C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 88 del 29/05/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Academy Porcari in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico di Silla Davide, squalificato per 6 gare effettive (C.U. 80 del 2/5/2025 ).

Reclamo proposto dalla Società Academy Porcari in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico di Silla Davide, squalificato per 6 gare effettive (C.U. 80 del 2/5/2025 ).

La società Academy Porcari impugna il provvedimento di squalifica per 6 (sei) gare effettive inflitto dal G.S.T. al calciatore Silla Davide, con la seguente motivazione: “Bestemmiava ed offendeva il Dg. Sanzione aggravata in quanto capitano”, negando la responsabilità del proprio tesserato in ordine ai fatti per cui è stata sanzionato. Rileva, al riguardo, che il calciatore non ha mai bestemmiato e che il direttore di gara ha sbagliato nel considerare rivolta a sé l’espressione (“sei un coglione”) proferita dal richiamato calciatore all’indirizzo di un avversario. Osserva comunque l’abnormità del provvedimento impugnato, poiché la fattispecie in esame deve essere annoverata nell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S., che sanziona le condotte irriguardose con un minimo di quattro giornate di squalifica, avendo peraltro il G.S.T. erroneamente applicato un aggravante (quella di “capitano”) non disciplinata dal Codice di Giustizia Sportiva. Chiede pertanto, previa formale istanza di audizione, che la squalifica sia ridotta in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. Alla riunione del 23.05.2025 è intervenuta la società, per il tramite di un rappresentante delegato, la quale, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto arbitrale richiesto ed acquisito dalla Corte, ha ribadito i concetti espressi con il reclamo insistendo per la riduzione della sanzione. Terminata la riunione la Corte si è riunita in camera di consiglio per la discussione del reclamo. La decisione Il reclamo è infondato. La reclamante contesta la legittimità del provvedimento impugnato negando la responsabilità del calciatore per quanto contestato. Osserva, in ogni caso, l’eccessività della sanzione inflitta e, comunque, la sua sproporzionatezza in quanto non correttamente calibrata dal G.S.T., non avendo quest’ultimo applicato i criteri previsti dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., e erroneamente considerato una circostanza aggravante non codificata. Gli assunti difensivi di parte reclamante sono infondati. In ordine alla responsabilità del Silla per i fatti per cui è stato sanzionato, il Collegio osserva che sia il rapporto di gara che il supplemento di rapporto arbitrale richiesto ed acquisito dalla Corte, unici mezzi di prova nel caso di specie utilizzabili a mente dell’art. 61 CGS, confermano, con chiarezza e precisione, l’aver il richiamato calciatore tenuto una condotta prima blasfema e poi offensiva nei confronti del direttore di gara. Le risultanze ufficiali non lasciano margine di dubbio sul fatto che l’espressione offensiva pronunciata dal calciatore avesse come obbiettivo l’arbitro e non un avversario, avendo tra l’altro il Silla richiamato l’attenzione del direttore di gara proprio per offenderlo. Per quanto riguarda la richiesta di riduzione della squalifica, il Collegio osserva che il G.S.T. ha correttamente applicato alla fattispecie in esame l’art. 36 CGS, comma 1, lett. a) (a mente del quale “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”), applicando al calciatore la squalifica prevista come minima, pari a quattro giornate, maggiorandola di una giornata per l’espressione blasfema a mente dell’art. 37, comma, 1, lett. a), C.G.S., e di un’ulteriore giornata per l’aggravante di capitano stante l’art. 73, comma 4, NOIF. Sanzione congrua.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - rigetta il reclamo proposto dalla soc. Academy Porcari; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo.

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