C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 30/10/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Ricortola in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Sabatini Alessio, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 24 del 09/10/2025). “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE SABATINI ALESSIO (RICORTOLA 1972) Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica rivolgeva frase irrispettosa al D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano.”

Reclamo proposto dalla società Ricortola in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Sabatini Alessio, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 24 del 09/10/2025). “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE SABATINI ALESSIO (RICORTOLA 1972) Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica rivolgeva frase irrispettosa al D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano.”

La Società Reclamante afferma innanzitutto che le frasi proferite dal Sabatini e che hanno dato origine alle due ammonizioni ed alla successiva espulsione dello stesso, non sarebbero state rivolte al D.G., bensì ad un calciatore avversario con il quale vi erano stati degli screzi. A conferma della circostanza, la Reclamante chiede anche l’audizione di quest’ultimo, il quale - precisa sempre la Reclamante – al momento del provvedimento disciplinare si sarebbe anche avvicinato all’Arbitro per far presente quanto sopra, tuttavia il D.G. riteneva di non dare seguito a quanto riferitogli dal giocatore del Pontremoli avendo ormai già assunto il provvedimento di espulsione. Inoltre, la Società reclamante espone che la frase rivolta all’Arbitro non sarebbe stata quella refertata, bensì altra e diversa e soprattutto pronunciata dal calciatore in un diverso momento della gara ed in tale occasione il D.G. aveva ritenuto di non assumere provvedimenti disciplinari. In conclusione, la Società Ricortola chiede che la squalifica del proprio calciatore venga ridotta ad una sola giornata, peraltro già scontata. Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del reclamo proposto, il medesimo conferma integralmente sia la dinamica dei fatti che la frase pronunciata dal Sabatini secondo quanto già refertato, ribadendo che quest’ultima è stata pronunciata al momento dell’espulsione, pur precisando che effettivamente in tale occasione il calciatore si lamentava sostenendo che in precedenza stava parlando con un avversario. Come noto, l’art. 61 comma 1 del C.G.S. attribuisce forza probatoria privilegiata ai rapporti degli ufficiali di gara ed ai relativi supplementi. Pur tuttavia, per giurisprudenza consolidata, la Corte non recepisce acriticamente quanto dichiarato dall’Arbitro, bensì conserva un margine di discrezionalità al fine di valutare la piena attendibilità e fondatezza del rapporto di gara. Senonché, ad avviso del Collegio, nel caso di specie, la refertazione arbitrale presenta una propria coerenza logica ed in particolare non sono rinvenibili contraddizioni o altri elementi tali da porre in dubbio la ricostruzione dei fatti offerta dal D.G.. Pertanto, la condotta posta in essere dal Sabatini deve ritenersi pienamente confermata e l’eventuale audizione del giocatore avversario o di qualsivoglia altro soggetto appare irrilevante ai fini del decidere. Per altro, come anche di seguito specificato, ciò che incide in maniera più importante nella determinazione della squalifica, è la frase pronunciata dopo la notifica del provvedimento disciplinare, la quale unitamente alla qualifica di capitano, aggrava in maniera sensibile, la squalifica che, diversamente, sarebbe stata contenuta in un’unica giornata per l’espulsione a seguito di somma di ammonizioni. Quindi, a conti fatti, discettare sull’effettivo destinatario delle proteste che hanno determinato la somma di ammonizioni e la conseguente espulsione ha poca rilevanza, tenuto conto che anche la Reclamante non richiede la revoca tout court della sanzione ma solo la riduzione della squalifica ad una giornata, proprio quella che il Sabatini, in ragione dell’espulsione per somma di ammonizioni, dovrebbe comunque scontare anche ad avviso della Reclamante. Sotto il profilo del quantum, la squalifica inflitta dal G.S.T., considerata l’aggravante per la qualità di capitano, appare conforme agli addebiti contestati ed anche il diverso contenuto della frase che la Reclamante vorrebbe attribuire al proprio calciatore non sposta i termini della questione poiché il significato è sostanzialmente assimilabile a quella refertata. Anzi, giova evidenziare che, laddove in prime cure si fosse ritenuto di dare alle parole pronunciate dal calciatore l’effettiva valenza di una condotta irriguardosa, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera a. del C.G.S., la squalifica avrebbe anche potuto essere più pesante.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

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