C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 88 del 29/05/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Pontassieve in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.di Firenze a carico dei calciatori Braccini Tommaso, squalificato per 5 gare effettive e Santoro Matteo, squalificato per 5 gare effettive. (CU n. 60 del 16.04.2025)
Reclamo proposto dalla Società Pontassieve in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.di Firenze a carico dei calciatori Braccini Tommaso, squalificato per 5 gare effettive e Santoro Matteo, squalificato per 5 gare effettive. (CU n. 60 del 16.04.2025)
La società Pontassieve con comunicazione pec del 18/4/2025 delle ore 18.47, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. di Firenze, pubblicata con il C.U. n. 60 del 16.4.2025, con la quale erano state inflitte ai calciatori Braccini Tommaso e Santoro Matteo, squalificati rispettivamente per 5 gare e 4 gare con le seguenti motivazioni: Braccini Tommaso: “per aver offeso il D.G. Sanzione aggravata in quanto capitano.” Santoro Matteo : “ per aver offeso il D.G.” La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 22.04.2024 alle ore 10.30, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto
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