C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 22 del 02/10/2025 – Delibera – 02/bis Gara Oltrera – Montemurlo Jolly Calcio (2-1) del 21.06.2025. 4° Memorial Ferdinando Pampaloni Categoria Under 17. In C.U. n. 01 del 01 luglio 2025 D.P. Prato. Reclama la Montemurlo Jolly Calcio S.S.D. a R.L. avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. per Provincia di Prato: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2027 BRUNI NICCOLO’ – (Montemurlo jolly calcio)

02/bis Gara Oltrera – Montemurlo Jolly Calcio (2-1) del 21.06.2025. 4° Memorial Ferdinando Pampaloni Categoria Under 17. In C.U. n. 01 del 01 luglio 2025 D.P. Prato. Reclama la Montemurlo Jolly Calcio S.S.D. a R.L. avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. per Provincia di Prato: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2027 BRUNI NICCOLO’ – (Montemurlo jolly calcio)

A seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria si dirigeva verso il DG spingendolo con forza e colpendolo con uno sputo che lo raggiungeva sulla divisa. Nel contempo lo offendeva e minacciava ripetutamente. Alla notifica dell’espulsione si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco e reiterava le offese. SQUALIFICA FINO AL 30.09.2026 CALCAGNINI VITTORIO – (Montemurlo jolly calcio)A seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria si dirigeva verso il DG offendendolo e spingendolo con forza lo faceva arretrare di tre metri. Alla notifica dell’espulsione si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco e reiterava le offese.” Premesso che: -la Montemurlo Jolly Calcio S.S.D. presentava regolare reclamo avverso una serie di provvedimenti disciplinari a carico di propri tesserati, assunti dal G.S.T. per la Provincia di Prato con riferimento alla gara in epigrafe; -all’udienza del 18.07.2025 il difensore della Società reclamante chiedeva la sospensione del procedimento disciplinare con riferimento ai calciatori Bruni Niccolo’ e Calcagnini Vittorio; -con decisione pubblicata sul C.U. n. 06 del 28.07.2025 del C.R.T. la Corte accoglieva tale istanza per le ragioni ivi indicate e per l’effetto sospendeva il procedimento disciplinare nei confronti di Bruni Niccolò e Calcagnini Vittorio, ferma l’esecutività delle squalifiche già irrogate a questi ultimi dal G.S. -con istanza presentata a mezzo PEC in data 19.09.2025 il difensore chiedeva la definizione della posizione disciplinare dei due predetti tesserati; -in occasione della riunione tenutasi in data 26.09.2025, previa rinuncia da parte della Reclamante ad una nuova audizione, la Corte prendeva in esame l’stanza in questione; -la pubblicazione del C.U. n. 61/A della F.I.G.C., nel quale sono contenute le modalità di attuazione delle misure di “giustizia riparativa”, previste dall’art. 137 comma 2 bis del C.G.S., ha sostanzialmente fatto venire meno le ragioni che giustificavano la sospensione del procedimento disciplinare. Tutto ciò premesso, la Corte ritiene di poter definire nel merito, allo stato degli atti, la posizione disciplinare dei due calciatori. Per Bruni Niccolo’ e Calcagnini Vittorio, la Società reclamante osserva come dalle dichiarazioni rilasciate da una serie di propri tesserati (che, giova ricordare, la stessa Reclamante aveva ritenuto opportuno produrre, al fine di chiarire quanto effettivamente accaduto durante la gara, stante alcune supposte incertezze nella refertazione arbitrale) ed allegate al reclamo non risultino le condotte violente refertate o comunque parrebbe trattarsi di fatti di entità molto minore rispetto a quelli descritti dall’arbitro. Il D.G. nel supplemento di rapporto, per quanto qui di interesse, aveva integralmente confermato le condotte poste in essere dai due tesserati. Il Collegio, innanzitutto, si riporta a quanto già indicato nella propria decisione pubblicata nel C.U. n. 06 del 28.07.2025 con riferimento alle eccezioni preliminari e di rito sollevate dalla Reclamante, pertanto, come detto, in questa sede provvede unicamente e direttamente ad esaminare nel merito la posizione di Bruni e Calcagnini. Per quanto riguarda la ricostruzione prospettata dalla Reclamante per i singoli tesserati, la stessa è essenzialmente fondata sulle dichiarazioni allegate al reclamo, che, come già osservato nella decisione citata, sono inutilizzabili. Ad ogni modo, il D.G. nel supplemento è abbastanza puntuale nel confutare alcune contestazioni che gli sono state mosse. In sostanza, in atti non sono rinvenibili elementi tali da porre in dubbio la dinamica delle condotte come refertate dal D.G. e che, in ultima analisi, farebbero venire meno la forza di prova privilegiata riconosciuta ai rapporti degli ufficiali di gara dall’art. 61 del C.G.S.. Prendendo in esame invece il quantum delle sanzioni inflitte dal G.S.T., il Collegio ritiene che la squalifica comminata al calciatore Bruni Niccolò sia troppo mite e significativamente non adeguata alle condotte poste in essere dal calciatore. Infatti, ai sensi dell’art 35 commi 1 e 2 del C.G.S., già la circostanza di aver colpito il D.G. con uno sputo deve essere punita con la sanzione minima di 2 anni di squalifica, senonché il Bruni si è reso colpevole di altre condotte in danno dell’Arbitro; non solo le offese e minacce reiteratamente proferite all’indirizzo del D.G., che pure meritano esse stesse autonoma rilevanza disciplinare, ma soprattutto la spinta inferta con forza al D.G.. Il Collegio ritiene che quest’ultimo gesto, nel caso di specie, non possa essere qualificato come condotta violenta ai sensi dell’art. 35 comma 1 del C.G.S., infatti, non ha determinato la caduta del D.G. né gli ha provocato alcun dolore, tuttavia, si è trattato pur sempre di un gesto gravemente irriguardoso ed alla forza della spinta, registrata dal D.G., deve necessariamente conseguire un sensibile inasprimento del minimo edittale previsto dall’art. 36 del C.G.S.. Il Codice di Giustizia Sportiva concede alla corte sportiva di appello territoriale la possibilità di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 78 comma 2 C.G.S. che così recita: “La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti”. Ciò premesso, la squalifica a carico di Bruni Niccolò deve essere necessariamente rideterminata ed aggravata tenendo conto delle offese e minacce reiteratamente proferite all’indirizzo del D.G., nonché della spinta inferta con forza al medesimo secondo la qualificazione dapprima indicata. Per quanto riguarda invece il calciatore Calcagnini Vittorio, il Collegio ritiene che la squalifica inflitta al medesimo sia congrua sotto il profilo del quantum e conforme agli indirizzi di questa Corte con riferimento a fattispecie assimilabili. Respinge pertanto, sul punto, il reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana riformula la sanzione inflitta al calciatore Bruni Niccolò che viene così determinata: squalifica fino a tutto il 30.06.2028 anziché fino a tutto il 30.06.2027, conferma la squalifica del calciatore Calcagnini Vittorio così come già determinata dal G.S.T.. Dispone comunque la restituzione della tassa di reclamo originariamente versata, stante il parziale accoglimento del gravame già disposto con decisione pubblicata nel C.U. n. 06 del 28.07.2025.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it