C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 11/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Frenze Ovest avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il calciatore Nencioli Niccolò è stato squalificato per 6 gare effettive. (C.U. n. 33 del 20.11. 2025).

 

Reclamo proposto dalla società Firenze Ovest avverso il provvedimento del G.S. Regionale, con il quale il calciatore Nencioli Niccolò è stato squalificato per 6 gare effettive. (C.U. n. 33 del 20.11. 2025).

Reclama la Pol. Firenze Ovest A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S. Regionale: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE NENCIOLI NICCOLO’ (FIRENZE OVEST A.S.D.) Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica rivolgeva critica irrispettosa all’indirizzo dell’A.A.. Sanzione aggravata in quanto capitano.” La Società Reclamante, innanzitutto, offre una ricostruzione dei fatti diversa da quella refertata dall’Arbitro. Infatti, a detta della medesima, su un calcio d’angolo, il Nencioli avrebbe subito un’ostruzione dal giocatore avversario, il quale avrebbe alzato il braccio e parte del gomito sulla faccia del Nencioli che, a questo punto, a sua protezione, cinturava l’avversario e quest’ultimo, assumendo un comportamento antisportivo, si sarebbe buttato a terra. La dinamica dei fatti – assume sempre la Reclamante – può essere constatata dalle immagini allegate. Inoltre, circa la frase pronunciata dopo la notifica dell’espulsione, mentre il calciatore stava lasciando il terreno di gioco, la Società Reclamante evidenzia come detta frase sarebbe stata, in realtà, rivolta verso il padre del calciatore che si trovava in tribuna, in segno di disappunto per l’accaduto. Chiede, pertanto, l’annullamento o comunque la riduzione della squalifica ed in ogni caso chiede di essere udita unitamente al proprio tesserato che ha, a propria volta, sottoscritto il reclamo. Richieste osservazioni integrative agli Ufficiali di Gara alla luce del reclamo proposto, il D.G. afferma che, dopo l’effettuazione di un calcio d’angolo da parte della squadra locale, il calciatore Nencioli, si trovava nell’area di rigore avversaria, con il pallone per aria a circa sette metri di distanza ed in un’azione dinamica di gioco lo stesso colpiva volontariamente l’avversario a mano aperta con uno schiaffo dall’alto verso il basso prima delle respinta di un altro calciatore ospite. Il D.G. precisa che i due calciatori, prima della condotta violenta del Nencioli, hanno avuto hanno avuto un regolare contrasto di gioco per la contesa del pallone, senza l’evidenza di comportamenti fallosi. Conferma che l’avversario colpito, dopo poco, faceva rientro sul terreno di gioco e poteva proseguire la gara senza conseguenze. Afferma, infine, di non poter effettuare alcuna precisazione sulla frase pronunciata all’uscita dal campo, in quanto la stessa veniva udita soltanto dall’A.A.. A quest’ultimo proposito, l’A.A., che parimenti faceva pervenire il proprio supplemento, conferma la frase pronunciata dal Nencioli e precisa di essere sicuro che questa frase, ripetuta per tre volte, fosse rivolta alla terna arbitrale, poiché il calciatore, mentre la proferiva guardava negli occhi il medesimo A.A.. CAlla riunione del 05.12.2025 venivano ascoltati, come richiesto, la Società reclamante, a mezzo di Dirigente all’uopo delegato, nonché il calciatore. In particolare, quest’ultimo effettuava un’accurata descrizione dell’episodio, precisando di essere stato colpito dall’avversario con il braccio ed il gomito e di avere quindi allontanato da sé l’avversario appoggiandogli una mano sul volto per divincolarsi e precisando altresì come il tutto fosse avvenuto a gioco in svolgimento. Circa le frasi pronunciate all’uscita dal terreno di gioco confermava quanto già asserito nel reclamo. Preliminarmente, per ciò che riguarda il video allegato dalla Reclamante, il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 58 C.G.S., i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati solo nei casi previsti dall’ordinamento federale ovvero, più specificatamente, le riprese o i filmati devono necessariamente provenire da “operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione”, ciò al fine evidente di garantirne l’autenticità. Pertanto, il detto allegato non è utilizzabile ai fini del decidere. Per quanto riguarda il merito del reclamo, come noto, l’art. 61 comma 1 del C.G.S. attribuisce forza probatoria privilegiata ai rapporti degli ufficiali di gara ed ai relativi supplementi. Pur tuttavia, per giurisprudenza consolidata, la Corte non recepisce acriticamente quanto dichiarato dall’Arbitro, bensì conserva un margine di discrezionalità al fine di valutare la piena attendibilità e fondatezza del rapporto di gara. Inoltre, la refertazione arbitrale deve rivestire carattere meramente descrittivo, mentre spetta in ogni caso agli organi di giustizia sportiva la qualificazione giuridico-disciplinare del fatto. Ciò premesso, ad avviso del Collegio, né il rapporto di gara né il successivo supplemento forniscono elementi univoci tali da poter qualificare in maniera certa la condotta del Nencioli come violenta. In particolare, nel supplemento, il D.G. precisa come l’episodio si sia verificato “in un’azione dinamica di gioco” ed allo stesso modo afferma come i due calciatori, nell’immediatezza del fatto, abbiano avuto “un regolare contrasto di gioco per la contesa del pallone”. Cosicché, è discutibile che la “manata” inferta dal Nencioli possa essere considerata una condotta violenta e non piuttosto un gesto il quale, ancorché scorretto, era finalizzato esclusivamente a divincolarsi dall’avversario in un normale contesto di gioco. Giova ricordare, che la condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S. richiede un comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che la subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri. Diversamente, la meno grave condotta antisportiva di cui al’art. 39 C.G.S. ricorre nell’ipotesi di un comportamento meramente negligente e/o imprudente, tenuto nel contesto di un contrasto, frutto dell’agonismo sportivo, ricompreso nella dinamica di gioco. In definitiva, secondo quanto emerge dagli atti ufficiali, il comportamento del calciatore Nencioli è frutto di un gesto non controllato, ma privo di connotati di aggressività e violenza configurando, ad avviso del Collegio, una condotta antisportiva. Invece, non appare convincente la difesa della Reclamante in ordine alle frasi pronunciate dal calciatore mentre usciva dal terreno di gioco, il supplemento reso dall’Assistente precisa, infatti, come il Nencioli lo stesse guardando mentre le pronunciava. In ogni caso, quand’anche quest’ultimo si fosse rivolto al padre che stava in tribuna, come asserito nel reclamo, tali espressioni, per il contesto dato, non potevano che essere rivolte, seppur indirettamente, agli ufficiali di gara, cosicché la rilevanza disciplinare di tali espressioni deve essere comunque confermata. Anzi, tenuto conto di ciò e del contenuto dell’art. 36 del C.G.S., il Collegio osserva come il G.S.T. abbia dato un’interpretazione benevola frasi pronunciate dal Nencioli, che, invece, avrebbero anche potuto incidere più significativamente sulla determinazione complessiva della squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica nei confronti del signor Nencioli Niccolò’ a 5 (cinque) gare effettive.

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