C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 7 del 01/08/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: 1.- il sig. Massimo Sorini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 2.- il sig. Fabio Cappelli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 3.- il sig. Davide Mancino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 4.- il sig. Jacopo Monti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 5.- il sig. Lorenzo Galli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 6.- il sig. Filippo Casucci, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 7.- il sig. Tommaso Ricci, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 8.- il sig. Manuel Vaiani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 9.- il sig. Luigi Bellucci, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 10.- il sig. Daniele Lera, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 11.- il sig. Andrea Giuliani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 12.- il sig. Luca Biagi, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 13.- il sig. Lorenzo Grassi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. A.S.D. Gallicano; C.R. TOSCANA – C.U. n. 07 del 01/08/2025 425 14.- il sig. Lorenzo Nardini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. A.S.D. Gallicano; 15.- il sig. Nicholas Salotti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. A.S.D. Gallicano; 16.- il sig.Diego Pieroni all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S ASD Gallicano 17.- il sig. Diego Maiorano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. A.S.D. Gallicano; 18.- il sig. Gabriel Bertoli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. A.S.D. Gallicano; 19.- il sig. Gabriele Pucci, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. A.S.D. Gallicano; 20.- il sig. Gabriele Giunta, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. A.S.D. Gallicano; 21.- la società A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 22.- la società U.S. A.S.D. Gallicano;

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: 1.- il sig. Massimo Sorini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 2.- il sig. Fabio Cappelli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 3.- il sig. Davide Mancino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 4.- il sig. Jacopo Monti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 5.- il sig. Lorenzo Galli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 6.- il sig. Filippo Casucci, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 7.- il sig. Tommaso Ricci, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 8.- il sig. Manuel Vaiani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 9.- il sig. Luigi Bellucci, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 10.- il sig. Daniele Lera, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 11.- il sig. Andrea Giuliani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 12.- il sig. Luca Biagi, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 13.- il sig. Lorenzo Grassi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. A.S.D. Gallicano; C.R. TOSCANA - C.U. n. 07 del 01/08/2025 425 14.- il sig. Lorenzo Nardini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. A.S.D. Gallicano; 15.- il sig. Nicholas Salotti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. A.S.D. Gallicano; 16.- il sig.Diego Pieroni all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S ASD Gallicano 17.- il sig. Diego Maiorano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. A.S.D. Gallicano; 18.- il sig. Gabriel Bertoli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. A.S.D. Gallicano; 19.- il sig. Gabriele Pucci, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. A.S.D. Gallicano; 20.- il sig. Gabriele Giunta, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S. A.S.D. Gallicano; 21.- la società A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio; 22.- la società U.S. A.S.D. Gallicano;

per rispondere:

