C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 14 del 04/09/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Contrada la Quercia in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Lucca a carico del calciatore Gianluca Badei, inibito fino al 8/9/2025 (C.U. n. 3 del 23/7/2025). Gara del 8.7.2025 fra Leon D’Oro (ospitante) vs Contrada La Quercia (ospitata), disputata in Seravezza (LU), Stadio Comunale Buon Riposo, via Buon Riposo 8, risultato 1-0 La società Contrada
Reclamo proposto dalla Società Contrada la Quercia in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Lucca a carico del calciatore Gianluca Badei, inibito fino al 8/9/2025 (C.U. n. 3 del 23/7/2025). Gara del 8.7.2025 fra Leon D’Oro (ospitante) vs Contrada La Quercia (ospitata), disputata in Seravezza (LU), Stadio Comunale Buon Riposo, via Buon Riposo 8, risultato 1-0 La società Contrada
La Quercia reclama avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale – Delegazione Provinciale di Lucca di cui al CU n. 3 del 23.7.2025 nei confronti del calciatore Gianluca Bedei dell’inibizione fino al 8.9.2025 (mesi due dalla data di disputa della gara) per aver tenuto comportamento gravemente offensivo ed irriguardoso nei confronti del DG. In particolare, invoca la società la riduzione della sanzione inflitta ritenendo maggiormente congrua, alla luce della condotta tenuta dal calciatore sanzionato, una squalifica dello stesso sino al 3.9.2025, dovendosi applicare nel caso di specie la sanzione di cui all’art. 36, comma 1 lett. A) e non lett. B), non essendovi stato alcun contatto fisico del Bedei con l’Arbitro. Deduce altresì parte reclamante che la comminata sanzione della inibizione sino al 8.9.2025 (ovvero mesi 2 dalla disputa della gara) comporterebbe per il calciatore l’impossibilità, ex art. 27 del Regolamento del Torneo delle Contrade di Querceta (Seravezza), di iscriversi ad una successiva edizione del Torneo, trattandosi di sanzione pari a due mesi interi. La società Contrada La Quercia, pur avendo fatto richiesta nel reclamo di essere udita, ha nelle more rinunciato con comunicazione ritualmente inviata via pec e, pertanto, non ne viene disposta l’audizione. Il reclamo merita accoglimento. Nel referto arbitrale, esente da censure, il DG descrive analiticamente la condotta del calciatore sanzionato riportando le testuali parole proferite ai suoi danni, indicando testualmente le frasi irriguardose ed offensive dallo stesso pronunciate. Considerata quindi l’estrema chiarezza della ricostruzione fattuale di cui al referto, cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, i fatti debbono ritenersi pienamente appurati per come indicati negli atti ufficiali, fatti peraltro non contestati neppure da parte reclamante Con riferimento invece al quantum della sanzione inflitta, la stessa non appare congrua rispetto alla condotta appurata, da qualificarsi come ingiuriosa ed irriguardosa ai danni del DG e, come tale, sanzionabile ex art. 36, comma 1 lett. A) CGS e non ai sensi della successiva lett. B), non essendovi stato invero alcun contatto fisico fra il calciatore sanzionato ed il DG. In considerazione di quanto sopra, questa Corte, in accoglimento del dispiegato reclamo, ritiene pertanto di dover ridurre la medesima, comminando quindi al calciatore Bedei la squalifica fino al 3.9.2025.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e riduce la sanzione inflitta al calciatore Gianluca Bedei comminando al medesimo la squalifica fino al giorno 3.9.2025, con restituzione della tassa di reclamo.
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