C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 13/03/2025 – Delibera – Reclamo della Polisportiva Camaiore Calcio avverso: a) la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) l’inibizione fino al 18.06.2025 inflitta al dirigente Ratti Mario; c) la squalifica inflitta al calciatore Traversa Michele fino al 05.04.2025; d) le squalifiche inflitte ai calciatori Barberi Tommaso, Bicicchi Omar, Gemignani Manuel, Gerini Fabio, Pucciarelli Tiziano, Rizzo Michelangelo e Vecoli Lorenzo, fino al 21.03.2025. 112/r –

Reclamo della Polisportiva Camaiore Calcio avverso: a) la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) l’inibizione fino al 18.06.2025 inflitta al dirigente Ratti Mario; c) la squalifica inflitta al calciatore Traversa Michele fino al 05.04.2025; d) le squalifiche inflitte ai calciatori Barberi Tommaso, Bicicchi Omar, Gemignani Manuel, Gerini Fabio, Pucciarelli Tiziano, Rizzo Michelangelo e Vecoli Lorenzo, fino al 21.03.2025. 112/r –

Reclamo della Pieve Fosciana avverso: e) la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; f) la squalifica inflitta al calciatore Vanoni Filippo fino al 05.04.2025; g) le squalifiche inflitte ai calciatori Babboni Lorenzo, Boggi Lorenzo, Dini Matteo, Doga Manuel, Lanzalotta Mattia e Regali Thomas, fino al 21.03.2025. Con tempestivo reclamo la Polisportiva Camaiore Calcio ha impugnato i provvedimenti assunti dal G.S.T., pubblicati il 19.02.2025 nel C.U. 35 (D.P. Lucca), in ordine alla gara disputata il 15.02.2025 tra la Polisportiva Camaiore Calcio e il Pieve Fosciana, valevole per il campionato Juniores Under 19. La società, in particolare, ha impugnato le seguenti e motivate sanzioni: a) (Gara del 15.02.2025 Polisportiva Camaiore Calcio / Pieve Fosciana sospesa al 36° del secondo tempo sul risultato di 1-1): “Il Giudice Sportivo Territoriale, visti gli atti relativi alla gara in epigrafe dai quali risulta che al 36° del secondo tempo si scatenava in campo una violenta rissa generale a cui partecipavano numerosi giocatori delle due squadre; considerato che il D.G., in considerazione di quanto sopra, si vedeva costretto a sospendere la gara senza possibilità di poterla successivamente riprendere a seguito della persistenza delle condotte violente poste in essere dai corrissanti; visto, l’art. 10, comma, 1, del C.G.S., infligge ad entrambe le società Polisportiva Camaiore Calcio e Pieve Fosciana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3, fermo restando i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati pubblicati in separata ma contestuale parte del presente C.U.” b) Inibizione fino al 18.06.2025 al dirigente Ratti Mario, “per essersi introdotto, al termine della gara, all’interno dello spogliatoio arbitrale, chiedendo spiegazioni sulle decisioni assunte dal D.G.. Una volta apprese tali decisioni, assumeva atteggiamento minaccioso nei confronti dello stesso e scagliava violentemente la cartella che aveva in mano in segno di dissenso. Di poi, nonostante il D.G. avesse chiesto di uscire dallo spoagliatoio, permaneva nello stesso impedendo al D.G. di chiudere la porta, continuando a gridare e protestare”. c) La squalifica inflitta al calciatore Traversa Michele fino al 05.04.2025, “per condotta particolarmente violenta nei confronti di un giocatore avversario aggravata dalla circostanza di cui all’art. 14, comma, 1, lett. C, del C.G.S., per aver, con la propria condotta, dato origine ad una violenta rissa che determinava la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara”. d) Le squalifiche inflitte ai calciatori Barberi Tommaso, Bicicchi Omar, Gemignani Manuel, Gerini Fabio, Pucciarelli Tiziano, Rizzo Michelangelo e Vecoli Lorenzo, fino al 21.03.2025, “per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, connotata di particolari gravità tenuto che la stessa è stata perpretata nell’ambito di una violenta rissa che ha determinato la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara da parte del D.G.”