C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 24 del 09/10/2025 – Delibera – Reclamo della società U.S.D. Art. Ind. Larcianese avverso la squalifica del giocatore Samuele Di Giulio per sei gare effettive (C.U. Toscana n. 19 del 18/09/2025).

Reclamo della società U.S.D. Art. Ind. Larcianese avverso la squalifica del giocatore Samuele Di Giulio per sei gare effettive (C.U. Toscana n. 19 del 18/09/2025).

Il reclamo - avanzato dalla Società U.S.D. Art. Ind. Larcianese innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale - impugna la decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara interna disputata in data 14 settembre 2025 contro la società Pro Livorno 1919 Sorgenti, che hanno portato alla squalifica del calciatore per sei gare effettive. Di seguito viene integralmente riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale: “Per aver offeso il D.G. e aver anche bestemmiato. Dopo la notifica reiterava il contegno offensivo”. Nel reclamo, la società sostiene che il Direttore di Gara avrebbe frainteso le parole del calciatore Di Giulio, il quale non avrebbe pronunciato alcuna bestemmia ma si sarebbe limitato a dare del suino al proprio “zio”; le imprecazioni poi sarebbero state rivolte esclusivamente nei confronti del giocatore avversario che lo aveva violentemente colpito con un violento colpo al volto. Intontito per il colpo il Di Giulio non avrebbe nemmeno compreso che l’arbitro non aveva fischiato il fallo ed aveva interrotto il gioco solo per consentire le cure del massaggiatore. Pertanto la reclamante conclude chiedendo la revoca e/o la sostanziale riduzione della squalifica inflitta. Il reclamo non può trovare accoglimento e deve essere rigettato. I fatti riportati nel referto di gara, che costituisce prova privilegiata, appaiono interamente confermati dal supplemento arbitrale nel quale il D.G., specifica quanto segue: “Dopo lo scontro il numero 5 cade e appena mi accorgo del colpo al viso chiamo subito il massaggiatore. Mentre il signor di Giulio urlava “XXXXX Diooooo è fallo” ripetuto più volte essendo vicino al giocatore sentivo e vedevo tutto anzi un compagno di squadra è andato anche a tappargli la bocca mettendogli la mano davanti alle labbra e dicendogli basta Inoltre prima di uscire mi ripeteva ridicolo , sei ridicolo”. Tale dichiarazione, unitamente al contenuto del rapporto di gara, fornisce un quadro probatorio inequivocabile circa la condotta tenuta dal calciatore. L'atto introduttivo cerca di contrastare la fede privilegiata dei documenti arbitrali sulla sola negazione dei fatti attribuiti al tesserato, confliggendo inesorabilmente sia su quanto contenuto nel rapporto che sulle precisazioni inserite nel successivo supplemento arbitrale espressamente richiesto dalla Corte. In effetti, occorre evidenziare che l'arbitro, ad onta di quanto dedotto, attesta di aver chiaramente udito le espressioni blasfeme e le frasi ingiuriose rivolte nei confronti dello stesso Direttore di Gara, con successiva reiterazione del contegno offensivo dopo la notifica del provvedimento disciplinare. In ogni caso, la giustificazione addotta dalla società reclamante - e cioè di aver imprecato contro un parente - non esonererebbe nemmeno teoricamente il giocatore dalla responsabilità di un contegno altamente diseducativo, in quanto si tratterebbe, con ogni evidenza, di palesi bestemmie pronunciate in modo camuffato, come già chiarito dalla consolidata giurisprudenza anche di questa Corte (decisioni sul reclamo della società Giovanile Sextum, stagione sportiva 2017/2018 e sul reclamo in proprio del Sig. Marco Innocenti, stagione sportiva 2014/2015). Non avrebbe infatti alcun senso inveire in modo così acceso contro il proprio zio, a cui non poteva essere mosso alcun addebito in ordine alla conduzione della partita e che verosimilmente non era nemmeno presente sugli spalti del campo di gioco. La norma violata risulta quella contenuta nell'art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva, titolata “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Quanto alla congruità della squalifica, la sanzione di sei gare effettive appare corretta e proporzionata nel caso di specie, sia per il contenuto delle contestazioni sia per la reiterazione del comportamento offensivo successivamente alla notifica del provvedimento disciplinare. La squalifica minima di quattro giornate - irrogabile solo nei casi di minima entità, con condotte puntiformi e circoscritte temporalmente - non può trovare applicazione nel caso di specie e deve essere incrementata per la presenza di espressioni blasfeme e per la reiterazione del comportamento offensivo dopo la notifica dell'espulsione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il reclamo e conferma la squalifica di sei gare effettive inflitta al calciatore Samuele Di Giulio. Dispone l'addebito della tassa di reclamo.

 

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