C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 88 del 29/05/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società US Massese 1919 ed il signor Antonio Gerini presidente pro-tempore di detta società: – ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 31 commi 6 e 7 del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter comma 5 delle NOIF per non aver corrisposto all’allenatore Fabrizio Tazzioli, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale LND- AIAC con lodo del 17\9\2024.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società US Massese 1919 ed il signor Antonio Gerini presidente pro-tempore di detta società: - ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 31 commi 6 e 7 del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter comma 5 delle NOIF per non aver corrisposto all’allenatore Fabrizio Tazzioli, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale LND- AIAC con lodo del 17\9\2024.

Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 23 maggio 2025 per cui constata la presenza di: Avv. Francesco Rondini in rappresentanza della US Massese 1919 e del presidente pro-tempore signor Antonio Gerini come da procura in calce alla memoria depositata ritualmente. Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente del Tribunale svolge una breve relazione sui fatti oggetti di dibattimento. La rappresentante della Procura Federale dopo essersi riportata ai documenti in atti depositati ed a quanto è emerso dalle indagini svolte del Collaboratore della Procura, ritiene provati i fatti oggetto di giudizio e chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: - US Massese 1919 € 300,00 di ammenda punti 1 di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025-26 - Antonio Gerini Presidente della società inibizione di mesi 4 Prende la parola il legale della società deferita, il quale richiamandosi alla memoria depositata, insiste nella eccezione preliminare della improcedibilità del deferimento per violazione dell’art 93 primo comma del CGS, non essendo stato rispettato il termine di 30 gg. previsto da detta norma per la fissazione della data di udienza da parte di questo Tribunale dalla notificazione alle parti del deferimento da parte della Procura. Nel merito eccepisce l’occasionalità ed episodicità della condotta nonché la mancanza di volontarietà e dolo essendo il compenso, determinato col lodo arbitrale, corrisposto in ritardo, ma corrisposto comunque. Chiede la concessione delle circostanze attenuanti nella determinazione della eventuale sanzione. Sul punto di penalità, se inflitto dal Tribunale, chiede venga scontato nella stagione sportiva appena conclusa e non nella prossima, poiché la violazione è stata commessa ad ottobre, nella prima parte del campionato. La Sostituto Procuratore, in replica a quanto dedotto dalla parte deferita, rileva come il termine di cui all’art. 93, per giurisprudenza consolidata sia un termine endoprocessuale non avente carattere perentorio poiché ricompreso nel termine generale di conclusione del procedimento sportivo, ed in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti, fa presente che le sanzioni richieste sono già dimezzate rispetto alle normale determinazione, perché hanno già tenuto conto dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto al tecnico in esito al lodo arbitrale, seppure effettuato tardivamente. Il Tribunale udite le parti ed esaminata la vicenda in fatto ed in diritto, decide di accogliere il deferimento. La violazione è documentale e per tabulas, l’eccezione di improcedibilità per mancato rispetto del termine di cui all’art. 93 CGS è infondata, il termine richiamato è un termine avente natura endoprocessuale e non è perentorio per giurisprudenza costante. In ordina alla memoria della società deferita ed alle richieste istruttorie, il Tribunale ritiene di non accogliere le medesime, risultando inammissibili ed irrilevanti, in quanto gli accordi eventuali tra le parti non possono modificare quanto statuito né i termini di pagamento determinati dalle norme del codice. Quanto alle sanzioni richieste si ritiene siano congrue e già contenute nei minimi, avendo tenuto conto dell’avvenuto pagamento, seppur in ritardo. Il punto di penalità non può essere scontato nella stagione appena conclusa, poiché la sanzione stessa non potrebbe avere alcuna afflittività e, quindi, sarebbe di fatto inutiliter data.

P.Q.M.

Infligge le seguenti sanzioni: Alla US Massese 1919 ammenda di € 300,00 Punti 1 di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza stagione sportiva 2025-26 Signor Antonio Gerini quale Presidente della società la inibizione di 4 mesi Dichiara chiuso il procedimento.

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