. Ha altresì proposto reclamo la società ASD Pieve Fosciana, avverso i provvedimenti di seguito indicati, assunti dal medesimo G.S.T. in relazione a detta gara: e) (Gara del 15.02.2025 Polisportiva Camaiore Calcio / Pieve Fosciana sospesa al 36° del secondo tempo sul risultato di 1-1): “Il Giudice Sportivo Territoriale, visti gli atti relativi alla gara in epigrafe dai quali risulta che al 36° del secondo tempo si scatenava in campo una violenta rissa generale a cui partecipavano numerosi giocatori delle due squadre; considerato che il D.G., in considerazione di quanto sopra, si vedeva costretto a sospendere la gara senza possibilità di poterla successivamente riprendere a seguito della persistenza delle condotte violente poste in essere dai corrissanti; visto, l’art. 10, comma, 1, del C.G.S., infligge ad entrambe le società Polisportiva Camaiore Calcio e Pieve Fosciana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3, fermo restando i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati pubblicati in separata ma contestuale parte del presente C.U.” f) La squalifica inflitta al calciatore Vanoni Filippo fino al 05.04.2025, “per condotta particolarmente violenta nei confronti di un giocatore avversario aggravata dalla circostanza di cui all’art. 14, comma, 1, lett. C, del C.G.S., per aver, con la propria condotta, dato origine ad una violenta rissa che determinava la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara”. g) Le squalifiche inflitte ai calciatori Babboni Lorenzo, Boggi Lorenzo, Dini Matteo, Doga Manuel, Lanzalotta Mattia e Regali Thomas, fino al 21.03.2025, fino al 21.03.2025, “per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, connotata di particolari gravità tenuto che la stessa è stata perpretata nell’ambito di una violenta rissa che ha determinato la sospensione e la consequenziale interruzione definitiva della gara da parte del D.G.”. Le reclamanti hanno sviluppato, in ordine a tutti i provvedimenti sopra indicati, le medesime considerazioni, argomentazioni e contestazioni. In particolare, relativamente alla sanzione della punizione sportiva delle gara del 15.02.2025, sia la Polisportiva Camaiore Calcio, che la società Pieve Fosciana, hanno evidenziato che quanto riportato nel rapporto di gara non corrisponde al reale accadimento dei fatti, e che il Direttore di gara è incorso in una palese violazione del Regolamento del Giuoco del Calcio e delle NOIF in ordine alla decisione di interrompere la gara al 36° del secondo tempo. Hanno osservato, nello specifico, che contrariamente a quanto riportato dal Direttore di gara nel referto, quest’ultimo aveva affermato ai dirigenti di entrambe le società di aver espulso il giocatore numero 2 del Pieve a Fosciana (Vanoni) e il calciatore numero 7 del Camaiore Calcio (Traversa), come peraltro risulta dalla distinta consegnata al termine della partita, confondendo palesemente i numeri di maglia dei calciatori coinvolti ((il numero 2 (Vanoni) del Pieve Fosciana con il numero 2 (Bicicchi) del Camaiore e il numero 7 (Traversa) del Camaiore con il numero 7 (Doga) del Pieve Fosciana)), calciatori (Bicicchi e Doga) ai quali veniva in effetti mostrato il cartellino rosso, scoprendo poi con sorpresa, dalla lettura del rapporto di gara, che in realtà erano stati espulsi, oltre a Vanoni e Traversa, i calciatori Babboni, Boggi, Dini, Doga, Lanzalotta, Regali, Barberi, Bicicchi, Gemignani, Gerini, Pucciarelli, Rizzo e Vecoli. Hanno altresì rilevato che l’arbitro non ha correttamente interpretato la situazione da cui è scaturita la decisione di interrompere la gara, posto che si è trattato di un unico e repentino episodio che ha visto coinvolti solo i calciatori Pardini (numero 6 Camaiore), Doga (numero 7 Pieve a Fosciana) e Bicicchi (numero 2 Camaiore), tanto che “dopo circa 50 secondi […]tutti quanti erano pronti per riprendere normalmente la gara” e entrambe le squadre in campo avevano manifestamente espresso la volontà di portare a termine l’incontro per i restanti 9 minuti regolamentari, oltre recupero. Hanno richiamato, in proposito, il principio di giurisprudenza endofederale per cui la decisione di interrompere la gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire dal compimento di atti violenti o gravi intimidazioni idonee a porre in pericolo l’incolumità del Direttore di Gara o di altri tesserati partecipanti