C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 11/12/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società San Frediano Calcio avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale l’allenatore Bitozzi Massimo è stato squalificato fino al 19.01.2026. (C.U. n. 24 del 19.11. 2025)
Reclamo proposto dalla società San Frediano Calcio avverso il provvedimento del G.S. di Pisa, con il quale l’allenatore Bitozzi Massimo è stato squalificato fino al 19.01.2026. (C.U. n. 24 del 19.11. 2025)
La società San Frediano Calcio A.S.D. impugna il provvedimento di squalifica a tempo, fino al 19.01.2026 (due mesi), inflitto dal G.S.T. all’allenatore Massimo Bitozzi con la motivazione: “espulso per condotta offensiva verso il Dg”, chiedendo una riforma del provvedimento impugnato poiché non congruo rispetto alla reale dinamica dei fatti. La reclamante riconosce che il tecnico, in effetti, ha utilizzato nel corso della gara un’espressione poco ortodossa all’indirizzo dell’operato arbitrale, ma ciò è avvenuto senza intenzione di offendere e/o di denigrare la persona dell’ufficiale di gara, trattandosi, nello specifico, di frase irriguardosa pronunciata avverso una decisione di gioco, in un momento di particolare concitazione della partita. Osserva, a conferma della buona fede e del senso di responsabilità del Bitozzi, che quest’ultimo, a fine gara, si è spontaneamente recato dall’arbitro per scusarsi del proprio comportamento inopportuno. La Corte, acqusito un supplemento di rapporto arbitrale, si è riunita in camera di consiglio per la discussione del reclamo. La decisione Il reclamo è parzialmente fondato. La reclamante riconosce, da un lato, l’illegittimità del comportamento tenuto dal proprio tesserato, anche se, dall’altro lato, ritiene che lo stesso atteggiamento debba trovare una risposta sanzionatoria più mite rispetto a quella resa dal Giudice Sportivo. Tale assunto difensivo viene condiviso dal Collegio, non tanto i motivi indicati dalla reclamante e riguardanti la tipologia di frase utilizzata dal tecnico Bitozzi, questione quest’ultima che appare palesemente irrilevante a fronte di una dettato normativo che prevede un’identica risposta sanzionatoria per le ipotesi di atteggiamento offensivo ed irriguardoso (v. art. 36, comma, 1, lett. a), C.G.S.), quanto invece perché dal contenuto delle risultanze ufficiali non emergono circostanze tali da determinare, così come fatto dal Giudice di prime cure, un aumento della sanzione, pari al doppio, rispetto alla previsione minima di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., il quale invero stabilisce la squalifica minima per quattro giornate o a tempo determinato “in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. La Corte ritiene, pertanto, il reclamo meritevole accoglimento, e per l’effetto ridetermina l’entità della sanzione, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 36, comma 1, lett. a), C.G.S., nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - accoglie il reclamo proposto dalla San Frediano Calcio ASD; - riduce la squalifica inflitta al tecnico Massimo Bitozzi fino al 19 dicembre 2025; - dispone la restituzione della tassa di reclamo versata.
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