C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 13/03/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Fortis Juventus in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Firenze a carico dell’allenatore Urbinati Lorenzo e dei calciatori Ciappi Alessio e Shehi Sulejman, tutti squalificati per 5 gare effettive (C.U. 42 del 19.2.2025 ).
Reclamo proposto dalla Società Fortis Juventus in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Firenze a carico dell’allenatore Urbinati Lorenzo e dei calciatori Ciappi Alessio e Shehi Sulejman, tutti squalificati per 5 gare effettive (C.U. 42 del 19.2.2025 ).
L’allenatore della Fortis Juventus, Lorenzo Urbinati, veniva squalificato per 5 giornate effettive, per aver proferito frase irriguardosa al D.G. (Arbitro ma che cazzo fai?), offendendolo poi appena ricevuta la notifica della espulsione (sei veramente un imbecille). Il calciatore Ciappi Alessio, a seguito di ammonizione ricevuta per comportamento antisportivo, si rivolgeva al D.G. proferendo la frase “Ma vai a cacare” seguita dalla espressione minacciosa “Ti aspetto fuori”. Infine il calciatore Shehi Sulejman, ricevuta la seconda ammonizione nel corso della gara, sbatteva con violenza il pallone a terra in segno di protesta urlando “Ma cosa fischi” per poi apostrofare il D.G. con la frase “sei un figlio di puttana”. Quanto sopra si ricava in sintesi dalla lettura dei provvedimenti assunti dal G.S., e nel dettaglio da quanto precisamente riportato dal D.G. in referto gara. La società reclamante, esordisce nel proprio atto di impugnazione asserendo che il comportamento tenuto dal D.G. durante, prima, e dopo la gara, sia stato “lontano dai valori morali ed integri che un D.G. di queste categorie dovrebbe garantire. Il suo atteggiamento è stato indisponente nei confronti della nostra società facendo ipotizzare un odio represso nei nostri confronti. Forse maturato in precedenti occasioni…”. Nel merito, poi, la reclamante si limita a contestare la veridicità della ricostruzione dei fatti, asserendo che il Ciappi Alessio avrebbe rivolto le frasi incriminate in realtà ad un giocatore avversario, senza mai rivolgersi al D.G.. Il Sulejman Shehi si sarebbe allontanato dal campo senza proferire alcuna parola. Il Sig. Lorenzo Urbinati, infine, non avrebbe pronunciato alcuna farse irriguardosa nei confronti del D.G. (forse proferita dal dirigente accompagnatore), tanto da aver ricevuto soltanto la notifica del cartellino giallo e non del rosso diretto, nell’occasione specifica. Il D.G. con proprio supplemento del 3.3.2025, ripercorre gli accadimenti confermando quanto già dettagliatamente refertato a fine gara. Precisando le frasi percepite ed attribuendole ai calciatori ed all’allenatore oggetto delle sanzioni oggi impugnate. Relativamente all’episodio della espulsione del signor Urbinati, spiega poi (sottolineando di aver già fornito identica spiegazione all’interessato nell’immediatezza dell’evento) di aver estratto per errore il cartellino giallo ma riposto nella tasca sbagliata, ma di aver subito precisato che la sanzione doveva ritenersi essere quella della espulsione diretta. Non si rinvengono contraddizioni tra quanto letto in referto gara e quanto ulteriormente rappresentato con il supplemento reso alla Corte. D’altro canto il reclamo proposto dalla società Fortis Juventus, appare fondato su mere asserzioni che, prive di forza probatoria, non possono vincere la fede privilegiata di cui gode il referto arbitrale. I fatti dunque devono ritenersi accaduti come descritti dal D.G.. Correttamente valutati gli atteggiamenti e le frasi proferite dai protagonisti dal G.S.T., questa corte ritiene giuste e proporzionate le sanzioni comminate.
P.Q.M.
La C.S.A.T. respinge il reclamo proposto e si trattiene la tassa. Si inviano gli atti alla Procura affinché, per quanto di competenza, compia le ritenute valutazioni in ordine alle frasi utilizzate dalla reclamante nel proprio atto.
Share the post "C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 13/03/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Fortis Juventus in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. di Firenze a carico dell’allenatore Urbinati Lorenzo e dei calciatori Ciappi Alessio e Shehi Sulejman, tutti squalificati per 5 gare effettive (C.U. 42 del 19.2.2025 )."
