C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 7 del 01/08/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: . il sig. Paolo Giuntini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Cuoiopelli; . la società Cuoiopelli; per rispondere:
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: . il sig. Paolo Giuntini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Cuoiopelli; . la società Cuoiopelli; per rispondere:
- il sig. Paolo Giuntini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Cuoiopelli della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, al calciatore sig. Claudio Costanzo la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 27-2024/25 del 25.10.2024, comunicato alla società Cuoiopelli a mezzo pec del 28.10.2024, al calciatore sig. Matteo Viola la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 32/2024-2025 del 4.11.2024, comunicato alla società Cuoiopelli a mezzo pec del 7.11.2024, ed al calciatore sig. Riccardo Lucaccini la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 36/2024 del 7.11.2024, comunicato alla società Cuoiopelli a mezzo pec dell’8.11.2024; - la società Cuoiopelli a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Paolo Giuntini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Secondo le risultanze probatorie acquisite Il sig. Paolo Giuntini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Cuoiopelli, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce al pagamento in favore del calciatore sig. Claudio Costanzo della somma di € 7.700,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 27-2024/25 del 25.10.2024, comunicato alla società Cuoiopelli a mezzo pec del 28.10.2024, nonché al pagamento in favore del calciatore sig. Matteo Viola della somma di € 5.720,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 32/2024-2025 del 4.11.2024, comunicato alla società Cuoiopelli a mezzo pec del 7.11.2024, nonché infine al pagamento in favore del calciatore sig. Riccardo Lucaccini della somma di € 5.130,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 36/2024 del 7.11.2024, comunicato alla società Cuoiopelli a mezzo pec dell’8.11.2024. Tali fatti emergono documentalmente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 28.10.2024 (lodo prot. n. 27- 2024/25), in data 7.11.2024 (lodo prot. n. 32/2024-25) ed in data 8.11.2024 (lodo prot. n. 36/2024), nonché dalle ricevute di invio da parte dell’Organo Giudicante e ricezione delle note di comunicazione delle pronunce appena citate.
Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 25 luglio 2025 per cui constata la presenza di: Nessuno è comparso per la soc. Cuoiopelli né per il signor Paolo Giuntini oggi deferiti. Il Sostituto Procuratore Avvocato Taddeucci Sassolini rappresenta la Procura federale. Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente del Tribunale svolge una breve relazione sui fatti oggetti di dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale dopo essersi riportato ai documenti in atti depositati ed a quanto è emerso dalle indagini svolte del Collaboratore della Procura, ritiene provati i fatti oggetto di giudizio e chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: - Soc. Cuoiopelli € 800,00 di ammenda, punti 3 di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025-26 - Paolo Giuntini Presidente della società inibizione di mesi 8 Il Tribunale esaminata la vicenda in fatto ed in diritto, decide di accogliere il deferimento. La violazione della norma è documentale, non è stato un caso isolato, ma ripetuto per ben tre volte e per importi di una certa rilevanza, considerato che ci si riferisce a campionati dilettanti. Anche il comportamento processuale della società e del suo presidente, i quali non si sono presentati all’udienza di trattazione, benché ritualmente e tempestivamente convocati, deve essere valutato negativamente. Quanto alle sanzioni richieste si ritiene siano congrue, avendo la Procura valutato il ripetersi della violazione e, quindi, inducendo la Procura medesima a chiedere sanzioni superiori a casi analoghi, giusta la reiterazione del comportamento violatorio.
P.Q.M.
Infligge le seguenti sanzioni: Alla Soc. Cuoiopelli ammenda di € 800,00 Punti 3 di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza stagione sportiva 2025-26 Signor Paolo Giuntini quale Presidente della società la inibizione di 4 mesi Dichiara chiuso il procedimento.
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