C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 06/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Virtus Rifredi in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Fossati Michele, squalificato per 6 gare effettive. (C.U. n. 25 del 16/10/2025).

Reclamo proposto dalla società Virtus Rifredi in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Fossati Michele, squalificato per 6 gare effettive. (C.U. n. 25 del 16/10/2025).

La Pol. Virtus Rifredi ASD impugna il provvedimento di squalifica per 6 (sei) gare effettive inflitto dal G.S.T. al calciatore Michele Fossati, con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione per proteste. Uscendo dal terreno di gioco offendeva il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante nega parzialmente la responsabilità del proprio tesserato, contestando la parte motivazionale del provvedimento secondo cui il Fossati avrebbe offeso il direttore di gara al momento di uscire dal terreno di gioco. Chiede, pertanto, una riduzione secondo equità della sanzione impugnata. La Corte, letto il reclamo e acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, si è riunita in camera di consiglio per la decisione. Il reclamo è infondato. La reclamante nega che il calciatore abbia proferito l’espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara. La versione dei fatti proposta dalla reclamante non trova conforto dall’esame delle emergenze istruttorie, che invero certificano, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., la condotta ingiuriosa del Fossati all’indirizzo del direttore di gara. Illuminano a tal proposito le risultanze arbitrali contenute nel rapporto di gara, poi precisate nel supplemento di rapporto rilasciato su richiesta della Corte, con le quali il direttore di gara sottolinea, in modo chiaro, netto e in alcun modo opaco, in contrapposizione a quanto affermato e sostenuto dalla società reclamante, che l’espressione ingiuriosa (sei uno ******) citata nel rapporto di gara è stata proferita dal calciatore Michele Fossati al suo indirizzo dopo la notifica del provvedimento di espulsione. Alla luce di quanto sopra, pertanto, non sussiste margine di dubbio sulla dinamica dei fatti e, in particolare, sulla responsabilità del calciatore in relazione alla condotta allo stesso contestata, per la quale il Collegio ritiene congrua la sanzione originariamente comminata dal G.S.T.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - rigetta il reclamo proposto dalla Pol. Virtus Rifredi; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo.

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