C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 04/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dal sig. Calussi Matteo (in proprio) avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il suddetto è stato squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 32 del 13.11. 2025).

Reclamo proposto dal sig. Calussi Matteo (in proprio) avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il suddetto è stato squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 32 del 13.11. 2025).

Reclama il calciatore Calussi Matteo (società Pieve al Toppo 06) avverso la squalifica per 5 giornate di gara inflitta dal G.S. con la seguente motivazione: “Per aver offeso il D.G. ed averlo minacciato dopo la notifica”. Il calciatore, nel suo atto difensivo a ministero del proprio legale, non nega di avere offeso il D.G. tuttavia intende spiegare gli accadimenti come si sono realmente svolti in campo. Nega invece la minaccia in quanto la frase era rivolta soltanto a chiedere spiegazioni a fine gara. Il calciatore nel corso della gara, ha cercato di interloquire con l’arbitro al fine di fargli notare che il guardalinee della squadra avversaria aveva una divisa simile a quella dei suoi compagni di squadra, tanto da confondersi con gli stessi. Da ciò la imprecisione di lanci del pallone nella parte di campo ove vi era il predetto guardalinee. L’arbitro lo avrebbe zittito e da ciò l’offesa. Una volta espulso il calciatore non intendeva minacciare l’arbitro, ma comunicargli che lo avrebbe atteso per ottenere chiarimenti. Conclude chiedendo una riduzione della squalifica. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto redatto in prime cure evidenziando inoltre che il calciatore avrebbe insistito nella sua azione. I fatti successivi non sono stati tuttavia inseriti nel rapporto di gara in quanto ritenuti ininfluenti. Il D.G. precisa inoltre di avere provveduto a fare cambiare casacca al guardalinee. All’udienza del 28/11/2025 il calciatore ha ribadito sostanzialmente il contenuto del reclamo evidenziando, ancora una volta, che il suo intento era quello di segnalare all’arbitro il colore della casacca del guardalinee e non altro. Di poi, ricevuta la sanzione della espulsione non ha trattenuto le parole. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, udita la parte reclamante, passa in decisione. Da quanto emerge dagli atti è palese che il guardalinee in questione avesse una tenuta di colore non idoneo a differenziarsi dai calciatori della squadra Pieve al Toppo 06, tanto è vero che l’arbitro ha provveduto a fargli sostituire la divisa. Orbene, anche se le rimostranze del calciatore possono essere condivise nel merito, non è altrettanto condivisibile il fatto che lo stesso, pur non essendo il capitano della squadra, abbia fatto rilevare all’arbitro l’anomalia circa la divisa del guardalinee. Questo Collegio ricorda che l’unico soggetto autorizzato a colloquiare con l’arbitro è il capitano della squadra e non altri, per cui l’azione del calciatore Calussi non è conforme al regolamento. Il calciatore avrebbe dovuto fare presente al suo capitano la problematica con intervento successivo dello stesso verso l’arbitro. Il calciatore non nega le parole proferite e quindi la sua condotta, peraltro ad un suo errore regolamentare, è stata di carattere offensivo e successivamente minaccioso. Da quanto esposto pertanto, il reclamo deve essere respinto. Per quanto attiene infine la quantificazione della sanzione la stessa appare adeguata ai fatti contestati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

 

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