C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 13/03/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società San Miniato Romaiano in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico della società sanzionata con l’ammenda di Euro 400.00. (C.U. 57 del 20.2.2025 ).
Reclamo proposto dalla Società San Miniato Romaiano in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico della società sanzionata con l’ammenda di Euro 400.00. (C.U. 57 del 20.2.2025 ).
L'ASD San Miniato Romaiano, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Commissione Disciplinare Territoriale contestando la decisione del Giudice Sportivo che comminava un'ammenda di € 400,00 con la seguente motivazione “Per omessa custodia dell'autovettura del D.G. data in consegna al dirigente accompagnatore ufficiale così consentendo ad ignoti di danneggiarla. Resta a carico della società responsabile il risarcimento dei danni subiti dal D.G. Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna e gli organi federali” La società reclamante contesta la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, esclusivamente con riferimento alla circostanza relativa alla omessa custodia, articolando specifici motivi di doglianza. In primo luogo viene contestata la circostanza che l'auto sia stata riconsegnata da “un signore non presente nell'elenco delle note rilasciate dalla società ospitante”, sostenendo invece che il veicolo fu restituito al direttore di gara dal Presidente Campigli Massimo e dal Segretario Campigli Roberto. Si contestano inoltre i danni all'autovettura, affermando che il direttore di gara, dopo aver ripreso possesso del mezzo, salutò cordialmente i dirigenti allontanandosi senza segnalare alcun problema. Infine si contesta l'assenza di dirigenti cui fare riferimento, sostenendo che alla riconsegna erano presenti i suddetti dirigenti societari. All'udienza del 7 marzo 2025 veniva ascoltato il presidente della società, Massimo Campigli, il quale avuta lettura del supplemento redatto dal D.G. eccepiva che il medesimo non aveva mai consegnato a nessun dirigente le chiavi della vettura. All'arrivo al campo il presidente, il segretario ed un dirigente (Allegri) si sarebbero presentati alla Terna ed all'uscita dallo spogliatoio, dopo dopo circa 50 minuti dalla fine della gara i Sig.ri Campigli (Massimo e Roberto) avrebbero riaccompagnato il medesimo nel parcheggio adiacente. Il presidente escludeva che soggetti estranei avessero avuto accesso all'area prima, durante e dopo la partita ad eccezione del furgone della squadra ospite. Ribadisce dunque di essere stato presente alla riconsegna dell'autovettura e che se il D.G. avesse voluto denunciare l'accaduto avrebbe potuto farlo prima che al medesimo venisse aperto il cancello per l'uscita dal campo. Il reclamo risulta ammissibile ma infondato nel merito e deve essere respinto. La C.D.T. rileva preliminarmente che in tema di garanzia per danni da cose in custodia, la responsabilità del custode ha natura oggettiva, fondandosi sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa custodita e il danno e nel caso concreto non vi è dubbio che l'auto sia stata affidata alla custodia della società ospitante. Nel caso di specie, il D.G. ha dettagliatamente descritto nelle sue osservazioni integrative sia le modalità di affidamento che di riconsegna dell'autovettura, specificando che all'arrivo presso l'impianto ha affidato il veicolo in custodia al sig. Faraoni Francesco, dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitante, come risulta dalla distinta di gara. Al termine della gara, dopo aver completato le formalità post-gara, ha constatato che il sig. Faraoni non era più presente all'impianto e le chiavi gli furono riconsegnate da persona non identificata e non presente nelle liste ufficiali (nessuno dei soggetti individuati dalla difesa era effettivamente presente nelle note ma non può escludersi che la persona fosse il Presidente o il segretario). Specifica inoltre che una volta recuperate le chiavi e raggiunta l'autovettura, ha riscontrato danni alla carrozzeria non presenti al momento dell'arrivo. La narrazione del D.G. riportata nel rapporto di gara e confermata nel supplemento è apparsa coerente, chiara e lineare sia nell'esposizione della vicenda che nel resoconto dei particolari rammentati con precisione ed assoluta certezza. Le mere contestazioni della società reclamante, non supportate da elementi probatori idonei a superare la fede privilegiata del referto arbitrale, non sono sufficienti a scalfire la ricostruzione operata dall'arbitro. Come evidenziato, non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti quando questa è supportata da una dettagliata narrazione del direttore di gara soprattutto in assenza di oggettivi e solidi riscontri probatori che riescano a superare la gerarchia probatoria del procedimento sportivo. La stessa dinamica dei fatti descritta nel referto - con l'allontanamento del dirigente responsabile e la riconsegna dell'auto da parte di soggetto non qualificato - appare logicamente compatibile con l'omessa custodia contestata alla società, che aveva l'obbligo di vigilare sul mezzo affidatole. Appare del tutto inverosimile l'ipotesi, adombrata dalla società reclamante, che il direttore di gara possa aver dolosamente evidenziato danni preesistenti al veicolo. Come emerge dalle osservazioni integrative del D.G., lo stesso ha immediatamente chiamato il CRA Toscana e successivamente ha sporto regolare denuncia presso la caserma dei Carabinieri, esponendosi così consapevolmente alle gravi conseguenze previste dall'art. 368 del codice penale che, in caso di calunnia, prevede la pena della reclusione da due a sei anni per chi “incolpa di un reato taluno che egli sa innocente”. L'elemento soggettivo del reato di calunnia sarebbe integrato dalla supposta consapevolezza circa la falsità della denuncia, circostanza che rende altamente improbabile una attestazione pretestuosa da parte del D.G.. Le società sportive, dal canto loro, potrebbero e dovrebbero, per tutelarsi adeguatamente ed al fine di evitare spiacevoli equivoci, effettuare una ricognizione preventiva del veicolo, eventualmente documentandone lo stato di ingresso mediante fotografie. Il depositario di un bene è infatti responsabile per il suo danneggiamento o sottrazione, salvo che dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a garantirne la custodia e la conservazione. Peraltro, la circostanza che le chiavi del veicolo siano state effettivamente consegnate dal D.G. al custode dell'auto - come dettagliatamente descritto nelle osservazioni integrative dell'arbitro - o che al contrario non siano mai state consegnate - come ipotizzato da parte reclamante - non esclude la responsabilità della società. Infatti, come emerge dall'istruttoria, l'auto era stata comunque ricoverata in un'area adiacente al campo nella quale era stato anche posizionato il furgone che trasportava la squadra avversaria, circostanza che configura oggettivamente una presa in custodia del veicolo da parte della società ospitante ed un possibile pericolo di un danno, anche solo meramente colposo. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, in punto di quantum, appare quindi congrua in relazione non solo alla condotta reclamata, ma anche per il “contegno offensivo e minaccioso verso la terna e gli organi federali” che non viene in alcun modo contestato nell’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte Sportiva respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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