C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 04/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Vecchiano avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale è stato inibito il dirigente Lucarelli Roberto fino al 12.01.2026 e squalificato l’allenatore Puntoni Ettore fino a 12.01.2026 (C.U. n. 23 del 12.11. 2025).

Reclamo proposto dalla società Vecchiano avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale è stato inibito il dirigente Lucarelli Roberto fino al 12.01.2026 e squalificato l’allenatore Puntoni Ettore fino a 12.01.2026 (C.U. n. 23 del 12.11. 2025).

La società Vecchiano, con comunicazione pec del 13.11.2025 delle ore 09.53, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. di Pisa, pubblicata con il C.U. n. 23 del 12.11.2025, con la quale era stata inflitta al dirigente Lucarelli Roberto l’inibizione fino al 12.01.2026, con la seguente motivazione: “espulso per condotta minacciosa verso il D.G. tentava di seguire lo stesso all’interno dello spogliatoio.” e la squalifica dell’allenatore Puntoni Ettore fino al 12.01.2026 con la seguente motivazione: “espulso per condotta minacciosa e irrispettosa verso il D.G. tentava di seguire lo stesso all’interno dello spogliatoio” La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 14.11.2025 alle ore 16.15, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto. Delibera depositata in data 01.12.2025 e registrata, sotto la medesima data, al n. 50 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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