C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 67 del 27/03/2025 – Delibera – Gara Monteverdi 2006 – Porto Azzurro (sospesa al 43’ del secondo tempo sul risultato di 2-2) del 23.02.2025. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. n. 58 del 27 febbraio 2025 C.R. Toscana.
Gara Monteverdi 2006 – Porto Azzurro (sospesa al 43’ del secondo tempo sul risultato di 2-2) del 23.02.2025. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. n. 58 del 27 febbraio 2025 C.R. Toscana.
Reclama la U.S.D. Porto Azzurro avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. per la Regione Toscana: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE DE CRESCENZO MARCO (PORTO AZZURRO) Per aver partecipato ad una rissa, colpendo con calci e pugni alcuni calciatori avversari. GALEROTTI RICCARDO (PORTO AZZURRO) Per aver partecipato ad una rissa, colpendo con calci e pugni alcuni calciatori avversari. GIORGERINI MICHAEL (PORTO AZZURRO) Per aver offeso il D.G.. MAZZEI GABRIELE (PORTO AZZURRO) Per aver partecipato ad una rissa, colpendo con calci e pugni alcuni calciatori avversari. MERCANTELLI ALESSANDRO (PORTO AZZURRO) Per aver partecipato ad una rissa, colpendo con calci e pugni alcuni calciatori avversari. NARDI ANDREA (PORTO AZZURRO) Per aver partecipato ad una rissa, colpendo con calci e pugni alcuni calciatori avversari. PALMERI CHRISTIAN (PORTO AZZURRO) Per aver partecipato ad una rissa, colpendo con calci e pugni alcuni calciatori avversari.” La Società Reclamante fa presente che nella distinta ufficiale sottoscritta dal D.G. e restituita al Porto Azzurro a fine gara non risulterebbero espulsi, ma soltanto ammoniti, i calciatori Galerotti Riccardo e De Crescenzo Marco, per l’effetto chiede la revoca della sanzione per i medesimi. In ogni caso, la Reclamante rappresenta altresì che nessuno dei calciatori che si trovavano nella mischia, scaturita dall’invasione dell’allenatore e di un dirigente avversario, avrebbe sferrato calci e pugni nella contesa, come invece indicato nella motivazione della squalifica ed all’uopo allega un documento video. Per l’effetto richiede una riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori espulsi. Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del reclamo proposto, il medesimo conferma l’avvenuta espulsione anche dei calciatori Galerotti Riccardo e De Crescenzo Marco ed attribuisce l’errata compilazione della distinta consegnata alla Società Porto Azzurro al momento di agitazione, indotto dai fatti che si erano verificati in campo. L’art. 61 comma 1 del C.S. S. afferma chiaramente che: “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.” Quindi, solo i rapporti di gara (oltre agli eventuali supplementi) hanno rilevanza ufficiale sul piano disciplinare e sanzionatorio dei tesserati. Diversamente, le distinte di gioco hanno essenzialmente la finalità di verificare la regolarità del parco giocatori e non possono assumere alcuna efficacia probatoria sotto tale profilo; pertanto, alla cosiddetta “spunta” dei calciatori espulsi ed ammoniti non può essere attribuito alcun valore probatorio, poiché questa riveste una funzione eminentemente pratica ed ha esclusivamente lo scopo di consentire una più facile individuazione dei calciatori sanzionati. Cosicché, la squalifica dei calciatori Galerotti e De Crescenzo, la cui espulsione è stata ribadita dal D.G. in sede di supplemento, dovrà essere senz’altro confermata. Sotto il profilo del quantum, la squalifica inflitta dal G.S.T. appare senz’altro proporzionata e conforme ai parametri normativi vigenti, nonché agli indirizzi di questa Corte in relazione a fattispecie assimilabili. Infine, per ciò che riguarda il video allegato dalla Reclamante, il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 58 C.G.S., i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati solo nei casi pervisti dall’ordinamento federale ovvero, più specificatamente, le riprese o i filmati devono necessariamente provenire da “operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione”, ciò al fine evidente di garantirne l’autenticità. Pertanto, il detto allegato non è utilizzabile ai fini del decidere.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.
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