C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 67 del 27/03/2025 – Delibera – Gara Monteverdi 2006 – Porto Azzurro (sospesa al 43’ del secondo tempo sul risultato di 2-2) del 23.02.2025. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. n. 58 del 27 febbraio 2025 C.R. Toscana.

Gara Monteverdi 2006 – Porto Azzurro (sospesa al 43’ del secondo tempo sul risultato di 2-2) del 23.02.2025. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. n. 58 del 27 febbraio 2025 C.R. Toscana.

Reclama la A.S.D. Monteverdi 2006 avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. per la Regione Toscana: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE COLOMBINI JACOPO (MONTEVERDI 2006) Per aver partecipato ad una rissa, colpendo con calci e pugni alcuni calciatori avversari. GIORGI TOMMASO (MONTEVERDI 2006) Per aver partecipato ad una rissa, colpendo con calci e pugni alcuni calciatori avversari. GOTI JARI (MONTEVERDI 2006) Per aver partecipato ad una rissa, colpendo con calci e pugni alcuni calciatori avversari. NOMELLINI MATTEO (MONTEVERDI 2006) Per aver partecipato ad una rissa, colpendo con calci e pugni alcuni calciatori avversari. SHESHI PULLUMB (MONTEVERDI 2006) Per aver partecipato ad una rissa, colpendo con calci e pugni alcuni calciatori avversari.” La Società Reclamante ammette che vi sia stato un tafferuglio tra i contendenti di entrambe le squadre, tuttavia, rileva che il confronto sarebbe stato di breve durata e, soprattutto, che non vi sarebbero state conseguenze fisiche per i protagonisti, il che sarebbe poco credibile laddove i contendenti avessero effettivamente posto in essere tutte le condotte addebitate agli stessi. Per di più, la refertazione risulta praticamente identica per tutti i calciatori, determinando un’oggettivizzazione delle condotte che avrebbero, invece, dovuto essere individualizzate, da un lato, in modo da verificare l’effettivo addebito per ciascun tesserato, dall’altro, in modo da poter proporzionare la relativa sanzione. La Reclamante richiama inoltre le linee guida diramate dall’AIA e, dato che nel caso di specie – sempre a detta della Reclamante -non si sarebbero verificati gravi atti di violenza, se il D.G. avesse seguito tali linee guida, avrebbe dovuto essere in grado di individuare fatti ed autori in maniera precisa anche perché non risulta che la sua incolumità sia stata messa in pericolo. Inoltre, la Reclamante allega foto mezzo busto dei calciatori Goti Jari, Colombini Juri e Sheshi Pullumb, in modo da poter consentire all’Arbitro di effettuare un loro riconoscimento, in quanto gli stessi sarebbero rimasti estranei alla mischia. Anche il calciatore Giorgi Tommaso sarebbe rimasto estraneo alla mischia e sarebbe intervenuto solo per dividere i contendenti. La Società Monteverdi 2006 ammette che il calciatore Nomellini Matteo abbia partecipato al tafferuglio, tuttavia, nega che lo stesso abbia colpito avversari con calci e pugni, avendo dato solo una spinta ad un unico avversario e quindi chiede per quest’ultimo l’applicazione dell’attenuante generica ex art. 13 C.G.S. per la tenuità del fatto e l’assenza totale di conseguenze. Infine, la Reclamante evidenzia una difformità nell’annotazione dei calciatori espulsi tra la distinta consegnata al Monteverdi 2006 a fine gara e quella agli atti del G.S.T.. In conclusione, la Società reclamante chiede, in tesi, l’annullamento delle squalifiche dei calciatori Goti, Colombini e Sheshi e la riduzione della squalifica per tutti gli altri, in ipotesi, chiede la riduzione della squalifica per tutti i calciatori. Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del reclamo proposto e dei relativi allegati, il medesimo ribadisce che i calciatori Colombini Jacopo, Giorgi Tommaso, Goti Jari, Nomellini Matteo erano meritevoli di espulsione per le condotte già indicate nel referto di gara, precisa tuttavia di non aver potuto notificare i provvedimenti disciplinari al fine di salvaguardare la propria incolumità visto l’intenso ed aspro parapiglia tra le due società. Il D.G., in sostanza, conferma integralmente le condotte refertate, perciò gli addebiti contestati, visto il rango di prova privilegiata che deve essere attribuito ai sensi dell’art. 61 primo comma C.G.S. ai rapporti di gara ed agli eventuali supplementi, risultano suffragati sotto il profilo dell’an. D’altra parte, negli atti non sono rinvenibili elementi idonei a porre in dubbio la ricostruzione dei fatti offerta dall’Arbitro. Sul punto, invero, non coglie nel segno l’argomentazione della Reclamante secondo la quale le condotte dei singoli calciatori avrebbero dovuto essere meglio specificate dal D.G., pena una sostanziale oggettivizzazione di tali condotte. Il principio, che pur potrebbe avere una qualche valenza in astratto, non trova, nel caso di specie, una concreta rispondenza. Infatti, il tafferuglio ha visto coinvolti gran parte dei giocatori delle due squadre, almeno una dozzina di persone, tanto è vero che ha portato alla sospensione della gara per il venir meno del numero legale dei calciatori delle due compagini, cosicché, in ragione delle dimensioni dell’assembramento e della concitazione del momento, ritenere che il D.G. avrebbe potuto essere in grado di individuare in maniera specifica la condotta di ogni soggetto, appare quantomeno inverosimile, se non pretestuoso. Appare inconferente anche il richiamo alle linee guida diramate dall’AIA, le quali, casomai, avrebbero potuto avere una qualche rilevanza laddove il Collegio avesse dovuto valutare i poteri spettanti all’Arbitro ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F.. Tuttavia, in questa sede, sono state impugnate le squalifiche dei calciatori e non il provvedimento del G.S.T. relativo all’esito gara. Per di più, nel caso di specie, la sospensione della gara da parte del D.G. è stata l’automatica conseguenza del venir meno del numero legale dei calciatori e non il frutto di una decisione discrezionale adottata appunto nell’esercizio dei poteri conferiti al D.G. dall’art. 64 delle N.O.I.F.. In sostanza, le linee guida diramate dall’AIA e richiamate nel reclamo – giova ripetere – non hanno alcuna rilevanza al fine di valutare se il tesserato abbia o meno posto in essere la condotta disciplinarmente rilevante per la quale è stato sanzionato. Per quanto riguarda, inoltre, l’eventuale difformità degli espulsi e/o degli ammoniti tra la distinta consegnata alla Società a fine gara e quella agli atti del G.S.T., si fa presente quanto segue. L’art. 61 comma 1 del C.S. S., già in precedenza richiamato, afferma chiaramente che: “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.” Quindi, solo i rapporti di gara (oltre agli eventuali supplementi) hanno rilevanza ufficiale sul piano disciplinare e sanzionatorio dei tesserati. Diversamente, le distinte di gioco hanno essenzialmente la finalità di verificare la regolarità del parco giocatori e non possono assumere alcuna efficacia probatoria sotto tale profilo; pertanto, alla cosiddetta “spunta” dei calciatori espulsi ed ammoniti non può essere attribuito alcun valore probatorio, poiché questa riveste una funzione eminentemente pratica ed ha esclusivamente lo scopo di consentire una più facile individuazione dei calciatori sanzionati. Cosicché, anche sotto questo aspetto, le squalifiche dei calciatori del Monteverdi 2006 dovranno essere senz’altro confermate. Infine, sotto il profilo del quantum, le squalifiche inflitte dal G.S.T. appaiono senz’altro proporzionate e conformi ai parametri normativi vigenti, nonché agli indirizzi di questa Corte in relazione a fattispecie assimilabili.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

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