C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 22 del 02/10/2025 – Delibera – Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Cerbaia, avverso la squalifica fino al 9/11/2025 irrogata al giocatore Cei Manuel (C.U. n. 16 del 11/09/2025).
Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Cerbaia, avverso la squalifica fino al 9/11/2025 irrogata al giocatore Cei Manuel (C.U. n. 16 del 11/09/2025).
La società Cerbaia, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del giocatore Cei Manuel, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 7 settembre 2025, contro la società Sancascianese Calcio. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, dopo la notifica rivolgeva al D.G. frase offensiva. Al termine della gara rientra sul terreno di gioco e rivolge all'Arbitro frase irrispettosa”. Il reclamo non nega la sussistenza del gesto violento ma contesta la successiva dinamica riferita dal D.G. ed argomenta sulla presunta inesistenza di qualsiasi atteggiamento violento o aggressivo successivo alla comminata espulsione. Conclude pertanto chiedendo la riduzione della squalifica inflitta. All’udienza del 26 settembre 2025 veniva ascoltato il Presidente della società Cerbaia che, avuta lettura del supplemento arbitrale, esponeva in modo garbato ed efficace le tesi proposte nel reclamo. Specificava che in realtà anche l’azione di calpestare l’avversario sarebbe stata del tutto fortuita poiché il giocatore avrebbe semplicemente perso l’equilibrio continuando però a sostenere l’inesistenza di qualsiasi parola o gesto offensivo. L’unica frase che il calciatore avrebbe effettivamente detto, entrando in campo dopo l’espulsione, sarebbe stata solo “roba da matti” e pertanto insisteva nell’accoglimento del ricorso. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, come da prassi consolidata, provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti il supplemento da parte del D.G., che conferma integralmente il contenuto del referto di gara, specificando ulteriormente l’intera condotta del giocatore. Nell’atto l’arbitro ribadisce di “aver ricevuto frasi ironiche, accompagnate da gestualità, sia nel momento della notifica di espulsione sia a fine gara, da parte del giocatore che, nonostante l'espulsione, era rientrato sul terreno di gioco” e conferma che “il signor Cei Manuel, numero 4, sia nel momento della notifica di espulsione sia nel momento in cui rientrava sul terreno di gioco, cercava lo scontro con alcuni giocatori della squadra avversaria senza però riuscire nel suo intento, grazie ai giocatori avversari che non volevano scendere a scontri con lui”. Il referto di gara ed il successivo supplemento costituiscono prova privilegiata e le dichiarazioni dell'arbitro formano, per dettato normativo e per giurisprudenza consolidata, prova piena nell’ambito del procedimento sportivo vincolando, nella ricostruzione dei fatti, gli organi deputati alla risposta sanzionatoria. Dunque, per come rappresentato in atti, la condotta del giocatore Cei Manuel si articola su più episodi. In primo luogo, l'espulsione per condotta violenta verso un calciatore avversario configura, da sola, la violazione dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina la "Condotta violenta dei calciatori" prevedendo come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. Deve sottolinearsi che il gesto violento avveniva dopo aver commesso un fallo, a gioco fermo e con l’avversario ancora a terra che veniva calpestato volontariamente sul polpaccio. In seguito, alla notifica dell’inevitabile espulsione, il giocatore utilizzava toni ironici e offensivi verso l’arbitro, in violazione dell'art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”, che nella prima parte recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Infine, al termine della gara, nonostante l'espulsione, rientrava illegittimamente sul terreno di gioco per rivolgere ulteriori frasi irrispettose all'arbitro e per cercare lo scontro con giocatori avversari. Nel caso in esame, la condotta del giocatore Cei Manuel si pone chiaramente al di fuori di ogni dinamica fisiologica di gioco, configurandosi come una sequenza di comportamenti aggressivi che iniziano con la violenza fisica verso l'avversario, proseguono con le offese all'arbitro e culminano con il rientro illegittimo in campo per reiterare ulteriormente l'atteggiamento ostile già precedentemente palesato. La tesi difensiva che tenta di limitare la gravità dei fatti, sostenendo la mera inesistenza delle condotte successive all’espulsione (ad eccezione del rientro in campo pacificamente riconosciuto) - teorizzando inoltre, solo nell’audizione e non nel reclamo, l’ipotesi colposa del gesto violento - non può trovare accoglimento di fronte alla chiarezza e alla completezza del referto arbitrale, ulteriormente confermato e dettagliato nel successivo supplemento. Il D.G., soggetto terzo in campo rispetto agli interessi delle due compagini, ha fornito una ricostruzione precisa e coerente degli eventi, specificando non solo la condotta violenta iniziale ma anche il persistere dell'atteggiamento aggressivo del giocatore nelle fasi successive. La valenza di tali dichiarazioni elide la ricostruzione difensiva. Quanto alla congruità della squalifica, la sanzione irrogata appare corretta solo grazie all’applicazione dell’istituto della continuazione che viene applicata in quanto gli episodi si sono consumati tutti in un brevissimo lasso temporale poiché l’espulsione del giocatore è avvenuta solo alla fine del tempo supplementare concesso a fine gara e deve essere posta in continuità con gli avvenimenti successivi. Senza questo vincolo teleologico che collega effettivamente tutte le diverse violazioni la squalifica avrebbe dovuto necessariamente assumere proporzioni maggiori. In questo contesto, la sanzione applicata rappresenta un trattamento sanzionatorio mite, che tiene conto della necessità di garantire proporzionalità tra la gravità del comportamento censurato e l'entità della punizione, pur dovendo assicurare l'effetto deterrente necessario a prevenire il ripetersi di comportamenti lesivi dei principi di lealtà e correttezza sportiva.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il reclamo e conferma la squalifica inflitta al giocatore Cei Manuel. Dispone l'addebito della tassa di reclamo.
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