C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 92 del 12/06/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Aquila Montevarchi in opposizione al provvedimento assunti dal G.S.T. a carico di Daniele Degli Innocenti, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. 68 del 21/5/2025).

Reclamo proposto dalla società Aquila Montevarchi in opposizione al provvedimento assunti dal G.S.T. a carico di Daniele Degli Innocenti, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. 68 del 21/5/2025).

La società Aquila Montevarchi 1902 SSD reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al CU n. 85 del 22.5.2025 di squalifica per n. 5 gare effettive comminata al calciatore Daniele Degli Innocenti che, dopo la sostituzione, dalla panchina entrava in campo ed offendeva il DG. Sostiene la società reclamante l’eccessiva afflittività della sanzione inflitta: ferma restando la sanzione della squalifica per n. 4 gare comminata al calciatore per le offese proferite ai danni del DG, pienamente confermate dalla stessa reclamante, si contesta in particolare la comminata squalifica di un’ulteriore giornata per l’entrata in campo del calciatore dopo la sostituzione. Si rileva infatti che, qualora l’arbitro avesse voluto espellere il Degli Innocenti per l’entrata sul terreno di gioco, avrebbe dovuto precisarlo nel referto ed evidenziare chiaramente che dopo l’espulsione lo offendeva. In assenza di una refertazione di tal genere, ritiene la reclamante di poter concludere che il calciatore sia stato espulso per le offese proferite e non per l’indebita entrata in campo. Si richiama, di poi, la regola n. 12 del Regolamento del gioco del calcio rilevando che la sanzione applicabile ad un calciatore sostituito che rientra in campo, senza interferire con il gioco, come sarebbe accaduto nel caso di specie, è l’ammonizione e non l’espulsione. Si osserva, infine, che le condotte sarebbero legate da vincolo di continuazione, collocate e collocabili in un unico contesto e poste in essere in un altrettanto unico processo causale e medesimo elemento soggettivo. Si chiede quindi la riduzione della comminata sanzione a sole 4 gare. La reclamante non ha fatto richiesta di essere udita. Il reclamo non merita accoglimento. Nel referto arbitrale il DG descrive dettagliatamente la condotta del Degli Innocenti precisando che dopo averlo richiamato più volte durante la gara per il suo atteggiamento nei suoi confronti, a seguito di una sua decisione tecnica, si alzava in piedi dalla panchina, con il gioco in svolgimento, ed entrava in campo per circa 3 metri e gli rivolgeva frasi offensive. Questa Corte ha inoltrato all’Arbitro il dispiegato reclamo e quest’ultimo, nel supplemento, oltre a confermare tutto quanto già indicato nel referto, precisa che il richiamo alla regola n. 12 del Regolamento del gioco del calcio è inconferente nel caso di specie, essendo la stessa destinata a disciplinare fattispecie completamente diverse, come per esempio, il calciatore uscito dal tdg per regolarizzare l’equipaggiamento che non attende l’autorizzazione del DG per rientrare in campo, essendo, al contrario, già passibile di espulsione il calciatore non titolare che entra sul tdg per protestare o dissentire nei confronti del DG. Considerata l’estrema chiarezza della ricostruzione fattuale di cui al referto ed al successivo supplemento, cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, i fatti debbono ritenersi appurati per come indicati negli atti ufficiali di gara: sono da considerarsi pertanto due le condotte biasimevoli poste in essere dal calciatore, l’indebita entrata in campo ed il contegno offensivo ai danni del DG. Con riferimento al quantum della sanzione, la stessa appare perfettamente congrua rispetto alla condotta appurata che merita di essere sanzionata con n. 4 giornate di squalifica ex art. 36 comma 1, lett. A) CGS per il contegno ingiurioso tenuto ai danni del DG e n. 1 giornata di squalifica per l’indebito ingresso in campo. Non possono essere invocati, infatti, a sostegno della richiesta riduzione né il vincolo di continuazione, trattandosi di due condotte diverse da sanzionarsi pertanto in modo autonomo, né la regola n. 12 del Regolamento del gioco del calcio (in particolare: “entra o rientra sul tdg senza la preventiva autorizzazione dell’arbitro”), comminando quest’ultima l’ammonizione al calciatore che rientra indebitamente in campo dopo un infortunio o altro, senza attendere la previa autorizzazione del DG: fattispecie quest’ultima, quindi, completamente diversa da quella all’esame, ove il calciatore non titolare, già richiamato più volte per il suo contegno, entra sul tdg per protestare e dissentire.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta di squalifica per n. 5 gare effettive comminata al calciatore Degli Innocenti, con addebito della tassa di reclamo.

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