C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 30/10/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Casellina in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico del calciatore Mangani Riccardo, squalificato fino al 08.02.2026. (C.U. n. 16 del 08.10.2025).
Reclamo proposto dalla società Casellina in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico del calciatore Mangani Riccardo, squalificato fino al 08.02.2026. (C.U. n. 16 del 08.10.2025).
La società Casellina con comunicazione pec del 09.10.2025 delle ore 18.15, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. di Firenze., pubblicata con il C.U. n. 16 del 18.10.2025, con la quale era stata inflitta al calciatore Mangani Riccardo la squalifica fino al 08.02.2026, con la seguente motivazione: “a fine gara dava due lievi spinte sulla schiena del D.G. rivolgendogli al contempo frase irriguardosa” La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 13.10.2025 alle ore 10.52, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto. Delibera depositata in data 27.10.2025 e registrata, sotto la medesima data, al n. 14 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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