Tutti calciatori di entrambe le squadre, con il medesimo capo di incolpazione, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere: “ Unitamente ai propri compagni di squadra, posto in essere una condotta gravemente antisportiva in occasione della gara Borgo a Buggiano – Gallicano del 5.1.2025, valevole per il campionato di Seconda Categoria, consistita nell'avere smesso di giocare con agonismo dal ventinovesimo minuto del secondo tempo, limitandosi a passare la palla ai propri compagni di squadra ed ai calciatori avversari”; - il sig. Luca Biagi, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso posto in essere una condotta gravemente antisportiva in occasione della gara Borgo a Buggiano – Gallicano del 5.1.2025, valevole per il campionato di Seconda Categoria, consistita nell'avere invitato i propri calciatori a smettere di giocare con agonismo dal ventinovesimo minuto; - la società A.S.D. Borgo a Buggiano Calcio a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Sorini, Fabio Cappelli, Davide Mancino, Jacopo Monti, Lorenzo Galli, Filippo Casucci, Tommaso Ricci, Manuel Vaiani, Luigi Bellucci, Daniele Lera, Andrea Giuliani e Luca Biagi,così come riportati nei precedenti capi di incolpazione; - la società U.S. A.S.D. Gallicano a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Lorenzo Grassi, Lorenzo Nardini, Nicholas Salotti, Diego Pieroni, Diego Maiorano, Gabriel Bertoli, Gabriele Pucci e Gabriele Giunta, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione. Il deferimento trae origine da quanto segnalato dall’arbitro dell’incontro valevole per il campionata di seconda categoria e disputatosi il 25 gennaio 2025. Il DG nel rapporto di gara scrive: “a partire dal 29 minuto del 2 Tempo, coincidente con l’espulsione dell’allenatore del Gallicano, i giocatori di entrambe le squadre hanno smesso di giocare con agonismo e si passavano semplicemente il pallone, senza attaccare e talvolta lo passavano deliberatamente ai calciatori avversari. Per tale motivo non ho assegnato recupero alla fine del 2 Tempo". In sede di propria audizione da parte della Procura Federale il sig. D.C., arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Empoli, ha confermato quanto riportato nel proprio referto. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 25 luglio 2025 per cui constata la presenza di: - Avv. Fabio Giotti e Niccolò Beccari in rappresentanza della ASD Borgo a Buggiano Calcio e di tutti i tesserati di tale società in questa sede deferiti. - Avv. Stefano Pellacani e Luca Ulivi in rappresentanza della U.S. ASD Gallicano, - Il signor Luca Biagi allenatore del Borgo a Buggiano, - Il Sostituto Procuratore Avvocato Mrio Taddeucci Sassolini in rappresentanza della Procura federale. Entrambi i difensori hanno depositato tempestivamente memorie difensive. Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente del Tribunale svolge una breve relazione sui fatti oggetti di dibattimento. IL rappresentante della Procura Federale dopo essersi riportato ai documenti in atti depositati ed a quanto è emerso dalle indagini svolte del Collaboratore della Procura, replica a quanto sostenuto nelle memorie depositate dai difensori. In particolare rileva la in conferenza della circostanza che il DG dell’incontro non abbia richiamato i capitani per redarguirli circa la mancanza di agonismo, essendo stato sufficiente aver dato atto della mancanza di agonismo nel rapporto di gara. Anche la giustificazione proposta dalle parti, ovvero scongiurare eventuali infortuni, risulta essere argomento inconferente. Sarebbe stato possibile, a tal fine, graduare l’agonismo in campo, ma non cessarlo del tutto. Ritiene provati i fatti oggetto di giudizio e chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: - Per i tesserati della ASD Borgo a Buggiano Calcio e segnatamente per i calciatori Massimo Sorini, Fabio Cappelli, Davide Mancino, Jacopo Monti, Lorenzo Galli, Filippo Casucci, Tommaso Ricci, Manuel Vaiani, Luigi Bellucci, Daniele Lera, Andrea Giuliani, la squalifica di 6 giornate; - Per l’allenatore di detta società signor Luca Biagi la squalifica per 2 mesi; - per la società ASD Borgo a Buggiano Calcio a titolo di responsabilità oggettiva l’ammenda di € 600,00; - Per i tesserati per la U.S. ASD Gallicano e segnatamente per i calciatori Lorenzo Grassi, Lorenzo Nardini, Nicholas Salotti, Diego Pieroni, Diego Maiorano, Gabriel Bertoli, Gabriele Pucci e Gabriele Giunta, la squalifica per 6 giornate; - per la società U.S. ASD Gallicano a titolo di responsabilità oggettiva l’ammenda di € 600,00. Prende la parola il legale della società Borgo a Buggiano Calcio Avv. Giotti, il quale richiamandosi alla memoria depositata, cita una decisione del Collegio di Garanzia dello Sport (n° 23 dell’anno 2021, che allega alla memoria). Con tale decisione il Collegio di Garanzia, cassando