C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 67 del 27/03/2025 – Delibera – Reclamo della società Amiatina avverso la squalifica fino al 12.4.2025 inflitta dal G.S.di Siena all’allenatore Di Fiore Lorenzo. (C.U.41 del 12/3/2025)
Reclamo della società Amiatina avverso la squalifica fino al 12.4.2025 inflitta dal G.S.di Siena all’allenatore Di Fiore Lorenzo. (C.U.41 del 12/3/2025)
La società Amiatina, con comunicazione pec del 13.3.2025 delle ore 9.35 ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S.di Siena., pubblicata con il C.U. n. 41 del 12.3.2025, con la quale era stata inflitta all’allenatore Di Fiore Lorenzo la squalifica fino al 12.4.2025 senza motivazione. La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 17.3.2025 alle ore 11.54, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Inoltre, ai sensi dell’art. 137 comma 3 lettera “B”,Codice Giustizia Sportiva, le squalifiche per i tecnici fino ad un mese non sono impugnabili. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto.
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