C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 06/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Atletico Levane Leona in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Arezzo a carico del calciatore Fabbri Simone, squalificato fino al 30.11.2025. (C.U. n. 15 del 15/10/2025).

Reclamo proposto dalla società Atletico Levane Leona in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Arezzo a carico del calciatore Fabbri Simone, squalificato fino al 30.11.2025. (C.U. n. 15 del 15/10/2025).

La società A.S.D. Atletico Levane Leona, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato in data 12 ottobre 2025 contro la società Lucignano. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “A fine gara, a seguito di provocazione ricevuta da parte di componenti della squadra avversaria non identificati dal D.G., colpiva con due pugni di medio-forte intensità il dirigente della squadra locale (non identificato), colpiva con due pugni un dirigente avversario, che riportava lividi sulla mandibola sx e sulla fronte”. La società, nell'atto introduttivo, contesta la dinamica riferita dal D.G. sostenendo che la reazione del proprio giocatore sarebbe stata determinata da un intervento fisico inappropriato del dirigente della squadra avversaria. In particolare, evidenzia che al termine della partita, si sarebbe verificato un momento di concitazione tra alcuni calciatori di entrambe le formazioni e che il dirigente avversario sarebbe intervenuto fisicamente afferrando il calciatore e trascinandolo via con forza. Il Fabbri avrebbe reagito istintivamente, al solo fine di liberarsi dalla presa, senza alcuna volontà aggressiva ma solo per sottrarsi ad un intervento fisico non corretto del dirigente avversario. La società ritiene che la sanzione comminata risulti eccessiva rispetto alla reale gravità del comportamento in considerazione dell'assenza di dolo, della buona condotta pregressa e dell’azione scomposta del dirigente. Conclude pertanto chiedendo la revisione del provvedimento disciplinare e la conseguente riduzione del numero di giornate di squalifica inflitte. Il reclamo non può essere accolto. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, come da prassi consolidata, provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti il supplemento da parte del D.G., che conferma integralmente il contenuto del referto di gara, specificando ulteriormente l'intera condotta. Nel supplemento l'arbitro ribadisce di aver osservato chiaramente e da breve distanza “il calciatore n. 8 della squadra ospite, Fabbri Simone, colpire attivamente con due ‘manate’ il dirigente della squadra locale”. Il D.G. precisa inoltre che rientrato negli spogliatoi, il dirigente si sarebbe presentato per segnalare l'accaduto e mostrare due lievi arrossamenti, di modesta entità ma compatibili con quanto dallo stesso dichiarato e da lui direttamente osservato sul terreno di gioco. Giova ricordare che il referto di gara ed il successivo supplemento costituiscono prova privilegiata e le dichiarazioni dell'arbitro formano, per dettato normativo e per giurisprudenza consolidata, prova piena nell'ambito del procedimento sportivo vincolando, nella ricostruzione dei fatti, gli organi deputati alla risposta sanzionatoria. Per come rappresentato in atti, la condotta del giocatore Fabbri Simone configura chiaramente la violazione dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina la “Condotta violenta dei calciatori” prevedendo come sanzione minima la squalifica per tre giornate o, in caso di particolare gravità, quando emergono conseguenze fisiche, la squalifica minima di cinque giornate. Nel caso concreto il gesto violento osservato dal D.G. ha indubitabilmente causato conseguenze fisiche visibili, seppur di modesta entità, come documentato dagli arrossamenti rilevati nelle zone della mandibola e della parte superiore della testa della persona offesa. La tesi difensiva che tenta di giustificare la condotta come reazione istintiva a un presunto intervento fisico inappropriato del dirigente non può trovare accoglimento di fronte alla chiarezza e alla completezza del referto arbitrale, ulteriormente confermato e dettagliato nel successivo supplemento. Inoltre la circostanza che il fatto sia avvenuto in un momento di concitazione generale, con riferimento ad una provocazione avversaria, non rappresenta valida giustificazione per l'aggressione fisica perpetrata ai danni del dirigente anche perché, proprio tale condotta fisica, ha comprensibilmente esacerbato gli animi innescando la reazione da parte avversaria., Quanto alla congruità della squalifica, pur tenendo conto della certificata provocazione avversaria, la sanzione irrogata appare corretta e proporzionata alla gravità del comportamento censurato avvenuto a gara ultimata senza che l’agonismo del gesto atletico potesse minimamente attenuare la responsabilità disciplinare dell’atleta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il reclamo e conferma la squalifica inflitta al giocatore Fabbri Simone. Dispone l'addebito della tassa di reclamo.

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