una decisione della Corte d’Appello che, per un fatto analogo, aveva ravvisato essere integrata la fattispecie dell’illecito sportivo, afferma (con richiamo ad altre decisioni precedenti) che laddove non possa essere individuata una responsabilità specifica di un singolo, non sia possibile adottare una sanzione “per responsabilità corale”. In sostanza non vi sarebbe previsione normativa per una siffatta violazione e pertanto, esclusa l’applicabilità dell’analogia e in virtù del generale principio del nullum crimen, nulla poena sine lege, il deferimento non avrebbe alcun fondamento giuridico. Del resto nel nostro caso (laddove viene contestato non l’illecito sportivo, ma un più lieve comportamento antisportivo) i fatti addebitati sono generici ed identici per ciascun giocatore delle società coinvolte, compresi entrambi i portieri. Anche l’istruttoria non ha chiarito in che modo “passarsi il pallone” possa integrare una fattispecie censurabile e punibile e dalle audizioni dei singoli, non emergono comportamenti individuali sanzionabili. Nè potrebbe configurarsi una violazione per condotta omissiva, ed a tal proposito cita nuovamente la decisione prodotta del Collegio di Garanzia di cui sopra, che aveva stigmatizzato la decisione cassata, la quale aveva ritenuto integrata la violazione “per aver smesso di giocare con agonismo”, concludendo che non esiste norma che impone ad un calciatore di non fare “melina”. Nel merito non vi sarebbero prove a carico dei deferiti né nel rapporto arbitrale né nelle dichiarazioni successive. Non vi è alcuna indicazione di fatti specifici attribuibili ciascun giocatore, aggiungendo che l’onere probatorio è in capo alla Procura e non vi è una inversione dell’onere in capo agli incolpati. Anche il DG, seppure abbia segnalato la cosa nel rapporto di gara, nulla ha fatto per ovviare all’asserito atteggiamento non agonistico, per esempio richiamando i capitani delle squadre e redarguirli in proposito. Venendo alla partita, il difensore ricorda che fino al 29mo del secondo tempo, la gara era stata fin troppo accesa ed il Gallicano aveva subito ben tre espulsioni (più altre di dirigenti e giocatori della panchina), giocava quindi in netta inferiorità numerica ed era sotto di due reti. L’atteggiamento del Borgo a Buggiano era quindi dettato dalla inutilità di esacerbare l’agonismo e rischiare infortuni inutili, considerato il risultato ormai acquisito. Analogamente la squadra avversaria, impossibilitata a recuperare il risultato e con soli 8 giocatori in campo, non aveva interesse combattere su ogni pallone con il rischio di vedersi espellere altri giocatori e di non poter proseguire la gara per mancanza di numero legale, con le ulteriori conseguenze che la cosa avrebbe cagionato alla compagine anche per il prosieguo del campionato. L’avv. Beccari, prendendo a sua volta la parola, allineandosi con la difesa svolta dal collega, sottolinea altresì che i comportamenti dei singoli calciatori non possono essere stati tutti ugualmente sanzionabili, essendovi una sostanziale differenza e partecipazione al gioco in ragione dei ruoli in campo (portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti). Chiedono pertanto il proscioglimento di tutti i deferiti. Prende la parola il legale della società Gallicano Avv. Stefano Pellacani, il quale si riporta alla memoria depositata, anch’egli sottolinea l’assenza di elementi probatori a carico dei deferiti, in particolare, sullo svolgimento della gara, analogamente all’altro difensore sottolinea come l’agonismo espresso dalle due squadre fino al 29mo del secondo tempo, fosse stato fin troppo acceso, viste le espulsioni ed il clima estremamente teso. Giustifica quindi con il risultato e la situazione in campo, l’abbassamento dell’agonismo negli ultimi minuti della gara. Rileva come né dal rapporto di gara, né dalle audizioni dei tesserati, sia possibile determinare singole condotte riferibili a ciascuno dei deferiti, né stabilire in quali azioni sia consistito il comportamento antisportivo (non aver pressato un avversario?) ed i portieri delle squadre in che modo avrebbero partecipato alla violazione? In realtà le circostanze particolari dell’incontro, in quel frangente, avrebbero consigliato un comportamento “conservativo” durante gli ultimi minuti della gara. Anche il legale del Gallicano sottolinea il fatto che l’arbitro non abbia richiamato i capitani esortandoli ad una condotta diversa, se riteneva che quella tenuta dalle due squadre non fosse regolamentare. Si sofferma sul concetto che “abbassare il ritmo” nelle particolari condizioni in cui si è disputata l’ultima parte della gara, non viola alcun principio, né di lealtà, né di correttezza, senza contare che il coinvolgimento generico di tutti i giocatori (portieri compresi) ed in assenza nell’ordinamento di uno specifico