C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 20/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Castellina in Chianti in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico della società suddetta, sanzionata con l’ammenda di Euro 250,00. (C.U. n. 21 del 25.09.2025).

Reclamo proposto dalla società Castellina in Chianti in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico della società suddetta, sanzionata con l’ammenda di Euro 250,00. (C.U. n. 21 del 25.09.2025).

La società Castellina in Chianti con comunicazione pec del 26.09.2025 delle ore 11.11, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. Regionale, pubblicata con il C.U. n. 21 del 25.09.2025, con la quale era stata inflitta alla società suddetta l’ammenda di Euro 250,00, con la seguente motivazione: “per frasi offensive ed intimidatorie verso il D.G. accompagnate da contegno blasfemo”. La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 24.10.2025 alle ore 17.18, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto. Delibera depositata in data 17.11.2025 e registrata, sotto la medesima data, al n. 27 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it