C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 06/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Buonconvento in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del dirigente Bianchini Francesco, inbito fino al 23.11.2025. (C.U. n. 26 del 23/10/2025).

Reclamo proposto dalla società Buonconvento in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del dirigente Bianchini Francesco, inbito fino al 23.11.2025. (C.U. n. 26 del 23/10/2025).

La società Buonconvento, reclama contro la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 19 ottobre 2025, contro la Società ospitante Fonte Bel Vedere. L’art. 137 del codice di Giustizia Sportiva stabilisce al punto 3: “Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni; b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese;[...].”

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’acquisizione della relativa tassa.

 

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