C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 67 del 27/03/2025 – Delibera – Reclamo della società Corsagna avverso la squalifica per 4 gare effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore Battistoni Stefano. (C.U. 60 del 6/3/2025)

Reclamo della società Corsagna avverso la squalifica per 4 gare effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore Battistoni Stefano. (C.U. 60 del 6/3/2025)

La società Corsagna, con comunicazione pec del 7.3.2025, delle ore 13,48, inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo avverso la decisione del G.S.T., pubblicata con il C.U. n. 60 del 6.3.2025, con la quale era stata inflitta al calciatore Battistoni Stefano la squalifica per 4 gare effettive con la seguente motivazione: “per avere offeso il D.G.” Con detta comunicazione la società reclamante chiedeva, inoltre, di poter ricevere la copia del referto arbitrale. Tale richiesta veniva esaudita dalla segreteria di questa Corte con l’invio di comunicazione pec del 10.03.2025 delle ore 10,40. Con successiva comunicazione pec del 11.03.2025, inviata alle ore 14,13, la società Corsagna ha poi depositato, l’atto di reclamo, redatto all’interno della pec e non in allegato, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra citata. La Corte ha rilevato che l’atto di reclamo redatto all’interno della citata comunicazione pec risulta privo di sottoscrizione della parte che ha proposto l’atto di gravame, ovvero del suo procuratore, ai sensi dell’art. 49, c. 4, C.G.S.. Considerato che tale elemento è da ritenersi indispensabile per la realizzazione fenomenica dell’atto che si intende proporre, assumendo la sottoscrizione, alla luce del richiamato dettato codicistico, elemento imprescindibile per la regolare esplicazione degli effetti dell’atto di gravame, non potendosi procedere, ad avviso della Corte, alla procedura di regolarizzazione prevista dal comma 7 dell’art. 49 C.G.S., trattandosi, nella specie, di difetto di sottoscrizione e non di irregolarità nella sottoscrizione, fattispecie quest’ultima che presuppone l’esistenza della stessa. Considerato inoltre che il difetto di sottoscrizione, e il conseguente vizio di inesistenza dell’atto, può essere escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell’atto processuale sia desumibile da altri elementi risultanti o individuati nell’atto stesso, che consentano di superare ogni incertezza sulla sua formazione e sulla sua riferibilità alla persona che lo ha formato, così da perfezionare il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione. Rilevato che, nella specie, il reclamo della società Corsagna, alla comunicazione pec del 11.03.2025, appare altresì del tutto sprovvisto di tali elementi identificativi. Rilevato altresì che non appare utile, per detti fini, la circostanza che il reclamo sia stato spedito dalla società Corsagna mediante comunicazione pec, attestando la suddetta modalità di trasmissione solo la provenienza dell’invio da parte di un soggetto, invece che da un altro, dell’atto di reclamo, e non la paternità e la riferibilità dell’atto medesimo a soggetto che sia, tra l’altro, effettivamente dotato dei poteri di promovimento dell’atto di impugnazione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara l’atto di reclamo in esame viziato da difetto di sottoscrizione, per l’effetto dispone l’incameramento di quanto versato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S..

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