C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 27/11/2025 – Delibera – Reclamo in proprio del calciatore Marco Barsottini avverso la squalifica fino al 09/01/2026 (C.U. Toscana n. 29 del 30/10/2025).

Reclamo in proprio del calciatore Marco Barsottini avverso la squalifica fino al 09/01/2026 (C.U. Toscana n. 29 del 30/10/2025).

 Il calciatore Marco Barsottini in proprio, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei suoi confronti, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 25 ottobre 2025, tra la società di appartenenza (Forte dei Marmi 2015) e la Società Pietrasanta. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica offendeva il D.G. rifiutando di abbandonare il terreno di gioco per circa due minuti. Al termine della gara cercava di ostacolare il rientro dell'Arbitro nello spogliatoio reiterando le offese. Di poi impediva al D.G. la chiusura della porta dello spogliatoio portandosi sull'ingresso desistendo da tale comportamento solo a seguito dell'intervento di un suo compagno di squadra”. Nel reclamo il giocatore contesta la ricostruzione dei fatti sostenendo che la sua condotta non sarebbe stata violenta né particolarmente grave, e che le presunte offese (ne riconosce solo alcune) sarebbero state pronunciate in un momento di comprensibile frustrazione sportiva, senza alcuna intenzione lesiva nei confronti dell'ufficiale di gara. Nega comunque sia gli applausi sia un ulteriore avvicinamento al D.G. e lamenta l’assenza, in presenza di una sanzione così grave, della richiesta da parte del G.S.T. di un opportuno supplemento. Nega la volontarietà delle condotte del giocatore e, concentrando le proprie difese sull’art. 35 C.G.S., insiste nell’assenza di qualsiasi violenza e persino di intimidazione che richiederebbe quantomeno “avvicinarsi all’altra persona fino quasi ad avere un lieve contatto”. Segnala “Per di più che l'arbitro dopo aver fatto la doccia caricato il borsone nel baule della macchina se ne andava via da solo, alla guida della propria autovettura”. Contesta la genericità delle motivazioni a sostegno, di non aver sentito direttamente l’arbitro e, chiedendo l’applicazione di alcune attenuanti invoca la riduzione della squalifica comminata. In una successiva memoria il difensore allega alcune dichiarazioni testimoniali chiedendone la valutazione e due decisioni della C.S.A.. Convocate le parti per l’udienza le stesse domandavano di poter partecipare in video conferenza o telefonicamente (modalità non adottate né disponibili per la Corte) e in subordine si riportavano al ricorso ed alla memoria depositata. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Sull’inserimento della dichiarazioni testimoniali questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene di non potere ammettere le stesse precisando che le Carte Federali regolamentano in modo preciso il mezzo istruttorio e l’art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce al primo comma che: “La testimonianza di uno dei soggetti di cui all’art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso.” E’ evidente come tale stringente regolamentazione - sia della preventiva fase di ammissione che della successiva fase di acquisizione della prova testimoniale - non possa essere “aggirata” con deposizioni scritte che consentirebbero di introdurre (sotto forma di documenti) illegittime dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo in deroga alle disposizioni generali. Pertanto le dichiarazioni allegate alla memoria non possono essere ammesse non ravvisandosi alcuna necessità di integrare il quadro probatorio già sufficientemente cristallizzato. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale provvedeva invece, come da prassi consolidata, a richiedere ed acquisire agli atti il supplemento da parte del D.G., che conferma integralmente il contenuto del referto di gara, specificando ulteriormente l’intera condotta del giocatore. Nell’atto l’arbitro ribadisce “Il calciatore Marco Barsottini veniva espulso per proteste manifestate in modo plateale con atteggiamenti nervosi e intimidatori. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione, il calciatore si rifiutava di abbandonare immediatamente il terreno di gioco e si avvicinava al sottoscritto fino a una distanza di circa 30 cm dal volto”. Dopo averlo offeso “Il giocatore veniva inizialmente accompagnato verso l’uscita da alcuni compagni di squadra data la sua evidente agitazione per poi lasciare autonomamente il campo. Durante l’uscita il Barsottini applaudiva ironicamente nei confronti del sottoscritto per alcuni secondi, continuando a dissentire verbalmente, con frasi di cui non ho udito il contenuto perché si stava allontanando. Non ha provocato danni fisici né al sottoscritto né ad altri presenti sul terreno di gioco. La gara si è poi conclusa regolarmente da parte di tutti i giocatori ad eccezione del signor Barsottini il quale, a partita terminata, si è reso protagonista di un’ulteriore episodio. Durante il mio tragitto dal cancello della recinzione del recinto di gioco agli spogliatoi (circa 20 metri) il calciatore tentava di ostacolarmi il passaggio, senza però mai entrare in contatto fisico con il sottoscritto (richiedendo spiegazioni in modo inaccettabile a voce molto alta maleducatamente). Alla mia mancata risposta continuava ad offendermi […]. Giunto davanti allo spogliatoio non è stato possibile chiudere immediatamente la porta poiché il signor