C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 27/11/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Viareggio calcio avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale la società è stata sanzionata con l’ammenda di Euro 3.500,00 (C.U. n. 31 del 06.11. 2025).

Reclamo proposto dalla società Viareggio calcio avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale la società è stata sanzionata con l’ammenda di Euro 3.500,00 (C.U. n. 31 del 06.11. 2025).

Reclama la società Viareggio Calcio avverso la seguente decisione del G.S. AMMENDA Euro 3.500,00 VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C. DIFFIDA Per avere, propri sostenitori in campo avverso, al 49' del s.t. invaso il settore riservato agli spettatori della società ospitante aggredendoli fisicamente. In tale frangente, alcuni aggressori con il volto coperto usavano le cinture dei pantaloni quale arma per colpire con la fibbia gli avversari che erano costretti a rifugiarsi nella zona sottostante la tribuna. Durante tale fuga un sostenitore ospite lanciava un cassonetto pieno di rifiuti verso gli avversari, colpendo con violenza alla nuca uno di questi che cadeva a terra per l'impatto. Il D.G., in occasione di ciò, era costretto a sospendere la gara per circa 7' ed attendere l'intervento delle forze dell'ordine. (Art.26 c/1-4 C.G.S.). Al termine della gara l'Arbitro veniva informato che due persone erano rimaste ferite a seguito dell'aggressione e poteva constatare i danni segnalati dalla società ospitante. Per introduzione ed utilizzo all'interno dell'impianto sportivo di materiale pirotecnico. Il tutto senza conseguenze. La reclamante basa il proprio gravame su punti argomentativi ben definiti che possono essere così riassunti: 1)Inattendibilità del rapporto arbitrale per mancanza di percezione immediata. A tale scopo richiama l’art. 61 del C.G.S. La società basandosi su un filmato della gara rileva alcune imprecisioni nell’operato dell’arbitro in quanto non avrebbe avuto visuale diretta dei fatti oggetto della sanzione. 2)Ricostruzione parziale in quanto sarebbero state ignorate le provocazioni e il corretto comportamento del Viareggio. Sul punto la reclamante sostiene che nel rapporto arbitrale sarebbero stati omessi alcuni fatti che scagionerebbero la stessa. 3) Gravissime carenze dell’impianto ospitante (artt. 16 e 65 del C.G.S.). responsabilità concorrente o prevalente. La reclamante, facendo ancora riferimento alle immagini e agli atti, ritiene che emerge una carente disposizione di sicurezza, onere questo che avrebbe dovuto essere assolto dalla società ospitante. 4)Materiale pirotecnico: imputazione arbitraria e non provata. La società ammette che “l’unico fumogeno del Viareggio è quello usato per illuminare uno striscione”. Precisa che nessun controllo sarebbe stato posto in essere dalla società ospitante. 5)Sproporzione della sanzione (art. 13 del C.G.S.) La reclamante ritiene che la sanzione inflitta è sproporzionata rispetto ai fatti oggetto del reclamo e propone una sanzione ridotta che, a suo dire, potrebbe essere equa in €.1.500.00 o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, ribadisce sostanzialmente quanto già evidenziato in prime cure, non esimendosi tuttavia da confutare punto per punto le tesi della difesa della reclamante. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. In via preliminare la Corte rileva e ripete che, nel contesto nel quale ci troviamo, i filmanti non possono essere acquisiti né tantomeno visionati. Da ciò tutte le contestazioni mosse dalla reclamante che potrebbero essere rilevabili tramite i citati non possono essere prese in considerazione. Per quanto attiene le varie poste di difesa contenute nel gravame, il Collegio ritiene utile ripercorrerle individualmente al fine di avere un chiaro quadro della situazione. 1)Quanto alla Inattendibilità del rapporto arbitrale per mancanza di percezione immediata. A tale scopo richiama l’art. 61 del C.G.S. La Corte rileva che le dichiarazioni dell’arbitro sono tutte chiare e concordanti e lo stesso D.G. sottolinea come il descritto è quanto realmente avvenuto e riportato nel rapporto di gara. Le situazioni sono ben evidenziate e appaiono sicuramente riportate da chi ha avuto una chiara visione degli accadimenti. 2)Quanto alla Ricostruzione parziale in quanto sarebbero state ignorate le provocazioni e il corretto comportamento del Viareggio. L’arbitro è categorico: la terna non ha rilevato alcuna provocazione da parte della tifoseria di casa. Il Collegio, sul punto, rileva che anche se vi fossero state delle provocazioni, non vi era alcun motivo per reagire da parte dei tifosi e nulla che li autorizzasse a comportarsi con le modalità descritte dall’arbitro. 3) Quanto alle Gravissime carenze dell’impianto ospitante (artt. 16 e 65 del C.G.S.). responsabilità concorrente o prevalente. Sul punto l’arbitro rileva che era regolarmente presente la Forza Pubblica così come previsto normativamente. La Corte precisa che la posizione della reclamante è quantomeno singolare in quanto secondo la stessa la società ospitante avrebbe dovuto porre in essere una sorta di zona “militarizzata” per il controllo delle tifoserie, dimenticando che, nel caso di specie, è proprio la sua tifoseria ad essere stata imputata dei fatti oggetto del giudizio e della sanzione inflitta dal G.S. 4) Quanto al Materiale pirotecnico: imputazione arbitraria e non provata. La norma Federale stabilisce che deve essere sanzionata anche la mera introduzione nell’impianto sportivo di materiale pirotecnico (art. 25 comma 3 del C.G.S.) La contestazione del fatto che all’ingresso dell’impianto sportivo non vi sia stata una vera e propria “perquisizione delle tifoserie” appare come un mero tentativo di “scaricare” una responsabilità su altri: in buona sostanza i tifosi del Viareggio avrebbero dovuto sapere che l’introduzione di materiale pirotecnico all’interno di un impianto sportivo non è permesso e quindi comportarsi di conseguenza. La reclamante non nega che vi sia stata l’accensione di un fumogeno e tanto è sufficiente per violare ulteriormente la norma federale non essendo in alcun modo rilevante il motivo dell’accensione. Il Collegio ribadisce che la violazione della norma è già presente anche con la semplice introduzione di materiale pirotecnico e quindi nessuna giustificazione può essere presa in considerazione da questo Giudice. 5)Quanto alla Sproporzione della sanzione (art. 13 del C.G.S.) Il Collegio rileva che, al di là delle giustificazioni mosse all’interno del reclamo per cercare di attenuare una precisa responsabilità (arbitro che non vede fatti, società avversaria che non pone in essere deterrenti per impedire la violazione di norme), è la stessa società Viareggio che, implicitamente, conferma la responsabilità della propria tifoseria in quanto non avrebbe senso, altrimenti, indicare una sanzione attenuata rispetto a quella inflitta, quantificandone addirittura l’entità, sostituendosi di fatto al Giudice del Gravame. In conclusione il Collegio ritiene che l’arbitro abbia chiaramente indicato i fatti così come avvenuti ed abbia puntualmente replicato, con cognizione di causa, alle contestazioni della reclamante. Da quanto esposto, pertanto, stante il comportamento della sua tifoseria la società Viareggio merita adeguata sanzione che viene confermata nella sua entità così come quantificata dal G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

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