all’incontro e tali da determinare l’impossibilità effettiva di giungere alla conclusione della gara. Hanno osservato che, nel caso di specie, l’utilizzo del termine “rissa” appare impiegato in senso a-tecnico, indicativo di circostanze senz’altro censurabili (per le quali l’arbitro avrebbe potuto e dovuto assumere provvedimenti disciplinari) ma in alcun modo idonee a porre a rischio l’integrità fisica o l’incolumità dei presenti; di talchè appare evidente come la situazione di pericolo indicata dal direttore di gara si riveli, in realtà, come la proiezione del suo stato d’animo esageratamente preoccupato o timoroso. Hanno quindi chiesto la ripetizione della gara, ovvero la ripresa della partita dal minuto in cui è stata ingiustamente interrotta. Quanto ai provvedimenti di squalifica comminati, le reclamanti, per quanto rispettivamente di interesse, hanno sottolineato che i tesserati colpevoli del parapiglia sono solo il numero 6 (Pardini) e il numero 2 (Bicicchi) del Camaiore, ed il numero 7 del Pieve Fosciana (Doga). Hanno inoltre evidenziato che i giocatori Rizzo (Camaiore) e Babboni (Pieve Fosciana), oggi sanzionati, al momento del fatto non erano in campo poiché sostituiti, rispettivamente, al 16° e al 32° del secondo tempo. Di talchè, poiché detti tesserati sono completamente estranei ai fatti per cui si procede, l’adita Corte dovrebbe pronunciare una declaratoria di annullamento delle sanzioni agli stessi comminate. La società Camaiore inoltre, relativamente alla posizione del Ratti, ha contestato ogni responsabilità del dirigente, negando con fermezza l’avvenimento dell’episodio attribuito circa il “lancio della cartelletta”, altresì precisando che il Ratti, unitamente al dirigente accompagnatore del Pieve Fosciana, aveva chiesto al direttore di gara spiegazioni sui nominativi dei giocatori espulsi, manifestando la disponibilità di entrambe le società a consegnare (come in effetti poi è stato fatto) allo stesso arbitro un documento, a firma congiunta, con l’intento di chiarire quali giocatori fossero stati effettivamente espulsi; ciò in quanto appariva evidente che il direttore di gara avesse erroneamente invertito i numeri di maglia dei calciatori coinvolti. La suddetta società ha, quindi, formalizzato richiesta di annullamento/riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente. Entrambe le società, infine, hanno fatto istanza di essere sentite, salvo poi rinunciarvi mediante invio di comunicazione pec. La Corte, alla luce dei reclami proposti, ha ritenuto di acquisire in via istruttoria, prima di passare in decisione, un supplemento di rapporto arbitrale, disponendo poi, per ragioni di connessione oggettiva, la riunione dei procedimenti di cui ai reclami proposti. La decisione Giova anzitutto precisare che in questa sede verranno affrontati e trattati i soli motivi di reclamo che attengono alla legittimità delle squalifiche inflitte ai singoli tesserati coinvolti, riservandosi il Collegio di adottare ogni più opportuna decisione in ordine all’esito gara. Entrambe le reclamanti hanno contestato i provvedimenti di squalifica inflitti ai rispettivi tesserati: a) la Polisportiva Calcio Camaiore ha precisato che gli unici giocatori che hanno preso parte al parapiglia sono il numero 6 (Pardini) e il numero 2 (Bicicchi) del Camaiore; mentre nessun altro calciatore è stato coinvolto. Ha precisato inoltre, al riguardo, che il giocatore Rizzo, indicato come espulso dal direttore di gara, al 36° del secondo tempo si trovava negli spogliatoi poiché già sostituito dall’allenatore. Ha infine contestato gli addebiti mossi al dirigente Ratti, precisando che il dirigente non ha mai avuto una “cartelletta” nella sua disponibilità e che, comunque, lo stesso non ha compiuto atti intimidatori /o minacciosi all’indirizzo arbitrale; circostanza quest’ultima che appare trasparire dalla dichiarazione allegata al reclamo. b) Il Pieve Fosciana, dal canto suo, ha precisato che l’unico giocatore che ha preso parte al parapiglia è il numero 7 (Doga); mentre nessun altro calciatore è stato coinvolto. Ha precisato inoltre, al riguardo, che il giocatore Babboni, indicato come espulso dal direttore