C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 04/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Cerretti avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale il calciatore Ticli Michael è stato squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 23 del 12.11. 2025).

Reclamo proposto dalla società Cerretti avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale il calciatore Ticli Michael è stato squalificato per 4 gare effettive. (C.U. n. 23 del 12.11. 2025).

Propone rituale reclamo la società ASD Cerretti F.C. avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST di Pisa al calciatore Michael Ticli con la seguente motivazione: ” Per condotta violenta che genera conseguenze all’avversario”. Con rituale e tempestivo reclamo, la reclamante chiede una riduzione della sanzione, contesta che l’’impatto tra il gomito del Ticli e l’avversario sia stato volontario, ma solo frutto di un gesto a protezione della palla a fronte di un irruente entrata dell’avversario. Non nega che il colpo abbia causato il sanguinamento del naso dell’avversario. La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto, quindi, per la natura privilegiata del rapporto di gara medesimo, i fatti non sono in discussione. Inoltre conferma la dinamica dell’azione e la volontarietà e violenza dell’impatto sull’avversario che portava all’espulsione per condotta violenta. La sanzione comminata è quella prevista come minimo edittale dal CGS ed aumentata di una giornata e non è passibile di riduzione alcuna, anzi le conseguenze avute dall’avversario avrebbero potuto portare il G.S. a comminare una giornata ulteriore, tuttavia il G.S. ha ritenuto di considerare l’intervento come reazione all’entrata subita.

P.Q.M.

La C.A.S.T. respinge il reclamo, ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.

 

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