C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 13/03/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Pietà 2004 in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Manetti Niccolò, squalificato fino al 1.6.2025. (C.U. 53 del 6.2.2025 ).

Reclamo proposto dalla Società Pietà 2004 in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Manetti Niccolò, squalificato fino al 1.6.2025. (C.U. 53 del 6.2.2025 ).

Reclama la società Pietà 2004 avverso la squalifica fino al 01/06/2025 inflitta dal G.S.T. al calciatore Manetti Niccolò con la seguente motivazione: “per aver rivolto ad un calcitore avversario frase discriminatoria per motivi di colore ed averlo offeso. Alla notifica offendeva anche il D.G.” La reclamante esclude che il proprio tesserato abbia commesso i fatti ascritti ed in particolare la frase discriminatoria. Evidenzia come la società si è da sempre adoperata per l’integrazione e che il calciatore Manetti ha sempre tenuto un comportamento corretto verso i compagni di squadra di colore. Chiede l’annullamento della sanzione o quantomeno una sua riduzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, riporta parola per parola quanto evidenziato in prime cure. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. Quanto riportato dall’arbitro appare chiaro e inequivocabile. La richiesta istruttoria, ovvero la prova per testi indicata nel ricorso, non può essere accolta per due motivi: 1)Se una parte richiede una prova testimoniale lo deve fare espressamente e non rimettendo al Giudice questa eventualità. 2)La prova per testi deve essere capitolata secondo le norme civilistiche. Nel caso di specie nulla di tutto questo è stato posto in essere dalla reclamante. Come è noto quanto riportato dall’arbitro costituisce piena prova a meno che non vi siano elementi oggettivi che possono indurre il giudicante a mettere in dubbio quanto riportato. In punto di sanzione la stessa appare congrua e ben graduata dal G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

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