C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 20/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Firenzuola in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Bartolacci Nicolò, squalificato fino al 23.01.2026. (C.U. n. 26 del 23.10.2025).
Reclamo proposto dalla società Firenzuola in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Bartolacci Nicolò, squalificato fino al 23.01.2026. (C.U. n. 26 del 23.10.2025).
Reclama la società Firenzuola avverso la squalifica fino al 23/01/2026 del calciatore Bartolacci Nicolò il quale: “Nel protestare contro una decisione del D.G. lo spingeva con una mano all’altezza della spalla senza provocare dolore. Nel contempo lo offendeva reiteratamente. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante sostanzialmente non contesta i fatti, rileva che il proprio calciatore, nelle vesti di capitano, si è recato dall’arbitro per fargli notare una sua decisione tecnica errata e di averlo appena toccato per richiamare la sua attenzione. Il calciatore, dopo l’espulsione, si è diretto verso la panchina protestando e gettando a terra la fascia di capitano senza ritardare la ripresa del gioco. La società ritiene eccessiva la sanzione comminata dal G.S. anche in virtù del fatto che l’arbitro ha espulso il calciatore per doppia ammonizione, pertanto chiede una riduzione della stessa, L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già indicato in prime cure, precisando che il Bartolacci non ha collaborato per la cessazione delle proteste di alcuni suoi compagni di squadra, unendosi invece a loro. Conferma il colpo subito ad una spalla senza dolore né spostamento del corpo. Conferma l’espulsione a seguito di doppia ammonizione. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. In merito alla dinamica dei fatti non pare esserci contestazione: viene confermato che il calciatore Bartolacci si è recato dall’arbitro per fargli presente un suo errore tecnico, il colpo inferto all’arbitro e le frasi da quest’ultimo dirette al D.G. In primo luogo, questa Corte rileva che il comportamento del calciatore, soprattutto nella sua qualità di capitano della squadra, appare assolutamente censurabile proprio in virtù della qualifica ricoperta. Il capitano, l’unico soggetto fra i calciatori deputato a conferire con l’arbitro, deve coadiuvare lo stesso in modo corretto ed esemplare e non protestando in modo sguaiato addirittura con atti di violenza, anche se di lieve entità. Nel caso di specie, poco importa se l’arbitro non ha subito danni, in quanto la figura del predetto non deve essere messa in alcun modo in discussione né per quanto riguarda le decisioni tecniche, né tantomeno usando gesti, parole offensive e irriguardose. Da rilevare che il calciatore ha, per ammissione della stessa reclamante, gettato a terra la fascia di capitano ovvero il simbolo della fiducia che la società nel suo apparato dirigenziale e in quello tecnico, ripone nel tesserato insignito di tale onore. Il Collegio rileva comunque che l’arbitro ha espulso il calciatore per doppia ammonizione: infatti, il Bertolacci era stato precedentemente ammonito per un evento di gioco. La decisione del D.G. appare quantomeno singolare vista la gravità dei fatti contestati. Ad ogni buon conto quanto posto in essere dal calciatore appare assolutamente grave e meritevole di una sanzione adeguata che, a parere del Collegio, deve essere comunque ridotta rispetto a quanto inflitto dal G.S., anche a seguito della decisione singolare dell’arbitro, con la quantificazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Bartolacci Nicolò fino a tutto il giorno 08/12/2025. Si dispone la restituzione della tassa di reclamo.
Share the post "C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 20/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Firenzuola in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Regionale a carico del calciatore Bartolacci Nicolò, squalificato fino al 23.01.2026. (C.U. n. 26 del 23.10.2025)."
