiva ai suoi danni. Appurati, quindi, i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento, documenti cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, la sanzione inflitta appare congrua anche nel quantum, dovendo la condotta ingiuriosa del calciatore posta in essere ai danni del DG essere correttamente sanzionata con la squalifica per n. 4 gare effettive ex art. 36, comma 1) lett. A).

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo.

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