C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 04/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Riotorto Calcio avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale è stato inibito Marchetti Loris sino al 12.11.2026, (C.U. 23 del 12.11.2025)

Reclamo proposto dalla società Riotorto Calcio avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale è stato inibito Marchetti Loris sino al 12.11.2026, (C.U. 23 del 12.11.2025)

Il Giudice sportivo ha inflitto inibizione al dirigente accompagnatore Loris Marchettini della ASD Riotorto Calcio sino al 12.11.2026, per essere lo stesso entrato sul terreno di gioco ed avere colpito un calciatore della squadra avversaria, gettandolo a terra; per aver offeso l’assistente di parte avversaria; per aver offeso il DG e tentato di aggredirlo; per aver infine colpito il custode del campo con un colpo all’altezza dell’addome. I fatti posti a fondamento della sanzione inflitta, si ricavano dalla lettura del rapporto gara, ove ancor più specificamente si apprende che il dirigente ha dato avvio alla propria condotta, entrando sul TDG dopo un’ammonizione ricevuta dal proprio figlio Gianni Marchettini; si apprende anche che a nulla sono valsi i tentativi di altri tesserati di farlo desistere dal grave atteggiamento posto in essere; si leggono infine le frasi rivolta alla assistente donna di parte avversaria: “Donna di merda, cosa ragioni, vai a lavare i piatti”. Il supplemento reso dal DG su richiesta dell’odierno Giudice, è fedele alla narrazione dei fatti già resa in rapporto di gara. Il reclamo viene posto con le forme e nei termini prescritte dal CGS e dunque viene esaminato dalla Corte. Gli argomenti posti a difesa del tesserato, consistono sostanzialmente in mere succinte asserzioni, volte ad avversare la ricostruzione dei fatti rese dal DG; ricostruzione che non può essere messa in dubbio, mancando la difesa della reclamante di qualsivoglia fondamento probatorio. Peraltro, è noto, le affermazioni rese dal DG in ordine ai fatti ed agli accadimenti dei quali ha avuto contezza durante l’esercizio delle proprie funzioni, costituiscono il rapporto di gara che gode di fede privilegiata nel processo sportivo. La sanzione emessa dal GS, appare giusta e proporzionata rispetto agli eventi verificatisi e dunque alle condotte del dirigente Loris Marchettini, ai gesti ed alle intollerabili offese profuse.

P.Q.M.

la C.S.A.T. respinge il ricorso. Si trattiene la tassa.

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