C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 20/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Fornaci 1928 avverso il provvedimento del G.S. Regionale con il quale è stato inibito il dirigente Crudeli Pablo fino al 11.01.2026. (C.U. n. 25 del 16.10.2025).
Reclamo proposto dalla società Fornaci 1928 avverso il provvedimento del G.S. Regionale con il quale è stato inibito il dirigente Crudeli Pablo fino al 11.01.2026. (C.U. n. 25 del 16.10.2025).
La società Fornaci 1928 con comunicazione pec del 21.10.2025 delle ore 11.34, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. Regionale, pubblicata con il C.U. n. 25 del 16.10.2025, con la quale era stata inflitta al dirigente Crudeli Pablo l’inibizione fino al 11.01.2026 con seguente motivazione: “allontanato per proteste, alla notifica entrava indebitamente in campo offendendo il D.G”. La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 24.10.2025 alle ore 17.28. La società, con comunicazione pec del 29.10.2025 alle ore 15.44 inviava il reclamo. La Corte, verificato che il preannuncio di reclamo è stato inviato il giorno 21.10.2025 anziché entro il giorno 18.10.2025 , in ritardo, quindi, rispetto ai due giorni previsti dall’art. 76 comma 2 C.G.S. , dichiara inammissibile il reclamo della società Fornaci 1928. Si trattiene la tassa di reclamo. Delibera depositata in data 17.11.2025 e registrata, sotto la medesima data, al n. 28 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.
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