illecito. Anch’egli richiama la decisione del Collegio di Garanzia n° 23 del 2021, con la quale nega il concetto di “responsabilità corale”, in vece della individuazione di singole responsabilità specifiche. Non essendo agli atti alcuna prova circa singole condotte non regolamentari i deferiti non possono essere responsabili per un generico “illecito di gruppo”, e vanno quindi prosciolti. Stante quindi la non colpevolezza dei tesserati deferiti, anche la società deve essere prosciolta dall’addebito per responsabilità oggettiva. Prende la parola il signor Luca Biagi allenatore del Borgo a Buggiano il quale conferma quanto già riferito al collaboratore della Procura in sede di audizione personale. Descrive il clima “surreale” che si era creato dopo l’espulsione avvenuta a 29mo del secondo tempo e della violenza degli interventi dei calciatori del Gallicano, che lo avevano consigliato a richiamare i propri calciatori a “giocare tranquilli”, considerato il risultato acquisito. Aggiungeva, per descrivere il clima “surreale”, che nel corso del primo tempo lo stesso DG era stato oggetto di un tentativo di aggressione, consistito dall’inseguimento da parte di un dirigente del Gallicano che brandiva un paletto. In replica il rappresentante della Procura Federale, contesta trattarsi di “responsabilità corale”, prova ne sia che la violazione si evince dalle parole, oggi ribadite, dell’allenatore, che invitavano a tenere il comportamento antisportivo oggi contestato. Ravvisando tuttavia che emergerebbe una grave violazione da quanto dichiarato dal signor Luca Biagi, in relazione alla condotta del dirigente del Gallicano che avrebbe inseguito il DG con un paletto, chiede che vengano trasmessi gli atti alla medesima Procura per quanto di competenza. In ulteriore replica, l’Avv. Giotti precisa come le parole dell’allenatore non debbano essere interpretate come un invito ad effettuare una violazione ma come una indicazione tecnica. Il Tribunale udite le parti ed esaminata la vicenda in fatto ed in diritto, decide di non accogliere il deferimento. Il Collegio condivide le perplessità e le eccezioni avanzate dai legali dei deferiti. In particolare la contestazione (unica per tutti i deferiti) appare generica e, in effetti, richiama il concetto di “responsabilità corale” che la decisione del Collegio di Garanzia a cui fanno riferimento i difensori, censura e stigmatizza. Le particolari circostanze della partita (risultato ormai acquisito, una squadra in netta inferiorità numerica e sotto nel punteggio, la possibilità di inutili infortuni etc.) hanno in effetti consigliato di “abbassare il ritmo”, ma la circostanza, peraltro rilevata dal DG come mera sensazione e senza aver posto in essere alcun richiamo in proposito ai capitani (anche se la cosa risulta abbastanza irrilevante), ma soprattutto senza descrivere singoli comportamenti attribuendoli a singoli calciatori, non può essere sufficiente ad integrare una violazione regolamentare genericamente attribuita a tutti i calciatori in campo, portieri compresi. La genericità del capo di incolpazione e la ripetitività della attribuzione ed ovviamente la mancanza di una norma specifica di riferimento, costituiscono un vulnus che non può essere colmato dalle sensazioni espresse dal DG nel rapporto, né dalle audizioni dei tesserati, che hanno giustificato il comportamento in campo con la situazione relativa al risultato acquisito, alla inferiorità numerica e al timore di subire infortuni inutilmente. A tal proposito giova ricordare che la partita in esame si è svolta a gennaio, appena dopo la sosta, e vi era ancora tutto il girone di ritorno da giocare, quindi gli infortuni o altre sanzioni disciplinari avrebbero potuto avere immediate conseguenze nelle partite successive. Le indicazioni del tecnico Biagi non possono essere valutate come prova della violazione, infatti il tenore letterale “giocate tranquilli”, non può essere frainteso e, nel contesto e nella particolarità della fase della partita, risulta più simile ad una indicazione tecnica piuttosto che una istigazione a porre in essere un comportamento non regolamentare, e, comunque, potrebbe valere (in estrema ipotesi) solo per il Borgo a Buggiano di cui il Biagi era allenatore e non certo per il Gallicano. Non vi è alcuna contestazione specifica per i singoli ed il concetto di “responsabilità corale” non trova collocazione normativa adeguata nel CGS per cui deve valere il principio generale del nullum crimen, nulla poena sine lege.

P.Q.M.

Respinge il deferimento nei confronti di tutti i soggetti. Vista la richiesta specifica del rappresentate della Procura in ordine alle dichiarazioni rese in questa sede dal signor Luca Biagi, manda gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dichiara chiuso il procedimento.

 

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