C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 02/01/2025 – Delibera – si è riunito per esaminare il deferimento n. 97 / 24 proposto, in data 13 novembre 2024, dalla Procura Federale a carico di – Pecoraro Aniello Angelo, in proprio e quale Presidente della Società Olimpia Prato S.S.D.A.R.L,; – Pecoraro Gabriele, allenatore di detta Società; ai quali viene contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; – Società Olimpia Prato S.S.D.R.L., chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva di cui all’art. 6, commi 1 e 2, del medesimo Codice. Effettuate le comunicazioni di rito il Collegio dà atto della presenza di: – Pecoraro Aniello Angelo, in proprio e quale legale rappresentante della Società Olimpia Prato S.S.D.A.R.L., – Pecoraro Gabriele, allenatore, assistiti tutti dal legale di fiducia – Procura federale nella persona del Sostituto Avvocato Debora Bandoni.
si è riunito per esaminare il deferimento n. 97 / 24 proposto, in data 13 novembre 2024, dalla Procura Federale a carico di - Pecoraro Aniello Angelo, in proprio e quale Presidente della Società Olimpia Prato S.S.D.A.R.L,; - Pecoraro Gabriele, allenatore di detta Società; ai quali viene contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; - Società Olimpia Prato S.S.D.R.L., chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva di cui all’art. 6, commi 1 e 2, del medesimo Codice. Effettuate le comunicazioni di rito il Collegio dà atto della presenza di: - Pecoraro Aniello Angelo, in proprio e quale legale rappresentante della Società Olimpia Prato S.S.D.A.R.L., - Pecoraro Gabriele, allenatore, assistiti tutti dal legale di fiducia - Procura federale nella persona del Sostituto Avvocato Debora Bandoni.
Il fatto: Con nota in data 20 giugno c.a. il Signor Remo Guadagni, fisiomassoterapeuta, comunicava alla Procura Federale di essere venuto personalmente a conoscenza, in via del tutto casuale, che la Società Olimpia Prato S.S.D.A.R.L. ha inserito nel proprio organico il suo nome, con relativa qualifica, in una brochure depositata presso la F.I.G.C., senza che ciò rispondesse al vero. Chiedeva di conseguenza l’istante la “cancellazione” di tale indicazione, riservandosi ulteriori azioni a propria tutela. L’Ufficio, avviata l’attività inquirente, ravvisata nel comportamento dei Dirigenti deferiti la violazione di norme federali, ha aperto un’indagine al termine della quale, acquisite le dichiarazioni del denunciante e dei Tesserati ritenuti responsabili, ha notificato l’avviso dell’avvenuta conclusione delle indagini, disponendo il deferimento indicato in epigrafe. Il dibattimento. Questa fase ha inizio con l’intervento della Procura federale il cui Sostituto afferma essere l’atto di incolpazione fondato sulle dichiarazioni dei Tesserati deferiti i quali hanno illustrato quanto accaduto. Rileva che detti interessati, dichiarando l’inesistenza del Tesseramento del Guadagni, per la Società, ammettono di aver stampato una brochure avente carattere meramente informativo, comunque priva di qualsiasi ufficialità. Chiede quindi che, confermato l’atto di incolpazione, vengano inflitte le seguenti sanzioni: - Pecoraro Aniello Angelo, inibizione per 3 (tre) mesi; - Pecoraro Gabriele, squalifica per 3 (tre) mesi; - Società Olimpia Prato S.S.D.A.R.L, ammenda di € 300,00 (trecento). Il difensore degli incolpati a sua volta afferma essere il deferimento infondato insistendo sia sulla non ufficialità della brochure, priva quindi di qualsiasi effetto, sia affermando l’estraneità di Gabriele Pecoraro alla vicenda. Chiede il proscioglimento di tutti i soggetti deferiti. La decisione. L’istruttoria condotta a termine dalla Procura federale è fondata su due elementi: - le dichiarazioni rese dai due Dirigenti incolpati; - gli atti ufficiali relativi al censimento della Società Olimpia Prato L’Allenatore e responsabile della Scuola calcio, Gabriele Pecoraro, ha affermato testualmente: “il Signor Guadagni non è inserito in alcun organigramma ufficiale della Società, ma era stato contattato per un incontro informativo con le famiglie dei giovanissimi calciatori per la prevenzione degli infortuni. Per questo motivo è stato inserito nella brochure che non rappresentava l’organigramma della Società e né è stato mai tesserato con l’Olimpia Prato”. Il Presidente Aniello Angelo Pecoraro si è così espresso: “non ero al corrente di questa brochure che era solo a scopo informativo e non era atto ufficiale” e ad una successiva domanda: “ il Signor Guadagni non è stato mai tesserato con la Società di cui sono Presidente….”. La documentazione acquisita dalla Procura federale, raffrontata con le affermazioni di parte deferita, ha determinato il Collegio ad acquisire dalla D.P. di Prato la documentazione costituita dall’ atto di censimento della Società che, si precisa, è Società di puro Settore Giovanile; dai calendari dei Campionati disputati nella stagione 2023 /2024 nonché dalla distinta delle gare di Campionato di categoria alle quali la Società ha partecipato. Tuttavia il comportamento tenuto dalla Società è censurabile quantomeno sotto il profilo della cautela che essa deve osservare evitando di lasciare sui tavoli di locali sociali che vengono frequentati da soggetti estranei alla medesima, documenti forieri di possibili conseguenze come accaduto nel caso di specie. Tale comportamento deve essere definito di “leggerezza” rientrante comunque nell’ambito di applicazione dell’art. 4 del C.G.S., il quale prevede l’obbligo di osservare i principi generali della lealtà, della correttezza e della probità “in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.” Esaminata la posizione del Presidente, anche della Società quindi, il Collegio passa a considerare la parte dell’atto di incolpazione concernente la posizione del Signor Gabriele Pecoraro: la sua qualifica di Allenatore, porta il Collegio a ritenere che, in funzione della qualifica rivestita, egli non potesse avere alcun titolo nella compilazione del foglio di censimento. La sanzione pecuniaria dell’ammenda deve infine tenere conto dell’assenza di qualsiasi danno a soggetti terzi e della Categoria di appartenenza della Società.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento ed infligge le seguenti sanzioni: - Pecoraro Aniello Angelo, ammonizione con diffida; - Società Olimpia Prato S.S.D.A.R.L, ammenda di € 50,00 (cinquanta); Proscioglie Pecoraro Gabriele dall’addebito contestato. Dichiara chiuso il procedimento.
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