C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 20/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Nuova Radicofani in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. Regionale a carico della suddetta società, sanzionata con l’ammenda di Euro 350,00, con l’inibizione del dirigente Angeli Stefano fino al 30.11.2025 e con la squalifica dei calciatori Forti Leonardo e Rossetti Juri per 4 gare effettive. (C.U. n. 31 del 06/11/2025).
Reclamo proposto dalla società Nuova Radicofani in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. Regionale a carico della suddetta società, sanzionata con l’ammenda di Euro 350,00, con l’inibizione del dirigente Angeli Stefano fino al 30.11.2025 e con la squalifica dei calciatori Forti Leonardo e Rossetti Juri per 4 gare effettive. (C.U. n. 31 del 06/11/2025).
La società Nuova Radicofani, con comunicazione pec del 08.11.2025 delle ore 15.57 inviava alla Segreteria di questa Corte il preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. Regionale, pubblicata con il C.U. n. 31 del 06.11.2025, con la quale erano state inflitte le sanzioni sopra riportate. La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 10.11.2025 alle ore 11.16. La società inviava il reclamo a questa segreteria a mezzo pec il giorno 13.11.2025 alle ore 19.49. La Corte rilevato che l’atto di reclamo risulta privo di sottoscrizione della parte che ha proposto l’atto di gravame, ovvero del suo procuratore, ai sensi dell’art. 49, c. 4, C.G.S.. Considerato che tale elemento è da ritenersi indispensabile per la realizzazione fenomenica dell’atto che si intende proporre, assumendo la sottoscrizione, alla luce del richiamato dettato codicistico, elemento imprescindibile per la regolare esplicazione degli effetti dell’atto di gravame, non potendosi procedere, ad avviso della Corte, alla procedura di regolarizzazione prevista dal comma 7 dell’art. 49 C.G.S., trattandosi, nella specie, di difetto di sottoscrizione e non di irregolarità nella sottoscrizione, fattispecie quest’ultima che presuppone l’esistenza della stessa. Considerato inoltre che il difetto di sottoscrizione, e il conseguente vizio di inesistenza dell’atto, può essere escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell’atto processuale sia desumibile da altri elementi risultanti o individuati nell’atto stesso, che consentano di superare ogni incertezza sulla sua formazione e sulla sua riferibilità alla persona che lo ha formato, così da perfezionare il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione. Rilevato altresì che non appare utile, per detti fini, la circostanza che l’atto di reclamo sia stato spedito dalla società Nuova Radicofani mediante comunicazione pec, attestando la suddetta modalità di trasmissione solo la provenienza dell’invio da parte di un soggetto, invece che da un altro, dell’atto di reclamo, e non la paternità e la riferibilità dell’atto medesimo a soggetto che sia, tra l’altro, effettivamente dotato dei poteri di promovimento dell’atto di impugnazione.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara l’atto di reclamo in esame viziato da difetto di sottoscrizione, per l’effetto dispone l’incameramento di quanto versato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S..
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