C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 19 del 18/09/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Sestese Calcio SSD ARL avverso la squalifica per 3 (tre) gare effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore Andrea Fiorentino. (C.U. n. 14 del 04.09.2025) Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inoltrato la società Sestese Calcio impugna la squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore Andrea Fiorentino, con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un giocatore avversario”;

Reclamo proposto dalla società Sestese Calcio SSD ARL avverso la squalifica per 3 (tre) gare effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore Andrea Fiorentino. (C.U. n. 14 del 04.09.2025) Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inoltrato la società Sestese Calcio impugna la squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore Andrea Fiorentino, con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un giocatore avversario”;

La reclamante contesta la descrizione dei fatti riportata nel rapporto arbitrale ed in ragione della quale il GST ha pronunciato il provvedimento impugnato, negando che il calciatore abbia colpito con il gomito l’addome dell’avversario. Osserva al riguardo, seppur consapevole dei limiti di utilizzo, che l’intera dinamica dei fatti in esame può essere valutata visionando le immagini televisive riprodotte in un file video, che la reclamante allega al reclamo, dal quale emerge l’inesistenza del gesto di violenza contestato: “nel momento in cui Marafioti e Fiorentino giungono a contatto il secondo non sferra alcuna gomitata al primo, ma tra i due vi è solo una reciproca gesticolazione con le braccia senza alcun colpo proibito”. Segnala, inoltre, come particolare rilevante il fatto che l’Arbitro abbia espulso prima il Marafioti e, poi, molto tempo dopo, il Fiorentino, nonostante quest’ultimo si trovasse vicino all’avversario: e questo perché l’Arbitro, avendo considerato entrambi i calciatori protagonisti di reciproci colpi proibiti, avrebbe dovuto espellerli nello stesso momento. La reclamante, pertanto, confida che la visione di tali immagini possano comunque consentire all’Arbitro di rivalutare, in sede di supplemento di rapporto, il reale accadimento dei fatti. In secondo luogo la reclamante rileva che la condotta contestata non può essere considerata violenta e, dunque, essere annoverata e sanzionata con l’art. 38 C.G.S., non sussistendo gli elementi integranti la fattispecie di condotta violenta, avendo tra l’altro il direttore di gara affermato che il gesto del calciatore è stato di “bassa intensità” e che l’avversario non è ricorso a cure mediche, non manifestando dolore. Richiama infine il principio contenuto nella Regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio dove, qualificando la condotta violenta, la esclude quando “la forza usata sia irrilevante”. Ritiene, pertanto, che la condotta posta in essere dal calciatore sia derubricata da violenta ex art. 38 CGS a gravemente antisportiva ex art. 39 CGS. Chiede quindi, previa istanza di audizione, per tutte le ragioni e considerazioni esposte, disporsi l’annullamento della squalifica inflitta al calciatore Andrea Fiorentino, ovvero, in ipotesi la riduzione con la migliore declaratoria di legge. All’udienza del 12.09.2025 la società, a mezzo del proprio delegato, ricevuta lettura del supplemento di rapporto arbitrale, ha ribadito i concetti espressi con il reclamo insistendo per la riduzione della sanzione ingiustamente inflitta al calciatore. La Corte si è quindi riunita in camera di consiglio per la discussione e conseguente delibazione sul reclamo proposto. Il reclamo è parzialmente fondato. La reclamante censura il provvedimento impugnato contestando, in primis, l’erronea refertazione dei fatti accaduti sul campo, richiamando la visione del mezzo audiovisivo prodotto e allegato dal quale, a suo dire, si evincerebbe l’inesistenza del gesto contestato al calciatore; in secondo luogo, come detto, l’errata qualificazione del fatto da parte del Giudice Sportivo Territoriale. Il primo motivo non merita accoglimento. Questa Corte ha già più volte ed in più occasioni avuto modo di ricordare il principio per cui l’utilizzo ai fini istruttori, nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva, delle riprese di mezzi audiovisivi risulta possibile, a mente dell’art. 58 C.G.S., “solo nei casi previsti dall’ordinamento federale”, tra i quali non vi rientra la fattispecie in esame. Peraltro, del filmato prodotto e allegato non risulta fornita dalla reclamante alcuna garanzia tecnica e documentale. Di talchè, ne discende l’inutilizzabilità del richiamato mezzo ai fini della decisione. Sulla base di tali considerazioni, e in assenza dell’introduzione di diversi e/o contrastanti elementi di fatto da parte dell’arbitro, mediante l’invio del supplemento di rapporto, il Collegio si vede costretto a valutare la dinamica dei fatti così come narrati dal direttore di gara, facendo rigida applicazione del principio cardine previsto dall’art. 61, 1° comma, C.G.S. Nel caso in esame, nel rapporto di gara l’arbitro afferma che il Fiorentino, con il pallone in gioco, ma senza contesa, ha colpito in modo volontario l’addome dell’avversario; l’urto è stato di intensità bassa, tale da escludere il ricorso a cure mediche da parte del calciatore avversario. Tale ricostruzione del fatto è stata poi confermata dall’arbitro con il supplemento di rapporto. Alla luce di tali risultanze il Collegio ritiene meritevole di accoglimento il secondo motivo di reclamo, concernente la richiesta di riduzione della sanzione formulata per compimento di condotta gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S., anziché di quella violenta ex art. 38 C.G.S., mancando nel caso in esame gli elementi costituivi di tale ultima fattispecie, consistenti nel compimento di una condotta connotata da intenzionalità e volontarietà mirante, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che la subisce. Nel caso di specie, infatti, il gesto compiuto dal Fiorentino, seppur palesemente intenzionale, risulta compiuto senza virulenza e aggressività, e con modalità tali (“a bassa intensità e senza conseguenze”) che consentono a questo Collegio di poter ritenere che lo stesso fosse più frutto di un eccesso di agonismo che di un vero tentativo di aggressione fisica e, dunque, non idoneo, neppure dal punto di vista meramente potenziale, a cagionare una lesione dell’integrità fisica del soggetto che lo ha subito. Sanzione come da dispositivo.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Sestese: - riduce la sanzione inflitta al calciatore Fiorentino Andrea a 2 gg. di squalifica; - dispone la restituzione della tassa di reclamo ove versata.

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