C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 13/03/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Giovani Via Nova in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Bertelli Niccolò, squalificato fino al 30.4.2025. (C.U. 55 del 13.2.2025 )
Reclamo proposto dalla Società Giovani Via Nova in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Bertelli Niccolò, squalificato fino al 30.4.2025. (C.U. 55 del 13.2.2025 )
Propone rituale reclamo la società Giovani Via Nova avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per aver offeso il D.G. dopo la notifica si avvicinava cercando, senza riuscirvi, di togliere dalle mani dell’arbitro il cartellino. Nel contempo lo minacciava”. Con rituale e tempestivo ricorso, la reclamante chiede una riduzione della sanzione. La società nel breve reclamo, con toni garbati, non contesta minimamente quanto scritto nel rapporto di gara deprecando il comportamento del proprio giocatore che ha “sclerato”, chiede tuttavia di riconsiderare la sanzione diminuendola, ritenendo che una sanzione ridotta, ma comunque grave sarebbe meno penalizzante ma egualmente educativa per il calciatore e, in definitiva, per l’intera squadra composta da elementi molto giovani. La Corte, pur apprezzando i toni garbati ed il comportamento processuale tenuto dalla società reclamante, non può riconsiderare la sanzione comminata. Infatti il comportamento del calciatore non può essere in alcun modo scusato e la sanzione irrogata dal primo giudice, anche ad una analisi benevola, non può essere diminuita non potendo scendere sotto il minimo edittale previsto per le violazioni contestate.
P.Q.M.
La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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