C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 06/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Rinascita Doccia in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico della calciatrice Lamtafah Miriam, squalificata per 5 gare effettive. (C.U. n. 24 del 09/10/2025).

Reclamo proposto dalla società Rinascita Doccia in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico della calciatrice Lamtafah Miriam, squalificata per 5 gare effettive. (C.U. n. 24 del 09/10/2025).

La società Rinascita Doccia, con comunicazione pec del 11.10.2025 delle ore 11.55 inviava alla Segreteria di questa Corte il preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. Regionale., pubblicata con il C.U. n. 24 del 09.10.2025, con la quale era stata inflitta alla calciatrice Lamtafah Miriam la squalifica per 5 gare con la seguente motivazione: “per avere offeso il D.G.. A fine gara protestava avverso la decisione arbitrale” La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 14.10.2025 alle ore 12.05, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto.

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