C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 23/10/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Semproniano in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Grosseto a carico dei calciatori Bargagli Nicola e Magi Alessandro, squalificati per 4 gare effettive. (C.U. n. 15 del 01/10/2025).
Reclamo proposto dalla società Semproniano in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Grosseto a carico dei calciatori Bargagli Nicola e Magi Alessandro, squalificati per 4 gare effettive. (C.U. n. 15 del 01/10/2025).
L’USD Semproniano impugna i seguenti provvedimenti di squalifica inflitti dal G.S.T.: - n. 4 (quattro) giornate di squalifica al calciatore Bargagli Nicola, con la seguente motivazione: “dopo la segnatura di una rete della società Sticciano avvenuta su calcio di rigore, si avvicinava al dg tenendo condotta offensiva. Dopo la notifica dell’espulsione abbandonava il terreno di gioco in maniera corretta e senza protestare”; - n. 4 (quattro) giornate di squalifica al calciatore Magi Alessandro perché “applaudiva il dg, offendendolo, dopo la notifica dell’espulsione il terreno di gioco in maniera corretta e senza protestare”. La reclamante chiede all’Organo di Giustizia adito di rivalutare l’entità delle sanzioni inflitte ai propri tesserati, sostenendo che i suddetti calciatori, benché oggi sanzionati e responsabili delle condotte agli stessi contestate, hanno sempre tenuto - nel corso della loro carriera agonistica - un comportamento esemplare, non avendo peraltro mai ricevuto squalifiche pesanti. Né costituirebbe prova, a dire della reclamante, il fatto che entrambi i calciatori, a seguito dell’espulsione, hanno abbandonato il terreno di giuoco senza protestare. Osserva ancora la reclamante che entrambi i calciatori hanno comunque compreso l’errore commesso e il grave danno sportivo cagionato alla società di appartenenza. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, esaminato il reclamo e il richiesto supplemento di rapporto arbitrale, così decide. Il reclamo non merita accoglimento. Le difese di parte reclamante sono finalizzate a chiedere una riduzione della sanzione inflitta ai propri tesserati adducendo, ai fini dell’accoglimento della richiesta, il buon curriculm sportivo degli stessi e l’accettazione da parte di quest’ultimi del provvedimento assunto dal direttore di gara. Il Collegio è dunque chiamato ad accertare se la sanzione comminata dal giudice di prime cure sia da ritenersi congrua in relazione alle risultanze contenute negli atti ufficiali e alle motivazioni indicate dalla reclamante, non contenendo il reclamo alcun profilo di contestazione in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato. Rilevato, quanto al Bargagli Nicola, che le espressioni utilizzate dal calciatore configurano a tutti gli effetti una condotta ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara, fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 36, 1° comma, lett. a), C.G.S.. Ritenuto, quanto al Magi Alessandro, che la condotta posta in essere rappresenta una protesta dal palese tenore irriguardoso contro una decisione arbitrale, fattispecie anch’essa prevista e sanzionata dall’art 36, 1° comma, lett. a), C.G.S.. Osservato, infine, che per le suddette condotte il richiamato articolo 36 del C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per n. 4 (quattro) giornate, e che i motivi indicati dalla reclamante appaiono riferirsi a circostanze inconsistenti ed irrilevanti ai fini della richiesta di riduzione della sanzione, peraltro non espressamente codificate nell’art. 13 del C.G.S, concernente le “circostanze attenuanti”. Le sanzioni impugnate risultano, pertanto, congrue e ben calibrate in relazione ai fatti contestati.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - respinge il reclamo proposto dalla U.S.D. Semproniano; - conferma i provvedimenti impugnati; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo versata.
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