C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 30/10/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Orlando calcio in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. Regionale a suo carico con l’ammenda di Euro 450,00 e la squalifica fino al 23.11.2025 del tesserato Levi Alessio. (C.U. n. 25 del 16.10.2025)

Reclamo proposto dalla società Orlando calcio in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. Regionale a suo carico con l’ammenda di Euro 450,00 e la squalifica fino al 23.11.2025 del tesserato Levi Alessio. (C.U. n. 25 del 16.10.2025)

La società A.S.D. Orlando Calcio Livorno, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato in data 12 ottobre 2025 contro la società Pro Livorno 1919 Sorgenti. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: Ammenda alla società A.S.D. Orlando Calcio Livorno di € 450,00: “Per cancello di accesso al recinto spogliatoio aperto che consente a persona estranea di accedervi. Per contegno offensivo verso il D.G. parte gara e termine. Per spogliatoio arbitrale privo della chiusura di sicurezza” (ammenda alla società); Squalifica di Levi Alessio fino al 23/11/2025: “Entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G. e il Settore Arbitrale”. La società, nelle motivazioni del reclamo, contesta in toto le sanzioni inflitte sostenendo che la persona presente nel recinto sarebbe stata il custode del campo Giovanni Simoncelli, regolarmente tesserato ed autorizzato all'accesso, che avrebbe vigilato proprio sull’ingresso del cancello aperto. Nega la sussistenza di offese nei confronti dell'arbitro ed eccepisce la mancata richiesta di ausilio da parte del D.G per chiudere lo spogliatoio in quanto tale operazione avrebbe potuto essere soddisfatta con un lucchetto in dotazione del campo. Contesta inoltre la squalifica di Levi Alessio negando recisamente che lo stesso abbia offeso l'arbitro e - lamentando un atteggiamento ostile del D.G. tempestivamente comunicato alla Federazione - conclude per l'annullamento delle sanzioni chiedendo, in subordine, la riduzione dell’ammenda. Il reclamo è fondato e deve trovare parziale accoglimento. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, come da prassi consolidata, provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti il supplemento da parte del D.G., che conferma integralmente il contenuto del referto di gara, specificando ulteriormente l'intera dinamica degli eventi. Per quanto concerne la squalifica di Levi Alessio, l'arbitro ha ribadito nel supplemento la condotta illecita del dirigente accompagnatore, confermando che lo stesso “Entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G. e il Settore Arbitrale”. La ricostruzione arbitrale evidenzia chiaramente la violazione delle norme comportamentali da parte del Levi che, non solo è entrato illegittimamente sul terreno di gioco, ma ha anche tenuto condotte offensive nei confronti dell'ufficiale di gara e del Settore Arbitrale. Tale comportamento integra pienamente le fattispecie sanzionatorie previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Occorre ribadire che il rapporto di gara ed il successivo supplemento costituiscono prova privilegiata e le dichiarazioni dell'arbitro formano, per dettato normativo e per giurisprudenza consolidata, prova piena nell'ambito del procedimento sportivo vincolando, nella ricostruzione dei fatti, gli organi deputati alla risposta sanzionatoria. Non hanno dunque rilievo in questa sede le contestazioni sul comportamento del D.G. che potranno essere valutate nelle competenti sedi. Con riferimento alla chiusura dello spogliatoio, l'arbitro ha precisato che “sicuramente la porta dello spogliatoio era impossibile da chiudere, in quanto non erano presenti chiavi, chiavistelli né tantomeno altri sistemi utili a chiudere la porta. Effettivamente io non ho chiesto altre informazioni in merito alla chiusura della porta, ma ritengo che la chiave o il sistema adottato per chiudere la porta debba essere presente a priori nello spogliatoio (anche perché le persone da cui ero stato offeso e ingiuriato erano le stesse a cui avrei dovuto chiedere il lucchetto)”. La difesa contenuta nel reclamo appare condivisibile poiché il D.G. avrebbe potuto, prima della gara e dell’esacerbarsi dei rapporti con il dirigente accompagnatore, chiedere di risolvere un problema che era immediatamente rilevabile e che, in ogni caso, avrebbe potuto essere esposto attraverso una richiesta indirizzata al soggetto principalmente deputato e cioè l’assistente dell’arbitro. Purtuttavia è possibile evidenziare che effettivamente si sia creata, nel corso della gara, una certa “tensione” tra il D.G. e la società reclamante che emerge anche dalla ricostruzione dei fatti operata nel supplemento. Il documento infatti non si limita a dettagliare i comportamenti identificati nel rapporto di gara ma ipotizza nuove condotte illegittime non riportate nel referto come il fatto di aver dovuto fare la doccia fredda. Occorre ricordare che il supplemento ha esclusivamente il compito di chiarire i contorni dei fatti già dedotti e non può assolutamente contenere fatti nuovi che potrebbero essere malevolmente interpretati come una sorta di rivalsa sulla legittima impugnazione del provvedimento del G.S.T. da parte dei reclamanti. L’arbitro adombra persino che la sottoscrizione sulla richiesta di forza pubblica possa essere apocrifa rilevando anomalie sulla firma e sul timbro della questura. In realtà la firma sull’atto risulta apposta “per il Presidente” e riporta il nominativo di Simoncelli Giovanni (proprio il soggetto che la società identifica come tesserato custode del campo) per cui non vi sarebbe alcuna ragione per sostenere l’ipotetica apocrifia della firma in nome di altro soggetto, specialmente in assenza di una espressa querela per falso da parte della stesso firmatario. Il D.G. nel supplemento chiarisce di avere chiesto nel corso del secondo tempo al Levi di chiudere il cancello e di verificare l’identità dell’individuo vestito con colori sociali ma appare plausibile che la comunicazione con il dirigente fosse già compromessa interferendo sulla necessaria collaborazione che avrebbe potuto ridimensionare la portata della violazione; in effetti, anche per quanto attestato dal D.G., il sostenitore che lo avrebbe offeso sarebbe rimasto sempre fuori dal recinto di gioco confermando indirettamente la vigilanza del custode il cui nominativo però avrebbe dovuto essere effettivamente presente nelle note. Anche se la sanzione irrogata al dirigente appare pienamente provata e risulta particolarmente mite (verosimilmente in quanto erroneamente ritenuto allenatore) rispetto alla gravità delle infrazioni accertate l’ammenda può invece essere ridotta sia con riferimento a quanto emerso in sede di gravame sia rispetto alla parziale erosione delle violazioni

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo della società A.S.D. Orlando Calcio Livorno limitatamente all'ammenda che riduce ad € 150,00 (anziché € 450,00) e conferma nel resto la decisione disponendo la restituzione della tassa di reclamo.

 

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