C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 88 del 29/05/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Young Livorno calcio in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Livorno a carico dei calciatori Mederios Tiago, Ceccherini Matteo, Biasci Dario e del dirigente Bertini Paolo. (C.U. n. 61 del 30 aprile 2025 e successiva errata corrige in C.U. n. 62 del 03 maggio 2025).
Reclamo proposto dalla Società Young Livorno calcio in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Livorno a carico dei calciatori Mederios Tiago, Ceccherini Matteo, Biasci Dario e del dirigente Bertini Paolo. (C.U. n. 61 del 30 aprile 2025 e successiva errata corrige in C.U. n. 62 del 03 maggio 2025).
Reclama la A.S.D. Young Livorno Calcio avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. di Livorno: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2025 MEDERIOS TIAGO (YOUNG LIVORNO CALCIO) Espulso per comportamento irriguardoso verso il D.G. alla notifica si rifiutava di uscire dal T.G. tenendo un comportamento offensivo. Una volta uscito dal T.G., poco dopo vi rientrava indebitamente e raccogliendo un pallone a bordo campo lo lanciava verso il D.G. non colpendolo. Successivamente, in seguito alla espulsione di un proprio compagno, rientrava sul T.G. offendendo ripetutamente il D.G.. La sanzione tiene conto dell’inattività agonistica durante il periodo estivo. SQUALIFICA FINO AL 27.10.2025 CECCHERINI MATTEO (YOUNG LIVORNO CALCIO) Per comportamento gravemente irriguardoso verso il D.G.. La sanzione tiene conto dell’inattività agonistica durante il periodo estivo. SQUALIFICA FINO AL 27.10.2025 BIASCI DARIO (YOUNG LIVORNO CALCIO) Per comportamento gravemente irriguardoso verso il D.G.. La sanzione tiene conto dell’inattività agonistica durante il periodo estivo. DIRIGENTI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 27.10.2025 BERTINI PAOLO (YOUNG LIVORNO CALCIO) Per comportamento irrispettoso verso il D.G.. La sanzione tiene conto dell’inattività agonistica durante il periodo estivo.” La Società Reclamante non contesta le condotte sanzionate sotto il profilo dell’an, tuttavia, ritiene che le sanzioni siano esageratamente gravanti per i propri tesserati in relazione agli addebiti contestati, non essendovi stato alcun episodio di violenza. Evidenzia che per i giovani calciatori la sanzione dovrebbe avere anche una finalità rieducativa e che l’’Allenatore, pur avendo manifestato in campo disappunto per le decisioni arbitrali, a fine gara porgeva le proprie scuse al D.G.. Pertanto, la Società reclamante non chiede l’annullamento delle sanzioni, ma soltanto una rivalutazione delle stesse. Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del reclamo proposto, il medesimo conferma quanto già refertato, precisando, in relazione alla condotta posta in essere dal calciatore Mederios, che il lancio del pallone operato da quest’ultimo verso la sua persona, data la poca forza impressa, non aveva alcuna potenzialità lesiva. Il Collegio osserva preliminarmente che l’effettiva inattività agonistica durante il periodo estivo è sostanzialmente ristretta ai mesi di luglio e agosto, infatti, nei mesi di maggio e giugno, così come settembre, l’attività agonistica, seppur talvolta ridotta, ha comunque luogo. Ciò premesso, la condotta dei calciatori Biasci e Ceccherini deve essere inquadrata nell’ambito dell’art. 36 comma 1 lettera a) del C.G.S. e non lettera b), poiché vi sono delle espressioni irriguardose ed offensive dirette al D.G. le quali, ancorché reiterate, non si concretizzano in alcun modo in un contatto fisico con l’ufficiale di gara. Da ciò discende che, seppur il minimo edittale previsto dalla citata norma, in considerazione del comportamento complessivo tenuto dai due calciatori, meriti un aggravamento; tuttavia, il Collegio ritiene congrui due mesi di squalifica, conseguentemente la sanzione non può essere tale da ricomprendere anche il periodo di inattività agonistica e quindi prolungata a tale titolo, pertanto deve essere ridotta. Allo stesso modo, per quanto riguarda l’Allenatore Bertini Paolo, la sua condotta deve essere inquadrata nell’art. 36 comma 2 lettera a) del C.G.S. e, anche in considerazione delle scuse porte al D.G. a fine gara, la sanzione può essere contenuta nel minimo edittale di due mesi previsto dalla norma indicata. Conseguentemente, anche in questo caso la sanzione non può essere tale da ricomprendere anche il periodo di inattività agonistica e quindi prolungata a tale titolo, pertanto deve essere ridotta. Diverse, invece, le considerazioni in merito alle condotte poste in essere dal calciatore Mederios Tiago, infatti, la gravità e reiterazione delle stesse merita sicuramente di essere sanzionata con una squalifica che travalica il periodo di pausa estiva e quindi nella sua determinazione deve essere tenuto conto anche di tale aspetto. Nonostante ciò, la squalifica inflitta dal G.S.T. parrebbe addirittura mite in relazione agli addebiti contestati, ma può essere considerata tutto sommato congrua e quindi confermata senza che sia meritevole di una reformatio in peius, in quanto l’Arbitro, nel supplemento, evidenzia che il lancio del pallone, data la forza impressa dal calciatore, non poteva avere alcuna potenzialità lesiva, contenendo in qualche modo la rilevanza disciplinare del gesto.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie parzialmente il reclamo, riducendo le squalifiche dei calciatori Ceccherini Matteo e Biasci Dario, nonché dell’allenatore Bertini Paolo fino a tutto il 30.06.2025. Conferma invece la squalifica del calciatore Mederios Tiago. Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata.
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