C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 23/10/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Capolona in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Territoriale a carico del calciatore Ruggeri David, squalificato per 3 gare effettive. (C.U. n. 24 del 09/10/2025).
Reclamo proposto dalla società Capolona in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Territoriale a carico del calciatore Ruggeri David, squalificato per 3 gare effettive. (C.U. n. 24 del 09/10/2025).
Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inoltrato la società Capolona Quarata impugna la squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore David Ruggeri, con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un giocatore avversario”; La reclamante contesta la descrizione dei fatti riportata nel rapporto arbitrale ed in ragione della quale il GST ha pronunciato il provvedimento impugnato. Contesta e nega che il sig. Ruggeri abbia colpito un avversario con un pugno al volto, fondando tale convincimento sull’esame del file audiovisivo che allega, dalla visione del quale è possibile evincere che il Ruggeri, semmai, dopo aver subìto alcuni falli non sanzionati dal D.G., ha attinto l’avversario con una spinta al petto e mai con un pugno al volto. Osserva, al riguardo, che l’arbitro probabilmente è stato tratto in inganno dal fatto che l’avversario, a seguito del colpo ricevuto, si è lasciato cadere a terra mettendosi le mani al volto. Precisa inoltre che il contegno tenuto dal Ruggeri, così come emerge dal filmato prodotto, possa essere rivalutato dall’Organo di Giustizia adito, derubricandolo da atteggiamento violento a comportamento gravemente antisportivo ex art. 39 C.G.S., non sussistendo nel caso di specie né la vigoria spropositata, né la brutalità, quali elementi integranti la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S.. Chiede, quindi, previa riqualificazione del fatto, disporsi la riduzione della squalifica inflitta al calciatore. La Corte, letto il reclamo e acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, si è quindi riunita in camera di consiglio per la discussione e conseguente delibazione. Il reclamo è infondato. La reclamante censura il provvedimento impugnato contestando l’erronea refertazione dei fatti accaduti sul campo, richiamando la visione del mezzo audiovisivo prodotto e allegato dal quale, a suo dire, si evincerebbe l’inesistenza del gesto di violenza contestato al calciatore, e comunque l’assenza, nella condotta posta in essere dal Ruggeri, degli elementi propri della condotta violenta, vale a dire la vigoria spropositata e la brutalità del gesto. Vi è da dire anzitutto, sull’utilizzabilità del mezzo audiovisivo, questa Corte ha già più volte ed in più occasioni avuto modo di affermare il principio per cui l’utilizzo, ai fini istruttori, nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva, delle riprese di mezzi audiovisivi risulta possibile, a mente dell’art. 58 C.G.S., “solo nei casi previsti dall’ordinamento federale”, tra i quali non vi rientra la fattispecie in esame. Peraltro, del filmato prodotto e allegato non risulta fornita dalla reclamante alcuna garanzia tecnica e documentale. Il mezzo audiovisivo è, pertanto, inutilizzabile ai fini della decisione. All luce di ciò, il Collegio è quindi costretto a valutare la dinamica dei fatti così come narrati dal direttore di gara negli atti ufficiali, facendo rigida applicazione del principio cardine previsto dall’art. 61, 1° comma, C.G.S. Nel caso in esame, nel rapporto di gara l’arbitro afferma che il Ruggeri, a gioco fermo, ha sferrato ad un avversario un violento pugno in faccia all’altezza dello zigomo, facendolo cadere a terra. Tale ricostruzione dei fatti è stata poi confermata con il supplemento di rapporto arbitrale. Alla luce di tali risultanze, pertanto, il Collegio ritiene che non ci si spazio per derubricare la condotta in esame, da violenta a gravemente antisportiva, così come richiesto dalla reclamante, trattandosi palesemente di atteggiamento animato da volontarietà e intenzionalità lesiva, compiuto peraltro con virulenza e aggressività in assenza di contesa agonistica. Sanzione congrua ex art. 38 C.G.S.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, - respinge il reclamo proposto dalla società Capolona Quarata; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo versata;
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