di gara, al 36° del secondo tempo si trovava negli spogliatoi poiché già sostituito dall’allenatore. I reclami appaiono, quanto alla questioni oggi oggetto di decisum, infondati. Le risultanze ufficiali appaiono, a mente dell’art. 61, comma 1, C.G.S., chiare, precise e concordanti nel descrivere quanto avvenuto al 36° del secondo tempo della gara in esame. L’esame del rapporto di gara indica, infatti, che tutto è scaturito, come peraltro riconosciuto da entrambe le reclamanti (anche se con l’indicazione di soggetti diversi), da un litigio intervenuto tra il giocatore numero 7 (Traversa) del Camaiore e il giocatore numero 2 (Vanoni) del Pieve Fosciana, e che a seguito di questo episodio, “diversi calciatori delle rispettive squadre” hanno dato vita ad una rissa con “spinte, grida, calci e pugni”. I soggetti identificati dal D.G., quali responsabili delle condotte di cui sopra, sono i seguenti calciatori: per il Camaiore, n. 1 Pucciarelli, n. 2 Bicicchi, n. 4 Vecoli, n. 5 Gerini, n. 8 Rizzo, n. 13 Gemignani, n. 14 Barberi; per il Pieve Fosciana, n. 1 Dini, n. 4 Boggi, n. 7 Doga, n. 8 Babboni, n. 13 Lanzalotta, n. 14 Regali. Nel richiamato rapporto viene altresì evidenziato dal direttore di gara che tutti i calciatori sopra citati “hanno colpito o sono stati colpiti da calci e spinte varie”. Precisa ancora il direttore di gara, questa volta nel supplemento di rapporto richiesto dalla Corte, confermando la dinamica e l’individuazione dei soggetti responsabili, che gli animi dei calciatori coinvolti nella “rissa” non si sono placati, neppure dopo aver mostrato il cartellino rosso al numero 2 (Vanoni) del Pieve Fosciana, e ai nn. 5 (Gerini) e 7 (Traversa) del Camaiore, finendo per essere costretto a prendere appunti sugli altri giocatori espulsi. Nello specifico, dunque, risulta accertato (non trasparendo alcun elemento di dubbio sia in ordine all’avvenimento dei fatti contestati, sia relativamente all’esatta identificazione dei soggetti effettivamente coinvolti) che tra i calciatori sopra citati, di entrambe le compagini societarie, tra cui anche il Rizzo e il Babboni, espressamente individuati dal D.G. come presenti sul campo di gioco al momento del fatto, si è verificato uno scontro fisico, reciproco e di natura violenta, che esula dal contesto di gioco e che pare perfezionare la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S.. Per tali condotte il Collegio ritiene congrue le sanzioni individualmente inflitte dal G.S.T., anche alla luce delle contestate aggravanti a carico dei calciatori Vanoni (Pieve Fosciana) e Traversa (Camaiore). Anche per quanto riguarda la posizione del dirigente Ratti, i motivi di doglianza appaiono infondati, atteso che dal contenuto degli atti ufficiali non sussiste alcuna ragione e/o motivo per annullare o, in ipotesi, ridurre l’entità della sanzione inflitta. Dalla lettura degli atti emerge, infatti, con descrizione limpida, precisa nei particolari e scevra da ogni dubbio, la responsabilità del dirigente per aver posto in essere, al termine della gara, atteggiamenti tali da integrare un contegno minaccioso, prima, e intimidatorio, dopo, nei confronti del D.g.. Sanzione correttamente calibrata dal G.S.T. in relazione agli addebiti contestati.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - respinge il reclamo proposto dalla Polisportiva Calcio Camaiore avverso l’inibizione inflitta al dirigente Ratti Mario; - respinge il reclamo proposto dalla Polisportiva Calcio Camaiore avverso le squalifiche inflitte ai calciatori Traversa Michele, Barberi Tommaso, Bicicchi Omar, Gemignani Manuel, Gerini Fabio, Pucciarelli Tiziano, Rizzo Michelangelo e Vecoli Lorenzo. - respinge il reclamo proposto dalla società Pieve Fosciana le squalifiche inflitte ai calciatori Vanoni Filippo, Babboni Lorenzo, Boggi Lorenzo, Dini Matteo, Doga Manuel, Lanzalotta Mattia e Regali Thomas; - si riserva di decidere sui reclami proposti dalla Polisportiva Calcio Camaiore e soc. Pieve Fosciana avverso la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 - si riserva, conseguentemente, di decidere sulla sorte delle tasse di reclamo.

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