C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 06/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Atletico Spedalino in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Compagnone Riccardo, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 25 del 16/10/2025).
Reclamo proposto dalla società Atletico Spedalino in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Compagnone Riccardo, squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 25 del 16/10/2025).
La società Atletico Spedalino, con comunicazione pec del 17.10.2025 delle ore 14.57 inviava alla Segreteria di questa Corte il preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. Regionale., pubblicata con il C.U. n. 25 del 16.10.2025, con la quale era stata inflitta al calciatore Compagnone Riccardo la squalifica per 4 gare con la seguente motivazione: “per condotta violenta verso un calciatore avversario e per essere venuto a diverbio con il pubblico uscendo dal terreno ddi gioco ” La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 20.10.2025 alle ore 09.54, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto.
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