Barsottini, dopo avermi seguito per tutto il tragitto, si era posto davanti all’ingresso impedendone la chiusura. Nonostante i compagni di squadra lo invitassero ad allontanarsi il giocatore continuava imperterrito a protestare, rivolgendosi anche ai miei assistenti arbitrali, divenuti a loro volta bersaglio delle sue rimostranze. L’episodio si è concluso solo dopo circa due minuti grazie all'intervento del capitano del forte dei Marmi che ha fisicamente allontanato il Sig. Barsottini”. Il referto di gara ed il successivo supplemento costituiscono prova privilegiata e le dichiarazioni dell'arbitro formano, per dettato normativo e per giurisprudenza consolidata, prova piena nell'ambito del procedimento sportivo vincolando, nella ricostruzione dei fatti, gli organi deputati alla risposta sanzionatoria. Occorre precisare che le argomentazioni difensive, tese ad evidenziare l’assoluta assenza di violenza nel comportamento del calciatore, appaiono certamente fondate in quanto non vi è mai stato, anche per come correttamente ammesso dall’arbitro, alcun tipo di contatto. Sfugge però alla Corte l’impegno, efficacemente profuso, nel disarticolare l’art. 35 C.G.S. titolato “condotte violente nei confronti gli ufficiali di gara” che, ovviamente, nel caso concreto, non ha mai avuto applicazione. Tale deduzione, cioè che il Giudice di prime cure non abbia applicato la normativa relativa alla ipotetica violenza operata nei confronti dell’arbitro, deriva dal forte indizio collegato alla commisurazione della squalifica che risulta contenuta in due mesi e dieci giorni a fronte - nel caso di applicazione della suddetta norma – di una sanzione minima di due anni. Il fatto poi, rimarcato in più punti, che l’arbitro sia riuscito a tornare a casa senza conseguenze fisiche ha evitato l’applicazione del comma quarto della stessa disposizione, con un’altra sanzione che sarebbe partita da un minimo edittale di quattro anni. La motivazione appare ben descritta e normalmente poi, a meno di casi eccezionali, i G.S.T. non richiedono supplementi, né tanto meno contatti diretti, con i D.G. (anche per la mera tempistica collegata all’applicazione delle prime risposte sanzionatorie) specialmente per squalifiche comunque contenute come quella in esame. Per come rappresentato, la condotta del giocatore Barsottini Marco si articola su più episodi che configurano una sequenza di comportamenti censurabili che iniziano con le offese all'arbitro e alla notifica dell'espulsione, proseguono in un atteggiamento intimidatorio: “Il giocatore inoltre si avvicinava nei miei confronti cercando lo scontro a una distanza di circa 30 cm dal mio volto”; continuano poi con il rifiuto di abbandonare il terreno di gioco e, dopo aver pronunciato altre offese mentre lo ostacolava nel tragitto che lo portava allo spogliatoio, culminano con il tentativo di impedire all’ufficiale di gara di accedervi al termine della gara. La norma violata risulta quella contenuta nell’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva, titolata “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. La tesi difensiva che tenta di limitare la gravità dei fatti, emancipando da un ambito prettamente violento la plateale condotta illecita e sostenendo la mera comprensibilità della reazione emotiva, non può trovare accoglimento di fronte alla chiarezza e alla completezza del referto arbitrale, ulteriormente confermato e dettagliato nel successivo supplemento. Il D.G., soggetto terzo in campo rispetto agli interessi delle due compagini, ha fornito una ricostruzione precisa e coerente degli eventi, specificando non solo il comportamento offensivo iniziale ma anche il persistere dell'atteggiamento irrispettoso del giocatore nelle fasi successive alla notifica dell'espulsione. La valenza di tali dichiarazioni elide la ricostruzione difensiva. La giurisprudenza prodotta non appare conferente poiché la prima (come correttamente evidenziato dallo stesso difensore) attiene a fatti accaduti prima della modifica dell’art. 36 C.G.S., con sanzioni dimezzate, e la seconda attiene a compagini estranee al mondo dilettantistico e pertanto adottata con criteri di giudizio non comparabili. Qualsiasi fosse la motivazione alla base degli eventi di cui si è reso protagonista il portiere, appare evidente che il giocatore abbia, in quegli istanti, completamente abbandonato il doveroso comportamento corretto e leale richiesto dalle norme federali per sfogare, in modo illecito, tutta la sua rabbia e le sue frustrazioni assumendo una condotta censurabile persino agli occhi dei suoi stessi compagni che tentavano di arginarlo. La squalifica minima di quattro giornate - irrogabile solo nei casi di minima entità, con condotte puntiformi e circoscritte temporalmente - è stata correttamente aumentata dal G.S.T. per il comportamento minaccioso, il rifiuto di abbandonare il campo le successive offese nello “scortare” il D.G. al suo spogliatoio ed infine la determinazione di impedirgli di chiuderne la porta, attuata probabilmente per avere l’opportunità di esplicitare ancora per alcuni minuti, in forma becera ed oltraggiosa, il suo disappunto. Non vi è in tale quadro alcuno spazio per ipotizzare l’applicazione di attenuanti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il reclamo e conferma la squalifica fino al 09/01/2026 inflitta al calciatore Marco Barsottini. Dispone l'addebito della tassa di reclamo.

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