C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 22 del 02/10/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: 1) il sig. Giovanni Silvestre, all’epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società Firenze Ovest A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di gennaio 2025 al mese di marzo 2025, consentito e comunque non impedito al sig. Mauro Ferraiuolo di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Provinciali, nonostante lo stesso non fosse iscritto all’Albo del Settore Tecnico; 2) il sig. Yuri Pozzi, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società Firenze Ovest A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di gennaio 2025 al mese di marzo 2025, consentito e comunque non impedito al sig. Mauro Ferraiuolo di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della Firenze Ovest A.S.D. militante nel campionato Giovanissimi Provinciali, nonostante lo stesso non fosse iscritto all’Albo del Settore Tecnico.
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: 1) il sig. Giovanni Silvestre, all’epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società Firenze Ovest A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di gennaio 2025 al mese di marzo 2025, consentito e comunque non impedito al sig. Mauro Ferraiuolo di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Provinciali, nonostante lo stesso non fosse iscritto all’Albo del Settore Tecnico; 2) il sig. Yuri Pozzi, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società Firenze Ovest A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di gennaio 2025 al mese di marzo 2025, consentito e comunque non impedito al sig. Mauro Ferraiuolo di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della Firenze Ovest A.S.D. militante nel campionato Giovanissimi Provinciali, nonostante lo stesso non fosse iscritto all’Albo del Settore Tecnico.
Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 26 settembre 2025 per cui constata la presenza di: Yuri Pozzi Giovanni Silvestre Il Sostituto Procuratore Avvocato Debora Bandoni rappresenta la Procura federale. Prima dell’apertura del dibattimento la rappresentante della Procura Federale ed i signori Silvestre e Pozzi dichiarano di aver raggiunto un accordo in applicazione di quanto disposto dall’art, 127 del CGS e di aver patteggiato la seguente sanzione: Signor Giovanni Silvestre: pena base inibizione di mesi 6, ridotta per il rito a mesi 4 di inibizione. Signor Yuri Pozzi: pena base inibizione di mesi 6, ridotta per il rito a mesi 4 di inibizione. Il Tribunale riunitosi in Camera di Consiglio decide di accogliere la proposta di definizione essendo essa conforme al disposto di legge.
P.Q.M.
Infligge le seguenti sanzioni: - al signor Giovanni Silvestre inibizione di mesi 4; - Al signor Yuri Pozzi inibizione di mesi 4; Dichiara chiuso il procedimento.
Share the post "C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 22 del 02/10/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: 1) il sig. Giovanni Silvestre, all’epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società Firenze Ovest A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di gennaio 2025 al mese di marzo 2025, consentito e comunque non impedito al sig. Mauro Ferraiuolo di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Provinciali, nonostante lo stesso non fosse iscritto all’Albo del Settore Tecnico; 2) il sig. Yuri Pozzi, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società Firenze Ovest A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di gennaio 2025 al mese di marzo 2025, consentito e comunque non impedito al sig. Mauro Ferraiuolo di svolgere il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della Firenze Ovest A.S.D. militante nel campionato Giovanissimi Provinciali, nonostante lo stesso non fosse iscritto all’Albo del Settore Tecnico."
