C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 67 del 27/03/2025 – Delibera – Reclamo della società C.Q.S. Pistoia A.S.D. avverso la squalifica per 5 gare del calciatore Cerretini Alexmario (C.U. n. 58 del 27 febbraio 2025 prima categoria)
Reclamo della società C.Q.S. Pistoia A.S.D. avverso la squalifica per 5 gare del calciatore Cerretini Alexmario (C.U. n. 58 del 27 febbraio 2025 prima categoria)
La società C.Q.S. Pistoia A.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 23 febbraio 2025, contro la Società ospitante A.C. Montignoso. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario, provocandogli una ferita alla testa con lieve fuoriuscita di sangue.” La società, nell'atto introduttivo, contesta il fatto negando la volontarietà del gesto e sostenendo che il D.G. non avrebbe percepito correttamente l’intera dinamica: il giocatore avversario Granai avrebbe inizialmente colpito con una testata in bocca un giocatore del Pistoia (Morelli) per poi successivamente colpire nuovamente, con l’avambraccio, anche Cerretini che sarebbe caduto a terra. Il giocatore Morelli avrebbe subito serie conseguenze fisiche e sarebbe uscito dal campo per fermare l’emorragia con l’ausilio del massaggiatore. Dopo l’espulsione del Granai solo le reiterate proteste e gli atteggiamenti intimidatori della squadra avversaria avrebbero indotto il D.G., trascorsi diversi minuti, ad estrarre il cartellino rosso anche nei confronti del capitano del Pistoia. Chiedendo l’audizione dell’osservatore arbitrale, asseritamente presente sugli spalti, la società insiste per l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica irrogata. All'udienza del 21/03/2025, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto richiesto da quest'organo giudicante, la società ha insistito per una riduzione della squalifica, sostenendo l’inesistenza della condotta contestata. Il reclamo non può essere accolto. Sull'audizione della testimonianza dell’osservatore arbitrale questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene di non poterla ammettere precisando che le Carte Federali regolamentano in modo preciso il mezzo istruttorio della testimonianza nell’art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce diverse regole: “La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso. Le parti possono richiedere l’ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. Dunque, aldilà della valutazione sulla necessità di acquisire la deposizione la richiesta deve essere considerata inammissibile in quanto carente della individuazione dell’ipotetico testimone. Probabilmente la veemenza con la quale è stata richiesta, anche in udienza, la deposizione della suddetta testimonianza deriva dalla confusione tra le figure dei Commissari di Campo (soggetti legittimati a coadiuvare l’arbitro) e degli osservatori arbitrali che “controllano e valutano le prestazioni degli Arbitri in occasione delle gare ufficiali per cui sono stati designati” (Art. 39 punto 3 del Regolamento CIA). Al contrario il C.G.S. all’art. 61, titolato “Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare” stabilisce che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.” Nel rapporto di gara il D.G. descrive dettagliatamente il comportamento scorretto del calciatore Cerretini, specificando che “al 15' del 2°, a gioco in svolgimento, raggiungeva a velocità sostenuta un calciatore avversario (numero 6 Granai Marco) andandosi a scontrare testa contro testa con lo stesso provocandogli una ferita di lieve entità con lieve fuoriuscita di sangue”. Nel supplemento, conferma integralmente la sua versione cristallizzando in un nuovo resoconto gli avvenimenti: "Confermo che il giocatore Cerretini AlexMario si dirigeva con velocità verso il giocatore Granai Marco, appoggiando la testa sulla sua ma in maniera forzata e violenta tale da procurargli una ferita di lieve entità.” Attesta inoltre di non aver visto colpire precedentemente il giocatore Morelli e che comunque il medesimo, contrariamente al narrato difensivo, non presentava alcuna ferita relativa ad una presunta testata. Esclude inoltre la sussistenza di qualsivoglia intimidazione o coercizione da parte della squadra avversaria specificando inoltre: “Per chiarezza, la prima espulsione veniva notificata al giocatore Granai che poteva visualizzare la sanzione, mentre il secondo provvedimento è stato effettuato in leggero ritardo, non 4/5 minuti ma 2 minuti circa, in quanto il giocatore era a terra e non poteva visualizzare la notifica.”. La ricostruzione arbitrale, dotata di fede privilegiata, cristallizza i fatti evidenziando non solo la dinamica riferita ma anche la piena volontarietà del calciatore nel colpire l'avversario; occorre pertanto verificarne la congruità sanzionatoria. In punto di quantum la fattispecie integra quanto contenuto nel Codice di Giustizia Sportiva in tema di "Condotta violenta dei calciatori", che prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate. In caso di particolare gravità della condotta violenta è prevista la squalifica minima di cinque giornate. L'esistenza di conseguenze fisiche è stata direttamente osservata e riferita dal D.G. (ferita alla testa con fuoriuscita di sangue), mentre la descrizione fornita, anche alla luce del supplemento, segnala un quadro compatibile, per la minima lesività, con il corretto appiattimento della sanzione comminata sui minimi edittali delle cinque giornate.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo della società C.Q.S. Pistoia A.S.D. e conferma la decisione di primo grado disponendo l'incameramento della relativa tassa.
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